ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, quinto
comma, e 14 della legge della Regione Liguria riapprovata il 16
settembre 1981 avente per oggetto: "Disposizioni sullo stato
giuridico dei dipendenti della Regione Liguria", promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 ottobre
1981, depositato in cancelleria il 9 ottobre successivo ed iscritto
al n. 56 del registro ricorsi 1981;
Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato, per il ricorrente, e
l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione;
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 2 ottobre 1981 il Presidente
del Consiglio dei ministri ha promosso la questione di legittimita'
costituzionale, per contrasto con gli artt. 117, 97, 3 e 36 Cost.,
degli artt. 4, quinto comma, e 14 della legge della Regione Liguria
recante "Disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti della
Regione Liguria", approvata in seconda lettura dal Consiglio
regionale nella seduta del 16 settembre 1981.
Con la legge 16 ottobre 1979 n. 34 la Regione Liguria, nel quadro
delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico
del proprio personale, ha stabilito l'inquadramento di tale personale
in otto livelli funzionali, sostituiti alle qualifiche gia' previste
dalle leggi 9 aprile 1973 n. 11 e 12 e dalla legge 30 maggio 1978 n.
27.
Con l'art. 4 della legge di cui e' causa la Regione ha posto, tra
l'altro, alcune norme in tema di contrattazione decentrata connessa
all'inquadramento del personale caratterizzato da profili
professionali diversi da quelli espressamente previsti dalle norme
regionali in vigore, stabilendo altresi' il ricorso alla legge
regionale nell'ipotesi in cui detto inquadramento venga a rendere
indispensabile una modifica delle dotazioni organiche: come eccezione
a tale regola, il quinto comma dello stesso articolo ha attribuito,
peraltro, al Consiglio regionale il potere di provvedere, anziche'
con legge, con semplice delibera amministrativa "qualora,
limitatamente ai livelli secondo, terzo e quarto, le eventuali
modifiche di organico si riferiscano solo a variazioni delle
dotazioni organiche dei singoli predetti livelli, restando immutata
quella complessiva dei tre livelli risultante dalla legge regionale".
Ad avviso della Presidenza del Consiglio quest'ultima norma e' tale
da violare gli artt. 117 e 97 Cost., avendo sottratto un aspetto
della organizzazione degli uffici regionali alla sfera della potesta'
legislativa.
Una seconda censura e' stata poi prospettata dal Governo nei
confronti della norma espressa dall'art. 14 della stessa legge, posta
in tema di riconoscimento dell'anzianita' pregressa. Con tale norma
si e' inteso attribuire al personale regionale un'anzianita'
corrispondente alla posizione giuridica acquisita alla data del 1
febbraio 1981, data da cui decorre il trattamento economico previsto
dalla legge regionale 3 febbraio 1981 n. 6. Secondo la censura
formulata nel ricorso, tale norma verrebbe a violare l'art. 117 Cost.
in relazione all'art. 67 della L. 10 febbraio 1953 n. 62, nonche' gli
artt. 3 e 36 Cost. per il fatto di aver concesso, in tema di
riconoscimento dell'anzianita' pregressa, benefici di gran lunga
superiori a quelli che il sistema di inquadramento previsto dall'art.
2 del D.P.R. 9 giugno 1981 n. 310 ha assicurato agli impiegati civili
dello Stato.
2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Liguria per chiedere
il rigetto del ricorso, previa, occorrendo, dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 67 L. 10 febbraio 1953 n. 62.
In proposito la Regione, dopo aver eccepito anche
l'inammissibilita' del ricorso, contesta la fondatezza delle censure
rivolte all'art. 4, quinto comma, della legge impugnata, dal momento
che le variazioni della dotazione organica di cui si prevede
l'attuazione con delibera amministrativa del Consiglio non riguardano
i funzionari regionali (e, di conseguenza, neppure gli uffici dotati
di rilievo esterno), bensi' soltanto il personale esecutivo e
ausiliario, non compreso nella riserva di legge.
Del pari infondate - ad avviso della Regione - sarebbero poi le
censure rivolte all'art. 14, dal momento che l'art. 67 della L. n. 62
del 1953 non rappresenterebbe un "principio fondamentale" ai sensi
dell'art. 117 Cost. e, ove dovesse determinare un rigido parallelismo
retributivo tra personale statale e personale regionale, sarebbe tale
da incorrere in un vizio di incostituzionalita' per violazione degli
artt. 3 e 36 Cost. Per giunta, in tema di valutazione economica
dell'anzianita' pregressa, la normativa statale non manifesterebbe
caratteristiche di univocita' e chiarezza tali da consentire
l'identificazione di un "principio generale" vincolante la potesta'
legislativa regionale: e invero, accanto al D.P.R. 9 giugno 1981 n.
310, invocato dal Governo, andrebbe considerata anche la presenza del
D.P.R. 2 giugno 1981 n. 271 che, per il personale scolastico, ha
consentito la piena valutazione economica dell'anzianita' nei ruoli
inferiori.
3. - In previsione dell'udienza la difesa della Regione ha
prodotto una memoria, dove, con riferimento alle censure mosse nei
confronti dell'art. 4, quinto comma, si sviluppano le argomentazioni
gia' espresse nell'atto di costituzione e si aggiunge anche un
richiamo alla norma contenuta nell'art. 2 della sopravvenuta
legge-quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983 n. 93), che - ad
avviso della Regione - nel definire l'ambito della riserva di legge
in materia di disciplina del pubblico impiego, sarebbe venuta a
confermare la legittimita' della norma impugnata.
Con riferimento all'art. 14 la Regione chiede, infine, una
dichiarazione di sopravvenuta cessazione della materia del
contendere, dal momento che la stessa Regione, mediante la legge n.
33 del 23 giugno 1982 si e' puntualmente adeguata, in ordine al
riconoscimento degli effetti economici dell'anzianita' di servizio,
alla stessa disciplina prevista per i dipendenti statali dal D.P.R. 9
giugno 1981 n. 310.
Considerato in diritto
1. - Il ricorso di cui in epigrafe investe due norme della legge
della Regione Liguria in tema di stato giuridico dei dipendenti
regionali, approvata, in seconda lettura, il 16 settembre 1981 e piu'
precisamente: a) l'art. 4, quinto comma, che si assume in contrasto
con gli artt. 117 e 97 Cost. per avere affidato ad uno strumento
amministrativo (deliberazione del Consiglio) una disciplina
(variazione delle dotazioni organiche dei livelli funzionali secondo,
terzo e quarto) ritenuta riservata alla legge regionale; b) l'art.
14, che si assume in contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione
all'art. 67 L. 10 febbraio 1953 n. 62, nonche' con gli artt. 3 e 36
Cost., per aver statuito a favore del personale regionale un
meccanismo di riconoscimento della anzianita' pregressa piu'
favorevole di quello previsto per i dipendenti statali.
2. - Come fatto presente dalla difesa regionale, dopo la
proposizione del ricorso la Regione Liguria ha approvato la legge 23
giugno 1982 n. 33 che, in tema di riconoscimento dell'anzianita' di
servizio a fini economici, ha adottato per il personale regionale gli
stessi criteri posti, per i dipendenti statali, dal D.P.R. 9 giugno
1981 n. 310. Con tale disciplina la Regione si e', pertanto,
puntualmente adeguata al rilievo a suo tempo mosso dal Governo in
sede di rinvio della legge nonche' alla conseguente censura espressa
nel ricorso. Sul punto e', dunque, venuta a cessare la materia del
contendere.
3. - L'esame va, quindi, circoscritto alla censura mossa, con
riferimento agli artt. 117 e 97 Cost., nei confronti dell'art. 4,
quinto comma, della stessa legge.
Tale censura risulta fondata.
Con la legge 16 ottobre 1979 n. 34 la Regione Liguria, nel porre
la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico dei
propri dipendenti, ha istituito otto livelli funzionali, che sono
venuti a sostituire le qualifiche gia' previste con le leggi 9 aprile
1973 n. 11 e 12 e con la legge 30 maggio 1978 n. 27. Con l'art. 4
della legge di cui e' causa, la Regione, nel regolare la
contrattazione decentrata, dopo aver previsto (al comma quarto) la
possibilita' di variare, con legge regionale, le dotazioni organiche
dei diversi livelli - quando tale variazione si renda indispensabile
per l'inquadramento del personale caratterizzato da profili
professionali diversi da quelli previsti nelle norme regionali - ha
anche sanzionato (al comma quinto) la possibilita' per il Consiglio
regionale di provvedere con propria deliberazione alle modifiche di
organico dei livelli secondo (ausiliario qualificato), terzo
(operatore) e quarto (coadiutore), a condizione di lasciare immutata
la dotazione complessiva dei tre livelli.
Cosi' operando la legge regionale ha sicuramente violato la
riserva di legge posta anche nei confronti dell'amministrazione
regionale dall'art. 97 Cost., secondo cui la disciplina degli aspetti
fondamentali dell'organizzazione dei pubblici uffici va affidata alla
legge, in modo da garantire il buon andamento e l'imparzialita' della
pubblica amministrazione. In questa prospettiva, la dotazione
complessiva di un livello funzionale del personale regionale
rappresenta, infatti, un aspetto fondamentale dell'organizzazione
amministrativa la cui valutazione - in vista del perseguimento di un
rapporto equilibrato tra dotazione organica e servizi indispensabile
per il "buon andamento" dell'amministrazione - va riservata al
legislatore regionale: e questo quand'anche il livello da considerare
attenga a uffici ausiliari o, comunque, non dotati di rilevanza
esterna.
Questa linea interpretativa e' stata, del resto, recepita e
affermata dalla legge-quadro sul pubblico impiego (L. 29 marzo 1983
n. 93) che, pur essendo intervenuta successivamente all'approvazione
della legge regionale di cui e' causa, non puo' non esprimere criteri
di orientamento rilevanti e vincolanti per l'intera area del pubblico
impiego regionale, indipendentemente dalla data della disciplina
intervenuta nei vari settori.
L'art. 2 di tale legge-quadro, nel definire l'area della riserva
legislativa, statale e regionale, in materia di pubblico impiego, ha
infatti, incluso in tale area anche "i ruoli organici, la loro
consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche",: in
contrasto con tale disposizione, l'art. 4, quinto comma, della legge
di cui e' causa, nel regolare le possibili variazioni nella dotazione
di tre livelli funzionali dell'impiego regionale (corrispondenti alle
qualifiche in precedenza previste) ha ritenuto, invece, di poter
affidare al potere amministrativo del Consiglio regionale la
possibilita' di variare la dotazione organica di ciascuno di questi
tre diversi livelli alla sola condizione di far salva la loro
consistenza complessiva.
Cosi' disponendo, la norma impugnata e' venuta, dunque, a forzare
il confine della riserva legislativa concernente la quantificazione
complessiva di ciascuno dei tre livelli richiamati, incorrendo nel
vizio contestato.