ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30
settembre 1982, n. 688 ("Misure urgenti in materia di entrate
fiscali"), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con
ordinanze emesse il 17 novembre e il 18 dicembre 1986 dal Tribunale
di Genova nei procedimenti civili vertenti tra la s.p.a. S.P.I.R.I.T.
e il fallimento s.p.a. Lorenzo Bax e l'Amministrazione della Finanza
dello Stato, iscritte ai nn. 101 e 108 del registro ordinanze 1987 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima
serie speciale dell'anno 1987.
Visto l'atto di costituzione della s.p.a. S.P.I.R.I.T. nonche' gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi entrambi ad oggetto
la restituzione di diritti doganali indebitamente versati al momento
dell'importazione, il Tribunale di Genova con ordinanze in data 17
novembre 1987 (r.o. n. 101 del 1987) e 18 dicembre 1987 (r.o. n. 108
del 1987) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.l. 30 settembre 1982
("Misure urgenti in materia di entrate fiscali", convertito in legge
27 novembre 1982 n. 873), con riferimento all'art. 3 Cost.;
che il giudizio nel quale e' stata emessa l'ordinanza n. 101 del
1987 concerne la domanda di rimborso della sovraimposta di confine e
del diritto erariale, corrisposte dalla Spirit s.p.a.
all'amministrazione finanziaria per alcune partite di whisky
importate negli anni 1973-1981;
che, al riguardo, con sentenza 15 luglio 1982 (in causa 216/81)
la Corte di Giustizia delle Comunita' Europee ha ritenuto contrastare
con l'art. 95 del Trattato il sistema di tassazione italiano che
applicava alle importazioni di whisky il diritto erariale e la
sopraimposta di confine con aliquota piena, mentre, per l'acquavite
di produzione nazionale, non era previsto alcun diritto erariale, e
l'imposta di fabbricazione era applicata con aliquota ridotta;
che, in base alla normale retroattivita' delle pronuncie
interpretative della Corte di Giustizia (sent. 27 marzo 1980, in
cause 66, 127 e 128 del 1979), il giudice a quo ritiene che i tributi
versati dalla Spirit s.p.a. siano stati indebitamente corrisposti;
che l'altro giudizio nel corso del quale e' stata emanata
l'ordinanza n. 108 del 1987 attiene al rimborso dei diritti di visita
sanitaria previsti dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1970,
n. 1239 dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 11 Cost.,
dalla sentenza di questa Corte n. 163 del 1977 e parzialmente
abrogato con legge 14 novembre 1977, n. 889;
che, come rileva il giudice a quo, la Corte di Giustizia delle
Comunita' Europee, con la sentenza 9 novembre 1983 (in causa 199/82)
e in riferimento all'art. 10 del D.L. 10 luglio 1982 n. 40, poi
decaduto, recante disposizioni sostanzialmente identiche a quelle che
ora contemplate dal citato art. 19 ha affermato che il diritto ad
ottenere il rimborso di tributi riscossi da uno Stato membro in
contrasto con le norme di diritto comunitario, e' la conseguenza ed
il complemento dei diritti riconosciuti ai singoli dalle norme
comunitarie che vietano le tasse d'effetto equivalente a dazi
doganali o, secondo i casi, l'applicazione discriminatoria di imposte
interne;
che la Corte nella stessa pronuncia avrebbe rilevato
l'incompatibilita' con il diritto comunitario della disposizione
legislativa nazionale, che apponga limiti, in punto di prova,
all'esercizio del diritto alla ripetizione;
che tale statuizione dell'organo di giustizia delle Comunita'
Europee deve ricevere immediata applicazione nell'ambito
dell'ordinamento giuridico dello Stato, avendo questa Corte (sent. n.
113 del 1985) precisato che il principio secondo cui la norma
comunitaria entra e permane in vigore, sul nostro territorio, senza
che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato,
vale non soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della CEE
mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti dalle
sentenze interpretative della Corte di Giustizia;
che, ad avviso del Tribunale rimettente, l'incompatibilita'
della norma di cui all'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688 con il
diritto comunitario sarebbe solo parziale, in quanto la Corte di
Giustizia l'avrebbe affermata limitatamente a quella parte della
disposizione, attinente al regime probatorio, che impone la prova
documentale;
che la norma risulterebbe, pertanto, tuttora applicabile nella
parte in cui invece subordina la ripetizione dell'indebito al
rimborso alla dimostrazione che l'onere tributario non sia stato
trasferito su altri soggetti;
che in tali limiti la stessa sarebbe costituzionalmente
illegittima, in quanto, condizionando, e per di piu' con efficacia
retroattiva, il rimborso di diritti doganali indebitamente
corrisposti, alla prova che l'importatore non ne abbia riversato
l'ammontare su altri soggetti, si porrebbe in contrasto con l'art. 3
Cost., venendo a creare un'ingiustificata disparita' di trattamento
fra coloro che hanno pagato i tributi in questione e coloro che hanno
invece corrisposto altri tipi di tributi, per i quali il diritto alla
ripetizione non e' subordinato al predetto onere probatorio;
che nel giudizio promosso con ordinanza n. 101 del 1987 si e'
costituita la Spirit s.p.a. chiedendo che la questione venga
dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata, ovvero in
alternativa, che venga dichiarata costituzionalmente illegittima
l'intera disposizione impugnata;
che e' altresi' intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato
sostenendo che la sentenza della Corte di Giustizia 15 luglio 1982
(in causa 216/81), secondo cui "l'art. 95 del trattato CEE osta ad un
sistema di tassazione che colpisca in modo diverso il whisky
importato e le altre acquaviti di produzione nazionale",
comporterebbe la necessita' di eliminare la disposizione derogativa
di favore che esenta dal tributo i prodotti nazionali, e non, invece,
l'incompatibilita' con il diritto comunitario della norma che prevede
il trattamento "normale" per le acquaviti di importazione;
che, pertanto, continuando a sussistere il potere impositivo, le
somme che l'amministrazione finanziaria ha percepito fino al momento
in cui la riduzione dell'imposta di fabbricazione e il diritto
erariale sono state aboliti dal legislatore (legge 11 maggio 1981 n.
213 e 28 luglio 1984, n. 408), non sarebbero ripetibili, con
conseguente irrilevanza della questione sollevata;
che analoga eccezione l'Avvocatura ha proposto anche nell'altro
giudizio promosso con ordinanza n. 108 del 1987, sostenendo che la
legge n. 889 del 1977, nel sopprimere taluni diritti di visita
sanitaria, avrebbe indirettamente confermato la legittimita' della
percezione degli stessi prima della sua entrata in vigore;
che, pertanto, anche in questo caso, la sussistenza di un potere
impositivo, escludendo la ripetibilita' delle somme versate alla
dogana, determinerebbe l'irrilevanza della questione sollevata;
che, in subordine in entrambi i giudizi, l'interveniente ha
chiesto che la questione venga dichiarata infondata;
Considerato che le cause vanno riunite per la loro identita'
oggettiva;
che le eccezioni di irrilevanza sollevate dall'Avvocatura di
Stato devono essere respinte, in quanto, in un caso, la
retroattivita' delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte
di Giustizia della CEE 15 luglio 1982 (in causa 216/81), il cui
oggetto va individuato anche in relazione all'atto introduttivo del
giudizio, e, nell'altro, gli effetti che le pronuncie di accoglimento
di questa Corte (nel caso di specie la n. 163 del 1977) svolgono sui
rapporti ancora pendenti, nonche' le statuizioni della Corte di
Giustizia della CEE (sentenze 14 dicembre 1972 "in causa 29/72", 5
febbraio 1976 "in causa 85/75" e 15 dicembre 1976 "in causa 35/76")
circa l'incompatibilita' con il diritto comunitario degli oneri
pecuniari riscossi per ragioni di controllo sanitario al momento del
passaggio della frontiera, comportano l'illegittimita', e quindi la
ripetibilita' dei diritti doganali in questione;
che la questione sollevata e' pero' sotto altro profilo
inammissibile partendo da una premessa interpretativa che non puo'
essere accolta, in quanto la Corte di Giustizia delle Comunita'
Europee, nella sentenza 9 novembre 1983 (in causa 199/82), dopo aver
ribadito che non sarebbe in contrasto con l'ordinamento comunitario
un sistema giuridico nazionale che rifiuti la restituzione di tributi
indebitamente riscossi, qualora cio' comporti un arricchimento senza
giusta causa degli aventi diritto, ha affermato, relativamente ai
diritti doganali, l'incompatibilita' con il diritto comunitario
dell'art. 19, riferendosi non solo agli aspetti relativi alla prova
documentale ma anche a quelli che riguardano l'onere probatorio;
che tali statuizioni sono state espressamente ribadite
dall'organo di giustizia delle Comunita' Europee nelle sentenze 25
febbraio 1988 (in cause 331, 376 e 378/85) e 24 marzo 1988 (in causa
104/86).
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale.