ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma,
 punto  2,  della  legge  12  agosto  1962,  n.  1338   e   successive
 modificazioni  (Disposizioni  per il miglioramento dei trattamenti di
 pensione e  dell'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la
 vecchiaia  e  i  superstiti),  promosso  con  ordinanza  emessa il 14
 novembre 1986 dal Pretore di Trento nel procedimento civile  vertente
 tra  Degli  Avancini  Giovanna  e  l'I.N.P.S., iscritta al n. 104 del
 registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 15, 1a serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il Pretore di Trento, con ordinanza del 14 novembre
 1986, ha denunciato, per contrasto con  l'art.  3  Cost.,  l'art.  7,
 primo  comma,  punto  2,  della  legge  12  agosto  1962,  n. 1338, e
 successive modificazioni, nella parte in cui  detta  norma,  al  fine
 della  riversibilita'  della  pensione,  non  contempla la morte c.d.
 naturale (dovuta a malattia od eta') accanto alle  altre  ipotesi  di
 morte  ("per  infortunio  sul  lavoro"; "per malattia professionale";
 "per causa di servizio";), che consentono di derogare al requisito  -
 della  durata  minima, almeno biennale, del matrimonio con pensionato
 ultrasettantaduenne - stabilito dalla norma stessa;
      che,   nel   giudizio  innanzi  alla  Corte,  si  e'  costituito
 l'I.N.P.S., che ha contestato la fondatezza della impugnativa;
    Considerato   che   i   criteri  limitativi  per  le  pensioni  di
 riversibilita' derivanti da matrimoni conclusi da gia'  pensionati  -
 come  gia'  rilevato da questa Corte, tra l'altro con sentenza n. 139
 del 1979  (che  ha  ritenuto  la  legittimita'  di  analogo  contesto
 normativo)  e  come,  del  resto,  lo  stesso giudice a quo assume in
 premessa - "sono volti a garantire, in qualche modo, la serieta' e la
 genuinita' del tardivo coniugio";
      che,  in  tale  prospettiva,  il  rilievo  attribuito  a  taluni
 specifici eventi traumatici (e  socialmente  apprezzabili)  causativi
 della  morte  -  e  non  anche  alla  malattia  comune  - ai fini del
 superamento del sospetto di non genuinita' del matrimonio costituisce
 valutazione  rimessa  alla  discrezionalita'  del legislatore, che si
 sottrae   a   qualsiasi   censura   di   arbitrarieta',   in   quanto
 ragionevolmente   collegata  al  carattere  di  maggior  violenza  od
 imprevedibilita', che accompagna il  primo  tipo  di  eventi,  e  che
 autorizza  a  ritenere  che  essi  abbiano impedito il raggiungimento
 (altrimenti conseguibile)  del  biennio  di  durata  del  matrimonio,
 prescritto per la nascita del diritto alla pensione indiretta;
      che,   pertanto,   la   sollevata  questione  e'  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.