ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 608 del codice
 di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre  1987
 dal Pretore di Finale Ligure sul ricorso proposto da Piovano Domenico
 contro Pisano Fiammetta, iscritta al n. 788  del  registro  ordinanze
 1987  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53,
 prima Serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che il Pretore di Finale Ligure, con ordinanza emessa il
 2 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento  agli  artt.  1,  2,  3,
 secondo  comma,  29,  31, 36, 42, secondo comma, e 47, secondo comma,
 della  Costituzione,   questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art. 608 del codice di procedura civile;
      che il giudice a quo si duole che la norma impugnata non preveda
 la concreta reperibilita' di un alloggio da parte del conduttore  non
 moroso  nei  cui  confronti debba essere eseguito un provvedimento di
 rilascio quale condizione di eseguibilita' del provvedimento stesso e
 cio'  anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per necessita'
 (da cio' conseguirebbero la violazione  del  diritto  all'abitazione,
 del  principio  della  preminenza del lavoro sul capitale nonche' dei
 limiti costituzionalmente imposti per  fini  sociali  alla  autonomia
 contrattuale ed alla proprieta');
      che  l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
 Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto  che  la  questione
 venga dichiarata inammissibile ovvero infondata;
    Considerato  che  la questione e' del tutto identica a quella gia'
 sollevata dal medesimo giudice con ordinanze del 21 novembre  1981  e
 26 giugno 1983 (R.O. nn. 151/1982 e 1239/1984);
      che  il  Pretore  di  Finale  Ligure ha integralmente richiamato
 detti  provvedimenti  senza  aggiungere  argomenti  nuovi  o  diversi
 rispetto a quelli esaminati da questa Corte che, con ordinanza n. 571
 del 10  dicembre  1987,  ha  escluso  l'ammissibilita'  del  giudizio
 relativo  alla  proposta  questione,  con  riferimento  al  carattere
 discrezionale della scelta tra le molteplici possibili soluzioni  del
 problema;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;