ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 650, primo ed
 ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con  ordinanza
 emessa  il  10 novembre 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento
 civile vertente tra Olivari Maria ed altra e l'Istituto Bancario  San
 Paolo  di  Torino ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze
 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  24,
 prima Serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che nel corso del giudizio civile promosso da Maria e Ida
 Olivari contro l'Istituto Bancario San Paolo di Torino  ed  altri  il
 Tribunale   di   Genova   ha   sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 650, primo  e  terzo  comma  del  codice  di
 procedura  civile  in  riferimento  all'art. 24, secondo comma, della
 Costituzione;
      che,  ad  avviso  del  giudice  a quo, la norma impugnata, nella
 parte in cui non prevede il caso in cui l'intimato  "si  sia  trovato
 impossibilitato  ad opporsi" al decreto ingiuntivo notificatogli "per
 incapacita'  naturale  protrattasi  anche  oltre  il  decimo   giorno
 decorrente  dal  primo  atto  di  esecuzione  e  detto atto sia stato
 comunque compiuto in costanza di tale incapacita'" contrasterebbe con
 il legittimo esercizio del diritto di difesa dell'intimato medesimo;
      che, secondo l'ordinanza di rimessione, la particolare struttura
 del procedimento monitorio induce a ritenere necessaria una tutela ad
 hoc per gli incapaci naturali;
      che nel giudizio davanti alla Corte non vi e' stata costituzione
 di parti private ne' intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
    Considerato   che,   secondo  il  nostro  ordinamento,  l'incapace
 naturale destinatario di altrui atti  e'  posto  sullo  stesso  piano
 delle persone pienamente capaci;
      che  tale  scelta  discrezionale  del  legislatore  deriva dalla
 priorita' data al principio dell'altrui affidamento nell'ambito delle
 relazioni giuridiche;
      che  non  apparendo  tale  scelta  irrazionale  non  puo' essere
 modificata dal giudice di legittimita' delle leggi;
      che,   pertanto,   la   questione   si  appalesa  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;