ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 27 luglio 1979, n. 301 ("Conversione in legge  del  decreto-legge  26
 maggio  1979,  n.  159,  concernente norme in materia di integrazione
 salariale a favore dei lavoratori delle  aree  del  Mezzogiorno"),  e
 successive   modificazioni,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  21
 febbraio 1986 dal Pretore di Siracusa nei procedimenti civili riuniti
 vertenti  tra Arangio Luciano ed altri e la S.p.A. Cosendin ed altro,
 iscritta al n. 269 del registro ordinanze  1986  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  36, prima Serie speciale,
 dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Casavola;
    Ritenuto  che il Pretore di Siracusa con ordinanza del 21 febbraio
 1986 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
 2  della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella  parte  in  cui  non
 prevede,   nel  caso  di  licenziamenti  individuali  conseguenti  al
 fallimento di aziende industriali, la sospensione dell'efficacia  dei
 licenziamenti  stessi  e  la  prosecuzione dei rapporti di lavoro, ai
 fini dell'intervento della Cassa integrazione guadagni  anche  per  i
 lavoratori  gia'  fruenti  di  tale trattamento, ai sensi dell'art. 1
 della legge 8 agosto 1977, n. 501 e successive modificazioni;
      che,  ad avviso del Pretore di Siracusa, il disposto dell'art. 2
 della legge n. 301 del 1979  e'  inapplicabile  alla  fattispecie  in
 assenza   di   accertamento  e  declaratoria  dello  stato  di  crisi
 dell'azienda ad opera del C.I.P.I.;
      che,  secondo  il  giudice  rimettente,  l'inapplicabilita'  del
 richiamato art. 2 della  legge  n.  301  del  1979,  che  dispone  la
 sospensione   dell'efficacia   dei  licenziamenti  individuali  e  la
 prosecuzione  del  rapporto  di  lavoro  con  la  Cassa  integrazione
 guadagni  anche  per  lavoratori  gia' fruenti di tale trattamento ai
 sensi dell'art. 1 della legge n. 501  del  1977,  determinerebbe  una
 irragionevole  disparita'  di  trattamento  tra lavoratori, atteso il
 carattere  assistenziale  dell'istituto  della   Cassa   integrazione
 guadagni;
      che  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, rappresentata e
 difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la  questione  sia
 dichiarata inammissibile o infondata;
    Considerato che dall'ordinanza di rimessione non risulta quando ai
 ricorrenti e' stata concessa l'integrazione salariale, ai sensi della
 legge  n. 501 del 1977, ne' per quale periodo di tempo e' stata dagli
 stessi domandata la prosecuzione del trattamento salariale, ne' se vi
 sia  stata  da  parte di alcuni o di tutti i ricorrenti fruizione del
 beneficio del collocamento in regime  di  "precedenza"  presso  altre
 aziende;
      che,  conseguentemente,  non  e'  possibile  stabilire  in  base
 all'ordinanza  di  rimessione  la  rilevanza   della   questione   di
 legittimita' costituzionale nel giudizio a quo, ne' risulta possibile
 determinare   quali   siano   le   successive   modificazioni   delle
 disposizioni   che   il  giudice  rimettente  intende  sottoporre  al
 sindacato della Corte;
      che, pertanto, la questione sottoposta all'esame di questa Corte
 va  dichiarata  inammissibile  per  difetto  di   motivazione   della
 rilevanza  ed  incertezza  assoluta  circa  le  disposizioni di legge
 impugnate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;