ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge
 della Regione Lazio 18 settembre 1979, n. 78 (Norme per  l'attuazione
 del  diritto  allo  studio),  come modificato dalla legge regionale 7
 dicembre 1979, n. 95 (Modifiche ed integrazioni alla legge  regionale
 n.  78  del  18  settembre  1979 recante: "Norme per l'attuazione del
 diritto allo studio"), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1981
 dal  T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Innamorati Giancarlo ed
 altri contro il Sindaco del Comune di Roma, iscritta al  n.  626  del
 registro  ordinanze  1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 352 dell'anno 1981;
    Visto l'atto di costituzione di Innamorati Giancarlo;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  in data 25 marzo 1981 il Tribunale
 Amministrativo Regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento  agli
 artt.  3,  33,  quarto  comma, 34, secondo comma, e 117, primo comma,
 Cost., questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9  della
 legge  della  Regione  Lazio  18  settembre  1979,  n.  78 (Norme per
 l'attuazione del diritto allo studio), come sostituito  dall'articolo
 unico della legge della Regione Lazio 7 dicembre 1979, n. 95;
      che  la  norma  censurata  opera ad avviso del giudice a quo una
 discriminazione in danno degli alunni che frequentano scuole private,
 introducendo   solo   per   essi,  ai  fini  dell'attribuzione  delle
 provvidenze assistenziali volte a favorire il  diritto  allo  studio,
 previste  dalla  citata  legge  n. 78 del 1979, il condizionamento al
 mancato pagamento di una retta di frequenza la' dove  stabilisce  che
 il   piano   d'intervento  nel  settore  sia  redatto  tenendo  conto
 dell'accertata gratuita' della frequenza;
      che  tale  discriminazione,  oltre  a  violare  il  principio di
 eguaglianza, contrasta, ad avviso dello stesso giudice, col principio
 della  gratuita'  della  scuola dell'obbligo (art. 34, secondo comma,
 Cost.) nonche' con quello di parita' di  trattamento  fra  la  scuola
 statale  e  quella non statale (art. 33, quarto comma, Cost.); ed e',
 inoltre, esorbitante dai limiti della competenza normativa  regionale
 in  subjecta  materia,  trascurando  la  direttiva fondamentale della
 legislazione statale,  costantemente  ispirata  al  concetto  di  non
 distinguibilita',  ai fini in questione, tra scuola pubblica e scuola
 privata;
    Considerato  che appare manifestamente insussistente la denunciata
 disparita' di trattamento in quanto  non  e'  irragionevole  desumere
 dalla libera scelta dell'interessato, implicante la corresponsione di
 tasse di frequenza o rette di un determinato ammontare per fruire  di
 un servizio scolastico cui e' possibile accedere anche gratuitamente,
 quella   disponibilita'   di   mezzi   che   legittima,   sul   piano
 costituzionale  e nell'ambito dell'intervento regionale, l'esclusione
 delle provvidenze suddette, previste  nell'intento  di  rimuovere  le
 condizioni di ordine economico che ostacolano l'esercizio del diritto
 allo studio (v. in tal senso sent. n. 36 del 1982);
      che,  inoltre, il principio di parita' di trattamento fra scuola
 pubblica e scuola privata non puo' spingersi fino alla determinazione
 dell'obbligo  della  Repubblica  di assumersi gli oneri eventualmente
 necessari per l'esercizio di tale ultima scuola;
      che,  infine,  anche  la  legislazione  statale  in  materia  e'
 improntata ad un principio di favore nei confronti  degli  alunni  di
 disagiate  condizioni  economiche  (v. art. 15 della legge 31 ottobre
 1966, n. 942), mentre sia questa sia la legge regionale in  questione
 escludono  ogni richiamo a siffatte condizioni per quanto concerne la
 dotazione gratuita di libri di testo  per  gli  alunni  delle  scuole
 elementari  (v. legge 10 agosto 1964, n. 719, art. 1; legge 24 luglio
 1962, n. 1073, art. 35; legge Regione Lazio n. 78 del 1979,  art.  9,
 che,  nel testo modificato dalla successiva legge n. 95 del 1979, non
 riguarda le provvidenze di  cui  alla  lett.  b)  dell'art.  3  della
 medesima legge);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;