ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 16, primo e
 terzo comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Norme sui  contratti
 agrari"),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  5  luglio  1985  dal
 Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra  Del  Prete
 Luigia  e  Cicatelli Donato ed altri, iscritta al n. 792 del registro
 ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 10, prima Serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il proprietario di un
 fondo ne aveva richiesto la disponibilita'  per  eseguirvi  opere  di
 miglioramento   e   trasformazione,  il  Tribunale  di  Salerno,  con
 ordinanza del 5 luglio 1985, ha sollevato, in riferimento agli  artt.
 4,  35,  41,  42  e  44 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 16, commi  primo  e  terzo,  della  legge  3
 maggio  1982,  n.  203 ("Norme sui contratti agrari"), nella parte in
 cui consente al proprietario, oltre che al conduttore, tali addizioni
 e migliorie negli impianti produttivi e nei fabbricati rurali;
      che  il  giudice  a  quo  osserva  come  la norma impugnata, nel
 consentire al proprietario siffatti interventi sul  fondo  affittato,
 vanifichi  in  concreto le condizioni in cui si esplica il diritto al
 lavoro  del  conduttore,  privandolo  dei  mezzi  di  sussistenza   e
 sacrificandone la liberta' d'iniziativa;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rapppresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha  concluso  per  la
 declaratoria d'infondatezza;
    Considerato  che  la  norma impugnata consente sia al proprietario
 che all'affittuario del fondo l'esecuzione di "opere di miglioramento
 fondiario,  addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e
 dei  fabbricati  rurali,  purche'  le  medesime  non  modifichino  la
 destinazione  agricola  del  fondo  e siano eseguite nel rispetto dei
 programmi regionali  di  sviluppo  oppure,  ove  tali  programmi  non
 esistano,  delle  vocazioni colturali delle zone in cui e' ubicato il
 fondo";
      che  proprio  la  previsione  a  favore di entrambe le parti del
 rapporto di affitto delle descritte facolta' d'intervento  sul  fondo
 assicura  quel  contemperamento  degli opposti interessi nel quale si
 sostanzia il senso dell'espressione "equi rapporti sociali", come  da
 questa Corte recentemente argomentato nella sentenza n. 437 del 1988;
      che,    inoltre,   lo   specifico   interesse   dell'affittuario
 all'esecuzione di quanto sia necessario al miglioramento  del  fondo,
 trova  un'appropriata  tutela  nel  diritto di surrogarsi al locatore
 nell'effettuazione o nel completamento delle opere, ora espressamente
 riconosciutagli dall'ultimo comma del medesimo art. 16 qui impugnato;
      che  le forme procedimentali descritte dalla norma impugnata dal
 secondo comma in poi, oltre ad  assicurare  il  contradditorio  delle
 parti,  consentono  -  attraverso  le  funzioni  decisorie attribuite
 all'Ispettorato provinciale  dell'agricoltura  un  diretto  controllo
 pubblico  circa  la  congruita'  delle opere rispetto alle condizioni
 richieste dalla legge;
      che,  pertanto,  la  proposta  questione e' palesemente priva di
 fondamento;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9 delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;