ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 4
 agosto 1984, n. 424 (Inasprimento  delle  sanzioni  amministrative  a
 carico  dei  trasgressori  delle  norme  in  difesa  dei boschi dagli
 incendi), promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il  7
 settembre  1984, depositato in cancelleria il 15 settembre successivo
 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1984.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'avv.  Ludovico  Villani  per  la Regione Liguria e l'avv.
 dello Stato Giorgio Azzariti per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 7 settembre 1984 la Regione Liguria
 ha promosso giudizio di legittimita' costituzionale,  per  violazione
 dell'art.  117  Cost.  in  relazione agli artt. 66 e 69 del d.P.R. 24
 luglio 1977, n. 616, dell'art. 1 della legge 4 agosto  1984,  n.  424
 recante  "Inasprimento  delle  sanzioni  amministrative  a carico dei
 trasgressori delle norme  in  materia  di  difesa  dei  boschi  dagli
 incendi".
    Espone  la  ricorrente che la disposizione denunciata ha inasprito
 le sanzioni pecuniarie per le infrazioni alle prescrizioni in materia
 di boschi e terreni montani richiamate dall'art. 10 della legge primo
 marzo 1975, n. 47 recante "Norme integrative per la difesa dei boschi
 dagli  incendi". Tale norma aveva attribuito natura contravvenzionale
 ad ogni infrazione punita con l'ammenda ai sensi degli artt. 24,  26,
 54  e  135  del  R.D.L.  30  dicembre 1923, n. 3267 ("Riordinamento e
 riforma  della  legislazione  in  materia  di  boschi  e  di  terreni
 montani").
    Per  effetto  dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 le
 infrazioni venivano depenalizzate riacquistando  natura  di  illeciti
 amministrativi.
    La  tutela dei boschi, attesa la sua stretta inerenza alla materia
 "agricoltura e foreste", inclusa  nell'elenco  dall'art.  117  Cost.,
 anche   a   seguito   del   trasferimento   delle  relative  funzioni
 amministrative realizzato dall'art. 69 del d.P.R. 24 luglio 1977,  n.
 616,  e' indubbiamente compresa nella sfera di competenza legislativa
 delle Regioni, cui va riconosciuta la potesta' di introdurre sanzioni
 amministrative    per    comportamenti   trasgressivi   di   precetti
 disciplinanti la materia.
    La  Regione  Liguria  aveva  pertanto  predisposto,  con  la legge
 regionale 16 aprile 1984, n. 22, una regolamentazione organica  della
 materia  forestale,  con  un  generale  riordinamento  delle sanzioni
 amministrative per i trasgressori delle norme in  materia  di  tutela
 delle  foreste,  sia  mediante  la  introduzione di nuove fattispecie
 d'illecito, sia mediante un sistematico inasprimento delle pene.
    Lamenta  la  Regione  che  la legge statale 4 agosto 1984, n. 424,
 ignorando  la  competenza  regionale,  sopravveniva  prescrivendo  il
 raddoppio  della sanzioni amministrative per le infrazioni richiamate
 dalla legge n. 47 del 1975. La disposizione censurata, fondata  sulla
 premessa   del  persistente  vigore  della  legislazione  statale  in
 materia, se e' idonea, come norma di dettaglio,  a  produrre  effetti
 nelle  Regioni  che  hanno  conservato  la  regolamentazione statale,
 astenendosi sino ad ora dal dettare una  propria  disciplina  in  una
 materia enumerata dall'art. 117 Cost., e' tuttavia inapplicabile alla
 Regione Liguria, che ha gia' provveduto, come detto, ad  abrogare  le
 disposizioni ora aggiornate.
    Ove si ritenesse nondimeno, osserva la ricorrente, che la legge n.
 424 del 1984, omettendo ogni accenno alle competenze regionali, abbia
 abgrogato  la  legge ligure, disciplinando il settore non gia' con la
 sola prefissione di  princi'pi,  ma  individuando  esaustivamente  le
 sanzioni  relative  alla  singola fattispecie, essa concreterebbe una
 violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt. 66  e  69  del
 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
    2.  -  Si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  concludendo  per
 l'infondatezza della questione.
    Osserva   l'Avvocatura   che  l'incontestabile  devoluzione  della
 materia alla competenza regionale non preclude allo Stato di  dettare
 norme  con  valore  di  princi'pio,  anche  al  fine di coordinare ed
 armonizzare le varie  legislazioni  regionali,  e  di  supplire  alla
 inerzia  di  singole  Regioni.  Restituendo  efficacia  ad un sistema
 sanzionatorio di scarsa capacita' dissuasiva per la sensibile perdita
 del  potere  di  acquisto  della  moneta,  il  legislatore statale ha
 determinato la soglia minima di efficacia del sistema.
    La  disposizione  denunciata  ha  dunque  anche valore di norma di
 princi'pio, in quanto diretta ad armonizzare i  sistemi  sanzionatori
 delle  singole  Regioni  "nella  misura della pena". Ne deriva che la
 legge statale non  pregiudica  le  normative  regionali  che  abbiano
 fissato sanzioni non inferiori.
    Nella fattispecie, rileva infine l'Avvocatura, la norma denunciata
 non importa alcun riflesso sul sistema sanzionatorio disegnato  dalla
 Regione  Liguria,  in  quanto  di  efficacia  non  minore  di  quella
 richiesta dal legislatore statale.
                         Considerato in diritto
    1. - Il ricorso in epigrafe solleva in via principale questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1984, n.
 424   ("Inasprimento  delle  sanzioni  amministrative  a  carico  dei
 trasgressori delle norme  in  materia  di  difesa  dei  boschi  dagli
 incendi")  per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione agli artt.
 66 e 69 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
    La  norma,  secondo la regione, non si limita a fissare princi'pi,
 ma individua - sia pure per relationem - sanzioni relative a  singole
 fattispecie  in  tema  di  tutela dei boschi, disponendo cosi' in una
 materia ("agricoltura e foreste")  di  competenza  legislativa  delle
 regioni.  Nel caso in esame, la Regione Liguria aveva dettato, con la
 legge  16  aprile  1984,  n.  22  (legge  forestale  regionale),  una
 disciplina organica della materia.
    2. - La questione non e' fondata.
    Le  norme  impugnate,  racchiuse nell'art. 1 della legge n.424 del
 1984, dispongono:
       a)  al  comma primo che le sanzioni amministrative previste per
 le infrazioni richiamate nell'art. 10 della legge 1› marzo  1975,  n.
 47  (Norme  integrative  per  la difesa dei boschi dagli incendi), ad
 eccezione  delle   sanzioni   amministrative   previste   da   alcune
 disposizioni  del  R.D.L.30  dicembre  1923, n. 3267 (Riordinamento e
 riforma della legislazione in materia di boschi e  terreni  montani),
 sono  ulteriormente  raddoppiate,  "dopo aver considerato gli aumenti
 previsti dalla legge 24 novembre 1981, n.  689" (Modifiche al sistema
 penale).
       b)  al  comma  secondo, che le sanzioni amministrative previste
 per le infrazioni richiamate nell'art. 11 della legge n. 47 del 1975,
 sono quintuplicate.
    Le infrazioni previste dall'art. 10 della suddetta legge n. 47 del
 1975, aventi  natura  di  illecito  penale  ("...costituiscono  reato
 contravvenzionale...  e  sono  punite  con  l'ammenda"),  erano state
 depenalizzate per effetto dell'art. 32 della legge n.  689  del  1981
 (quelle  previste  dall'art.  11  della  legge n. 47 del 1975 avevano
 gia', secondo la legge, natura di illecito amministrativo).
    Da  quanto finora esposto appar chiaro che la normativa denunciata
 si limita  ad  aumentare  le  sanzioni  per  illeciti  amministrativi
 previsti dalla legislazione statale espressamente richiamata. Percio'
 stesso tale normativa mostra di non potersi applicare all'ipotesi che
 la  disciplina statale sia stata derogata da normative regionali, con
 le quali, nell'esercizio della competenza in tema  di  agricoltura  -
 radicatasi  per  effetto  dei  trasferimenti delle funzioni (cfr., in
 materia di agricoltura, il d.P.R. 15 gennaio 1972, n.  11,  e  quindi
 gli  artt.  66  e segg. del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ed estesa
 alle  sanzioni  amministrative  a  seguito   della   depenalizzazione
 disposta  dalla  legge n. 689 del 1981 - le regioni abbiano, come nel
 caso della Liguria, dettato una disciplina organica.
    Se cosi' e', la regione non ha motivo di dolersi di una disciplina
 che non si applica nel suo territorio, salvo che per le  disposizioni
 di  princi'pio  da essa desumibili, dalle quali, peraltro, secondo la
 difesa della Presidenza del Consiglio, non si sarebbe  discostata  la
 legge  forestale  regionale  n.  22  del  1984, la quale anzi avrebbe
 apprestato un sistema sanzionatorio di efficacia non minore di quella
 indicata dal legislatore statale con le norme denunciate.