ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 4
agosto 1984, n. 424 (Inasprimento delle sanzioni amministrative a
carico dei trasgressori delle norme in difesa dei boschi dagli
incendi), promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il 7
settembre 1984, depositato in cancelleria il 15 settembre successivo
ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1984.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Ludovico Villani per la Regione Liguria e l'avv.
dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 7 settembre 1984 la Regione Liguria
ha promosso giudizio di legittimita' costituzionale, per violazione
dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n. 424
recante "Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei
trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli
incendi".
Espone la ricorrente che la disposizione denunciata ha inasprito
le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle prescrizioni in materia
di boschi e terreni montani richiamate dall'art. 10 della legge primo
marzo 1975, n. 47 recante "Norme integrative per la difesa dei boschi
dagli incendi". Tale norma aveva attribuito natura contravvenzionale
ad ogni infrazione punita con l'ammenda ai sensi degli artt. 24, 26,
54 e 135 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 ("Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani").
Per effetto dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le
infrazioni venivano depenalizzate riacquistando natura di illeciti
amministrativi.
La tutela dei boschi, attesa la sua stretta inerenza alla materia
"agricoltura e foreste", inclusa nell'elenco dall'art. 117 Cost.,
anche a seguito del trasferimento delle relative funzioni
amministrative realizzato dall'art. 69 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, e' indubbiamente compresa nella sfera di competenza legislativa
delle Regioni, cui va riconosciuta la potesta' di introdurre sanzioni
amministrative per comportamenti trasgressivi di precetti
disciplinanti la materia.
La Regione Liguria aveva pertanto predisposto, con la legge
regionale 16 aprile 1984, n. 22, una regolamentazione organica della
materia forestale, con un generale riordinamento delle sanzioni
amministrative per i trasgressori delle norme in materia di tutela
delle foreste, sia mediante la introduzione di nuove fattispecie
d'illecito, sia mediante un sistematico inasprimento delle pene.
Lamenta la Regione che la legge statale 4 agosto 1984, n. 424,
ignorando la competenza regionale, sopravveniva prescrivendo il
raddoppio della sanzioni amministrative per le infrazioni richiamate
dalla legge n. 47 del 1975. La disposizione censurata, fondata sulla
premessa del persistente vigore della legislazione statale in
materia, se e' idonea, come norma di dettaglio, a produrre effetti
nelle Regioni che hanno conservato la regolamentazione statale,
astenendosi sino ad ora dal dettare una propria disciplina in una
materia enumerata dall'art. 117 Cost., e' tuttavia inapplicabile alla
Regione Liguria, che ha gia' provveduto, come detto, ad abrogare le
disposizioni ora aggiornate.
Ove si ritenesse nondimeno, osserva la ricorrente, che la legge n.
424 del 1984, omettendo ogni accenno alle competenze regionali, abbia
abgrogato la legge ligure, disciplinando il settore non gia' con la
sola prefissione di princi'pi, ma individuando esaustivamente le
sanzioni relative alla singola fattispecie, essa concreterebbe una
violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66 e 69 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. - Si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione.
Osserva l'Avvocatura che l'incontestabile devoluzione della
materia alla competenza regionale non preclude allo Stato di dettare
norme con valore di princi'pio, anche al fine di coordinare ed
armonizzare le varie legislazioni regionali, e di supplire alla
inerzia di singole Regioni. Restituendo efficacia ad un sistema
sanzionatorio di scarsa capacita' dissuasiva per la sensibile perdita
del potere di acquisto della moneta, il legislatore statale ha
determinato la soglia minima di efficacia del sistema.
La disposizione denunciata ha dunque anche valore di norma di
princi'pio, in quanto diretta ad armonizzare i sistemi sanzionatori
delle singole Regioni "nella misura della pena". Ne deriva che la
legge statale non pregiudica le normative regionali che abbiano
fissato sanzioni non inferiori.
Nella fattispecie, rileva infine l'Avvocatura, la norma denunciata
non importa alcun riflesso sul sistema sanzionatorio disegnato dalla
Regione Liguria, in quanto di efficacia non minore di quella
richiesta dal legislatore statale.
Considerato in diritto
1. - Il ricorso in epigrafe solleva in via principale questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n.
424 ("Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei
trasgressori delle norme in materia di difesa dei boschi dagli
incendi") per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt.
66 e 69 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
La norma, secondo la regione, non si limita a fissare princi'pi,
ma individua - sia pure per relationem - sanzioni relative a singole
fattispecie in tema di tutela dei boschi, disponendo cosi' in una
materia ("agricoltura e foreste") di competenza legislativa delle
regioni. Nel caso in esame, la Regione Liguria aveva dettato, con la
legge 16 aprile 1984, n. 22 (legge forestale regionale), una
disciplina organica della materia.
2. - La questione non e' fondata.
Le norme impugnate, racchiuse nell'art. 1 della legge n.424 del
1984, dispongono:
a) al comma primo che le sanzioni amministrative previste per
le infrazioni richiamate nell'art. 10 della legge 1 marzo 1975, n.
47 (Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi), ad
eccezione delle sanzioni amministrative previste da alcune
disposizioni del R.D.L.30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani),
sono ulteriormente raddoppiate, "dopo aver considerato gli aumenti
previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689" (Modifiche al sistema
penale).
b) al comma secondo, che le sanzioni amministrative previste
per le infrazioni richiamate nell'art. 11 della legge n. 47 del 1975,
sono quintuplicate.
Le infrazioni previste dall'art. 10 della suddetta legge n. 47 del
1975, aventi natura di illecito penale ("...costituiscono reato
contravvenzionale... e sono punite con l'ammenda"), erano state
depenalizzate per effetto dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981
(quelle previste dall'art. 11 della legge n. 47 del 1975 avevano
gia', secondo la legge, natura di illecito amministrativo).
Da quanto finora esposto appar chiaro che la normativa denunciata
si limita ad aumentare le sanzioni per illeciti amministrativi
previsti dalla legislazione statale espressamente richiamata. Percio'
stesso tale normativa mostra di non potersi applicare all'ipotesi che
la disciplina statale sia stata derogata da normative regionali, con
le quali, nell'esercizio della competenza in tema di agricoltura -
radicatasi per effetto dei trasferimenti delle funzioni (cfr., in
materia di agricoltura, il d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e quindi
gli artt. 66 e segg. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ed estesa
alle sanzioni amministrative a seguito della depenalizzazione
disposta dalla legge n. 689 del 1981 - le regioni abbiano, come nel
caso della Liguria, dettato una disciplina organica.
Se cosi' e', la regione non ha motivo di dolersi di una disciplina
che non si applica nel suo territorio, salvo che per le disposizioni
di princi'pio da essa desumibili, dalle quali, peraltro, secondo la
difesa della Presidenza del Consiglio, non si sarebbe discostata la
legge forestale regionale n. 22 del 1984, la quale anzi avrebbe
apprestato un sistema sanzionatorio di efficacia non minore di quella
indicata dal legislatore statale con le norme denunciate.