ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1901, secondo e
 terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa  il  10
 giugno  1985  dal  Pretore di Torino nel procedimento civile vertente
 tra la S.p.A. GEAS Assicurazioni e Ares Maria Maddalena, iscritta  al
 n.  872  del  registro  ordinanze  1985  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 23,  prima  Serie  speciale,  dell'anno
 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio  in  cui  una societa'
 assicuratrice aveva richiesto  ad  un  assicurato  il  pagamento  del
 premio  di  un  contratto  d'assicurazione  R.C.A.  - stipulato il 28
 luglio 1982, scaduto dopo un  anno  ma  ulteriormente  rinnovato  per
 mancanza di tempestiva disdetta - il Pretore di Torino, con ordinanza
 emessa il 10 giugno 1985,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  in  relazione  al  secondo  comma dell'art. 41 della
 Costituzione, dell'art.  1901,  secondo  e  terzo  comma  del  codice
 civile;
      che   la  disposizione  viene  denunziata  nella  parte  in  cui
 riconosce all'assicuratore nei confronti del proprio assicurato,  che
 -  tenuto al rinnovo del contratto per responsabilita' civile ex art.
 1 della legge n. 990  del  1969  ("Assicurazione  obbligatoria  della
 responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
 motore e dei natanti") -  abbia  stipulato  nuovo  contratto  per  lo
 stesso  rischio  con  altro  assicuratore,  il diritto di chiedere il
 pagamento dell'intero premio in corso, pur avendo prestato la propria
 garanzia  assicurativa  per  soli  quindici  giorni  dalla  convenuta
 scadenza;
      che,  a  parere  del giudice a quo, in primo luogo, l'assicurato
 sarebbe indotto al puntuale  pagamento  dei  premi  in  virtu'  delle
 sanzioni  previste  dalla  citata  legge  n. 990 del 1969 per effetto
 dell'obbligatorieta' dell'assicurazione; in  secondo  luogo,  non  vi
 sarebbe  alcuna  diminuzione  del portafoglio globale delle Compagnie
 assicuratrici, secondo quanto gia' ritenuto  da  questa  Corte  (cfr.
 sent.  n.  18 del 1975 e ord. n. 137 del 1982), atteso che coloro che
 non contraggono con una di esse, sono comunque costretti a farlo  con
 altra;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha  concluso  per
 la declaratoria d'inammisibilita' ovvero d'infondatezza;
    Considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato circa
 la rilevanza della questione nel giudizio in  corso  dinanzi  a  lui,
 limitandosi  ad  affermare  genericamente  che  la  pretesa  di parte
 attrice trova fondamento nella disposizione impugnata, ed ha altresi'
 svolto  considerazioni  che  non  attengono  direttamente alla natura
 privatistica  del  rapporto   assicurativo   in   argomento,   ovvero
 prospettano   diversi   assetti   legislativi  per  il  regime  della
 risoluzione del contratto stesso;
      che,  pertanto, il giudizio di costituzionalita' non puo' essere
 ammesso;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;