ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale della tariffa allegata
 alla legge della regione Veneto 8 maggio  1980,  n.  50  ("Disciplina
 delle  tasse  sulle  concessioni  regionali"), promosso con ordinanza
 emessa il 13 gennaio 1983 dal Tribunale di Venezia  nel  procedimento
 civile  vertente  tra  Giusti  Anna  ed  altri  e  la regione Veneto,
 iscritta al n. 389 del registro ordinanze  1983  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983;
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Giusti Anna ed altri e della
 regione Veneto;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto   che   nel  corso  di  un  giudizio  avente  ad  oggetto
 l'accertamento  della  pretesa  tributaria,  avanzata  dalla  regione
 Veneto  nei  confronti di alcuni titolari di farmacie, e attinenti al
 pagamento della tassa di concessione per l'apertura e l'esercizio  di
 farmacie  e  del  contributo  a  carico delle farmacie non rurali, il
 Tribunale di Venezia, con ordinanza  in  data  13  gennaio  1983,  ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  della tariffa
 allegata alla legge reg. Veneto 8  maggio  1980  n.  50  ("Disciplina
 delle  tasse  sulle concessioni regionali"), con riferimento all'art.
 119, comma primo, Cost.;
      che,  ad  avviso  del giudice a quo, la predetta tariffa che, ai
 fini  della  determinazione  della  misura  della  tassa  annuale  di
 ispezione,  sopprime  la  distinzione,  presente  nella  legislazione
 statale, fra comuni, frazioni e borgate, modificherebbe i presupposti
 del  tributo stabiliti con legge dello Stato (titolo IV della tariffa
 allegata al d.P.R. 1› marzo 1961, n. 121), cosi'  violando  i  limiti
 posti all'autonomia finanziaria regionale dall'art. 119, comma primo,
 Cost.;
      che  nel  presente  giudizio si sono costituiti i titolari delle
 farmacie, nonche' l'Unione regionale  dei  farmacisti  della  regione
 Veneto (UNIFARVE), parti attrici nel processo a quo, chiedendo che la
 questione venisse dichiarata infondata;
      che  si e' altresi' costituita la regione Veneto concludendo per
 l'irrilevanza  e,  in  subordine,  per  la   manifesta   infondatezza
 dell'eccezione di legittimita' costituzionale;
    Considerato  che  nel corso del giudizio sono entrate in vigore le
 leggi reg. Veneto 26 ottobre 1983 n. 51 e 30 dicembre 1987 n. 61  che
 hanno  modificato  la  tabella  impugnata proprio nella parte oggetto
 della censura di costituzionalita';
      che   la   seconda   delle   predetti  leggi  regionali  prevede
 espressamente l'applicabilita' della  disciplina  in  essa  contenuta
 alle "questioni tuttora pendenti" (art. 3, comma secondo);
      che  pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice
 a quo perche' valuti se la questione proposta sia tuttora rilevante;