ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 46, primo e
 terzo comma, della legge 11  luglio  1980,  n.  312  ("Nuovo  assetto
 retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"),
 in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 4, primo  comma,  della
 stessa  legge,  promosso  con  ordinanza emessa il 24 luglio 1987 dal
 Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - Sezione  di
 Parma,  sul  ricorso  proposto da Sermenghi Emilio ed altri contro il
 Provveditorato agli studi di Parma ed altri, iscritta al n.  713  del
 registro  ordinanze  1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 51, prima Serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un giudizio avverso i provvedimenti
 d'inquadramento del personale di segreteria delle scuole  primarie  e
 secondarie  nella quinta qualifica funzionale (ovvero nella sesta per
 coloro che avevano maturato il massimo dell'anzianita'), il Tribunale
 amministrativo  regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, con
 ordinanza del 24 luglio 1987 ha sollevato, in riferimento agli  artt.
 3  e  36 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 46, commi primo e terzo, in riferimento all'art. 3, secondo
 comma,  e  4, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ("Nuovo
 assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare  dello
 Stato"),  nella  parte  in  cui tale disposizione colloca il predetto
 personale della carriera di  concetto  nella  quinta  anziche'  nella
 sesta qualifica funzionale (ovvero nella sesta anziche' nella settima
 per i c.d. "apicali");
      che,  in  particolare,  il giudice a quo prospetta un vulnus del
 principio  d'eguaglianza  in  quanto  la  norma   impugnata   avrebbe
 determinato   una   ingiustificata   dequalificazione   giuridica  ed
 economica   dei   segretari   della   scuola    (ora    "coordinatori
 amministrativi")   rispetto  al  personale  di  concetto  che  svolge
 analoghe funzioni nell'Amministrazione statale;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
 venga dichiarata infondata;
    Considerato che l'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il
 personale della scuola e' ispirato a criteri che tengono conto  della
 peculiarita'  del  comparto, caratterizzato dalla presenza di profili
 professionali del tutto specifici, onde risulta  priva  di  senso  la
 comparazione  con  la  diversa situazione del personale ministeriale,
 soprattutto allorche' essa si concreti  nel  mero  confronto  tra  le
 sequenze di numeri ordinali usati per distinguere le qualifiche;
     che,  inoltre,  il particolare contenuto di queste ultime, che si
 rapportano  strumentalmente  all'attivita'  didattica,   nonche'   il
 corrispondente  trattamento  retributivo  (talvolta anche superiore a
 quello previsto per il personale  assunto  a  tertium  comparationis)
 conseguono   ad   un'ampia   ed   articolata  contrattazione  con  le
 organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,  circostanza
 questa  che  ulteriormente motiva l'insussistenza dei denunziati vizi
 di legittimita' costituzionale, secondo quanto gia' da  questa  Corte
 rilevato,  con  riferimento  alla  medesima  legge  impugnata,  nella
 sentenza n. 618 del 1987;
      che,   pertanto,   la   questione  e'  manifestamente  priva  di
 fondamento;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;