ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Baldi Giuditta contro l'Ufficio imposte dirette di Arona, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, del 14 gennaio 1987. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja. Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Baldi Giuditta la Commissione tributaria di primo grado di Verbania, con ordinanza del 6 ottobre 1986 (reg. ord. n. 794 del 1986), sollevava, in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, primo e terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739, secondo cui nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie non e' obbligatoria la difesa tecnica del contribuente; che, secondo la Commissione, la facolta' di sostenere personalmente le proprie ragioni, attribuita a persone prive di competenza specifica, poteva ledere il diritto di difesa in giudizio (art. 24 Cost.) ed il principio di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione. Considerato che l'art. 24 della Costituzione stabilisce bensi' l'inviolabilita' del diritto di difesa in giudizio ma non impedisce al legislatore di disciplinarne l'esercizio secondo valutazioni discrezionali, insindacabili in questa sede a meno che siano viziate da irrazionalita' (v. sent. n. 188 del 1980 e ord. n. 48 del 1988); che e' manifestamente non irragionevole l'attribuzione alla parte privata della facolta' di difendersi personalmente in un procedimento, come quello davanti alle commissioni tributarie, vertente prevalentemente su fatti, caratterizzato da forme semplificate e, pur sempre, dalla possibilita' per la parte di farsi assistere e rappresentare dalle persone indicate nel terzo comma dell'impugnato art. 30 d.P.R. n. 636 del 1972; che l'art. 97 Cost. e' manifestamente estraneo alla questione sollevata. Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.