ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 650, primo ed ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Olivari Maria ed altra e l'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima Serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso del giudizio civile promosso da Maria e Ida Olivari contro l'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed altri il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 650, primo e terzo comma del codice di procedura civile in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione; che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in cui non prevede il caso in cui l'intimato "si sia trovato impossibilitato ad opporsi" al decreto ingiuntivo notificatogli "per incapacita' naturale protrattasi anche oltre il decimo giorno decorrente dal primo atto di esecuzione e detto atto sia stato comunque compiuto in costanza di tale incapacita'" contrasterebbe con il legittimo esercizio del diritto di difesa dell'intimato medesimo; che, secondo l'ordinanza di rimessione, la particolare struttura del procedimento monitorio induce a ritenere necessaria una tutela ad hoc per gli incapaci naturali; che nel giudizio davanti alla Corte non vi e' stata costituzione di parti private ne' intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato che, secondo il nostro ordinamento, l'incapace naturale destinatario di altrui atti e' posto sullo stesso piano delle persone pienamente capaci; che tale scelta discrezionale del legislatore deriva dalla priorita' data al principio dell'altrui affidamento nell'ambito delle relazioni giuridiche; che non apparendo tale scelta irrazionale non puo' essere modificata dal giudice di legittimita' delle leggi; che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;