ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 30 del d.P.R.
 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della  disciplina  del  contenzioso
 tributario),  come  sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre 1981 n.
 739,  promosso  con  ordinanza  emessa  il  6  ottobre   1986   dalla
 Commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Verbania  sul  ricorso
 proposto da Baldi Giuditta contro l'Ufficio imposte dirette di Arona,
 iscritta  al  n.  794  del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie  speciale,  del
 14 gennaio 1987.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento  iniziato da Baldi
 Giuditta la Commissione tributaria di primo grado  di  Verbania,  con
 ordinanza  del 6 ottobre 1986 (reg. ord. n. 794 del 1986), sollevava,
 in riferimento agli artt. 24 e 97 Cost.,  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  30, primo e terzo comma, d.P.R. 26 ottobre
 1972 n. 636, come sostituito dall'art. 17 d.P.R. 3 novembre  1981  n.
 739, secondo cui nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie
 non e' obbligatoria la difesa tecnica del contribuente;
      che,   secondo   la   Commissione,   la  facolta'  di  sostenere
 personalmente le proprie  ragioni,  attribuita  a  persone  prive  di
 competenza  specifica, poteva ledere il diritto di difesa in giudizio
 (art. 24 Cost.) ed il principio di buon  andamento  ed  imparzialita'
 della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.);
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, intervenuta,
 chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione.
    Considerato  che  l'art.  24  della Costituzione stabilisce bensi'
 l'inviolabilita' del diritto di difesa in giudizio ma  non  impedisce
 al  legislatore  di  disciplinarne  l'esercizio  secondo  valutazioni
 discrezionali, insindacabili in questa sede a meno che siano  viziate
 da irrazionalita' (v. sent. n. 188 del 1980 e ord. n. 48 del 1988);
      che  e'  manifestamente  non  irragionevole  l'attribuzione alla
 parte privata  della  facolta'  di  difendersi  personalmente  in  un
 procedimento,   come  quello  davanti  alle  commissioni  tributarie,
 vertente  prevalentemente   su   fatti,   caratterizzato   da   forme
 semplificate  e, pur sempre, dalla possibilita' per la parte di farsi
 assistere e rappresentare dalle  persone  indicate  nel  terzo  comma
 dell'impugnato art. 30 d.P.R. n. 636 del 1972;
      che  l'art.  97  Cost. e' manifestamente estraneo alla questione
 sollevata.
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.