ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione e dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1986 dal Pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Degli Avancini Giovanna e l'I.N.P.S., iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1a serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Trento, con ordinanza del 14 novembre 1986, ha denunciato, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 7, primo comma, punto 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, nella parte in cui detta norma, al fine della riversibilita' della pensione, non contempla la morte c.d. naturale (dovuta a malattia od eta') accanto alle altre ipotesi di morte ("per infortunio sul lavoro"; "per malattia professionale"; "per causa di servizio";), che consentono di derogare al requisito - della durata minima, almeno biennale, del matrimonio con pensionato ultrasettantaduenne - stabilito dalla norma stessa; che, nel giudizio innanzi alla Corte, si e' costituito l'I.N.P.S., che ha contestato la fondatezza della impugnativa; Considerato che i criteri limitativi per le pensioni di riversibilita' derivanti da matrimoni conclusi da gia' pensionati - come gia' rilevato da questa Corte, tra l'altro con sentenza n. 139 del 1979 (che ha ritenuto la legittimita' di analogo contesto normativo) e come, del resto, lo stesso giudice a quo assume in premessa - "sono volti a garantire, in qualche modo, la serieta' e la genuinita' del tardivo coniugio"; che, in tale prospettiva, il rilievo attribuito a taluni specifici eventi traumatici (e socialmente apprezzabili) causativi della morte - e non anche alla malattia comune - ai fini del superamento del sospetto di non genuinita' del matrimonio costituisce valutazione rimessa alla discrezionalita' del legislatore, che si sottrae a qualsiasi censura di arbitrarieta', in quanto ragionevolmente collegata al carattere di maggior violenza od imprevedibilita', che accompagna il primo tipo di eventi, e che autorizza a ritenere che essi abbiano impedito il raggiungimento (altrimenti conseguibile) del biennio di durata del matrimonio, prescritto per la nascita del diritto alla pensione indiretta; che, pertanto, la sollevata questione e' manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.