ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.l. 30
 settembre 1982,  n.  688  ("Misure  urgenti  in  materia  di  entrate
 fiscali"), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con
 ordinanze emesse il 17 novembre e il 18 dicembre 1986  dal  Tribunale
 di Genova nei procedimenti civili vertenti tra la s.p.a. S.P.I.R.I.T.
 e il fallimento s.p.a. Lorenzo Bax e l'Amministrazione della  Finanza
 dello  Stato, iscritte ai nn. 101 e 108 del registro ordinanze 1987 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  15,  prima
 serie speciale dell'anno 1987.
    Visto l'atto di costituzione della s.p.a. S.P.I.R.I.T. nonche' gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 20 aprile 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel corso di due giudizi aventi entrambi ad oggetto
 la restituzione di diritti doganali indebitamente versati al  momento
 dell'importazione,  il  Tribunale  di Genova con ordinanze in data 17
 novembre 1987 (r.o. n. 101 del 1987) e 18 dicembre 1987 (r.o. n.  108
 del  1987)  ha  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art. 19, primo e secondo  comma,  del  d.l.  30  settembre  1982
 ("Misure  urgenti in materia di entrate fiscali", convertito in legge
 27 novembre 1982 n. 873), con riferimento all'art. 3 Cost.;
      che il giudizio nel quale e' stata emessa l'ordinanza n. 101 del
 1987 concerne la domanda di rimborso della sovraimposta di confine  e
 del    diritto    erariale,    corrisposte    dalla   Spirit   s.p.a.
 all'amministrazione  finanziaria  per  alcune   partite   di   whisky
 importate negli anni 1973-1981;
      che,  al riguardo, con sentenza 15 luglio 1982 (in causa 216/81)
 la Corte di Giustizia delle Comunita' Europee ha ritenuto contrastare
 con  l'art.  95  del  Trattato  il sistema di tassazione italiano che
 applicava alle importazioni  di  whisky  il  diritto  erariale  e  la
 sopraimposta  di  confine con aliquota piena, mentre, per l'acquavite
 di produzione nazionale, non era previsto alcun diritto  erariale,  e
 l'imposta di fabbricazione era applicata con aliquota ridotta;
      che,   in  base  alla  normale  retroattivita'  delle  pronuncie
 interpretative della Corte di Giustizia  (sent.  27  marzo  1980,  in
 cause 66, 127 e 128 del 1979), il giudice a quo ritiene che i tributi
 versati dalla Spirit s.p.a. siano stati indebitamente corrisposti;
      che  l'altro  giudizio  nel  corso  del  quale  e' stata emanata
 l'ordinanza n. 108 del 1987 attiene al rimborso dei diritti di visita
 sanitaria  previsti dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1970,
 n. 1239 dichiarato illegittimo, per contrasto con  l'art.  11  Cost.,
 dalla  sentenza  di  questa  Corte  n.  163  del  1977 e parzialmente
 abrogato con legge 14 novembre 1977, n. 889;
     che,  come  rileva  il giudice a quo, la Corte di Giustizia delle
 Comunita' Europee, con la sentenza 9 novembre 1983 (in causa  199/82)
 e  in  riferimento  all'art.  10  del  D.L. 10 luglio 1982 n. 40, poi
 decaduto, recante disposizioni sostanzialmente identiche a quelle che
 ora  contemplate  dal  citato  art. 19 ha affermato che il diritto ad
 ottenere il rimborso di tributi  riscossi  da  uno  Stato  membro  in
 contrasto  con  le norme di diritto comunitario, e' la conseguenza ed
 il complemento  dei  diritti  riconosciuti  ai  singoli  dalle  norme
 comunitarie  che  vietano  le  tasse  d'effetto  equivalente  a  dazi
 doganali o, secondo i casi, l'applicazione discriminatoria di imposte
 interne;
      che   la   Corte   nella   stessa   pronuncia  avrebbe  rilevato
 l'incompatibilita' con  il  diritto  comunitario  della  disposizione
 legislativa  nazionale,  che  apponga  limiti,  in  punto  di  prova,
 all'esercizio del diritto alla ripetizione;
      che  tale  statuizione  dell'organo di giustizia delle Comunita'
 Europee   deve   ricevere    immediata    applicazione    nell'ambito
 dell'ordinamento giuridico dello Stato, avendo questa Corte (sent. n.
 113 del 1985)  precisato  che  il  principio  secondo  cui  la  norma
 comunitaria  entra  e permane in vigore, sul nostro territorio, senza
 che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato,
 vale  non  soltanto per la disciplina prodotta dagli organi della CEE
 mediante regolamento, ma anche per le  statuizioni  risultanti  dalle
 sentenze interpretative della Corte di Giustizia;
      che,  ad  avviso  del  Tribunale  rimettente, l'incompatibilita'
 della norma di cui all'art. 19 d.l. 30 settembre 1982, n. 688 con  il
 diritto  comunitario  sarebbe  solo  parziale,  in quanto la Corte di
 Giustizia l'avrebbe affermata  limitatamente  a  quella  parte  della
 disposizione,  attinente  al  regime  probatorio, che impone la prova
 documentale;
      che  la  norma risulterebbe, pertanto, tuttora applicabile nella
 parte  in  cui  invece  subordina  la  ripetizione  dell'indebito  al
 rimborso  alla  dimostrazione  che  l'onere  tributario non sia stato
 trasferito su altri soggetti;
      che   in   tali  limiti  la  stessa  sarebbe  costituzionalmente
 illegittima, in quanto, condizionando, e per di  piu'  con  efficacia
 retroattiva,   il   rimborso   di   diritti   doganali  indebitamente
 corrisposti, alla prova che  l'importatore  non  ne  abbia  riversato
 l'ammontare  su altri soggetti, si porrebbe in contrasto con l'art. 3
 Cost., venendo a creare un'ingiustificata disparita'  di  trattamento
 fra coloro che hanno pagato i tributi in questione e coloro che hanno
 invece corrisposto altri tipi di tributi, per i quali il diritto alla
 ripetizione non e' subordinato al predetto onere probatorio;
      che  nel  giudizio  promosso con ordinanza n. 101 del 1987 si e'
 costituita  la  Spirit  s.p.a.  chiedendo  che  la  questione   venga
 dichiarata  inammissibile  e,  in  subordine,  infondata,  ovvero  in
 alternativa,  che  venga  dichiarata  costituzionalmente  illegittima
 l'intera disposizione impugnata;
      che  e'  altresi'  intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato
 sostenendo che la sentenza della Corte di Giustizia  15  luglio  1982
 (in causa 216/81), secondo cui "l'art. 95 del trattato CEE osta ad un
 sistema  di  tassazione  che  colpisca  in  modo  diverso  il  whisky
 importato   e   le   altre   acquaviti   di   produzione  nazionale",
 comporterebbe la necessita' di eliminare la  disposizione  derogativa
 di favore che esenta dal tributo i prodotti nazionali, e non, invece,
 l'incompatibilita' con il diritto comunitario della norma che prevede
 il trattamento "normale" per le acquaviti di importazione;
      che, pertanto, continuando a sussistere il potere impositivo, le
 somme che l'amministrazione finanziaria ha percepito fino al  momento
 in  cui  la  riduzione  dell'imposta  di  fabbricazione  e il diritto
 erariale sono state aboliti dal legislatore (legge 11 maggio 1981  n.
 213  e  28  luglio  1984,  n.  408),  non  sarebbero  ripetibili, con
 conseguente irrilevanza della questione sollevata;
      che  analoga eccezione l'Avvocatura ha proposto anche nell'altro
 giudizio promosso con ordinanza n. 108 del 1987,  sostenendo  che  la
 legge  n.  889  del  1977,  nel  sopprimere  taluni diritti di visita
 sanitaria, avrebbe indirettamente confermato  la  legittimita'  della
 percezione degli stessi prima della sua entrata in vigore;
      che, pertanto, anche in questo caso, la sussistenza di un potere
 impositivo, escludendo la  ripetibilita'  delle  somme  versate  alla
 dogana, determinerebbe l'irrilevanza della questione sollevata;
      che,  in  subordine  in  entrambi  i giudizi, l'interveniente ha
 chiesto che la questione venga dichiarata infondata;
    Considerato  che  le  cause  vanno  riunite  per la loro identita'
 oggettiva;
      che  le  eccezioni  di  irrilevanza sollevate dall'Avvocatura di
 Stato  devono  essere  respinte,  in   quanto,   in   un   caso,   la
 retroattivita' delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte
 di Giustizia della CEE 15 luglio  1982  (in  causa  216/81),  il  cui
 oggetto  va  individuato anche in relazione all'atto introduttivo del
 giudizio, e, nell'altro, gli effetti che le pronuncie di accoglimento
 di  questa Corte (nel caso di specie la n. 163 del 1977) svolgono sui
 rapporti ancora pendenti,  nonche'  le  statuizioni  della  Corte  di
 Giustizia  della  CEE  (sentenze 14 dicembre 1972 "in causa 29/72", 5
 febbraio 1976 "in causa 85/75" e 15 dicembre 1976 "in  causa  35/76")
 circa  l'incompatibilita'  con  il  diritto  comunitario  degli oneri
 pecuniari riscossi per ragioni di controllo sanitario al momento  del
 passaggio  della  frontiera, comportano l'illegittimita', e quindi la
 ripetibilita' dei diritti doganali in questione;
      che   la  questione  sollevata  e'  pero'  sotto  altro  profilo
 inammissibile partendo da una premessa interpretativa  che  non  puo'
 essere  accolta,  in  quanto  la  Corte  di Giustizia delle Comunita'
 Europee, nella sentenza 9 novembre 1983 (in causa 199/82), dopo  aver
 ribadito  che  non sarebbe in contrasto con l'ordinamento comunitario
 un sistema giuridico nazionale che rifiuti la restituzione di tributi
 indebitamente  riscossi, qualora cio' comporti un arricchimento senza
 giusta causa degli aventi diritto,  ha  affermato,  relativamente  ai
 diritti  doganali,  l'incompatibilita'  con  il  diritto  comunitario
 dell'art. 19, riferendosi non solo agli aspetti relativi  alla  prova
 documentale ma anche a quelli che riguardano l'onere probatorio;
      che   tali   statuizioni   sono   state  espressamente  ribadite
 dall'organo di giustizia delle Comunita' Europee  nelle  sentenze  25
 febbraio  1988 (in cause 331, 376 e 378/85) e 24 marzo 1988 (in causa
 104/86).
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la  Corte
 costituzionale.