ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 4
 luglio 1977, n. 436, recante: "Soppressione,  ai  sensi  dell'art.  3
 della  legge 20 marzo 1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi
 audiovisivi",  promosso  con  ricorso  della  Provincia  di   Bolzano
 notificato  il  25  agosto  1977,  depositato  in  Cancelleria  il  2
 settembre successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi  1977.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'avv.  Sergio  Panunzio  e  l'Avvocato dello Stato Giorgio
 Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato  il  25  agosto  1977 la Provincia
 autonoma   di   Bolzano   proponeva   questione    di    legittimita'
 costituzionale  in  via  principale  dell'art.  2 del d.P.R. 4 luglio
 1977, n. 436 (pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  206  del  28
 luglio  1977), relativo alla soppressione, ai sensi dell'art. 3 legge
 20 marzo 1975, n. 70, del Centro Nazionale per i sussidi audiovisivi,
 per  violazione  degli  artt.  8,  n.  4;  9, n. 2; 16, 19 e 68 dello
 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle relative norme di
 attuazione.
    Il   detto   decreto   del   Presidente  della  Repubblica,  nello
 sciogliere, quale "ente inutile" ai sensi dell'art. 3 della legge  n.
 70  del  1975,  il Centro per i servizi audiovisivi, dispone (art. 2)
 che "i libri, i films, le diapositive e le...  attrezzature  tecniche
 di  proprieta'  del  Centro  nazionale  e  dei  centri provinciali...
 (siano) devoluti allo Stato per essere destinati al  Ministero  della
 pubblica   istruzione".   Questa  disposizione  non  dovrebbe  essere
 efficace rispetto al Centro operante nella Provincia di  Bolzano,  in
 quanto  il  relativo  patrimonio  sarebbe  stato  gia'  devoluto alla
 provincia medesima, in relazione alle sue competenze  in  materia  di
 "istituzioni  culturali  (biblioteche,  accademie,  istituti,  musei)
 aventi carattere  provinciale"  e  di  "manifestazioni  ed  attivita'
 artistiche,  culturali  ed  educative  locali"  (art.  8,  n.4, dello
 Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonche' in  materia  di
 istruzione  elementare e secondaria (art. 9, n. 2, dello Statuto) non
 solo legislative ma anche amministrative (art. 16 dello Statuto), cui
 corrisponde  l'attribuzione  dei beni strumentalmente necessari (art.
 68 dello Statuto), per effetto del d.P.R. 1› novembre 1973,  n.  691,
 di   attuazione   dello   Statuto,  che  dispone,  fra  l'altro,  "il
 trasferimento alla provincia del patrimonio degli  enti  ed  istituti
 pubblici  a  carattere  nazionale  e  sovraprovinciale  operanti  nel
 settore culturale ed educativo" (art. 3, ultimo comma) e per  effetto
 degli artt. 32, 33 del d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, che dispongono
 il  trasferimento  alla  provincia  dei  beni  mobili   ed   immobili
 costituenti  le  strutture  delle sedi periferiche degli enti e degli
 organismi scolastici operanti nel settore della pubblica  istruzione.
    Queste  disposizioni  dovrebbero  essere  sufficienti  a garantire
 l'acquisizione, a favore della Provincia di Bolzano,  del  patrimonio
 della  sede  provinciale del Centro per i sussidi audiovisivi, tenuto
 conto anche dell'ampia  e  comprensiva  definizione  di  "istituzione
 culturale" offerta dall'art. 5 del menzionato d.P.R. n. 691 del 1973,
 che ricomprende, fra l'altro, "i centri di studio...e qualsiasi altro
 istituto  od organizzazione comunque denominata che svolga la propria
 attivita' nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti".
    Ove  tuttavia si ritenesse che il trasferimento al Ministero della
 pubblica istruzione, disposto dall'art. 2 del d.P.R. n. 436 del 1977,
 delle  attrezzature  delle  sedi provinciali del Centro per i servizi
 audiovisivi sia efficace anche rispetto  alle  dotazioni  della  sede
 operante  nella  Provincia  di Bolzano, il detto art. 2 del d.P.R. n.
 436 del 1977  risulterebbe  violativo  delle  competenze  provinciali
 determinate  dalle  norme  dello  Statuto speciale di cui si e' fatto
 cenno (art. 8, n. 4; 9, n. 2; 16, 19, 68 dello Statuto)  ed  attuate,
 come  detto, con il d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116 e con il d.P.R. 1›
 novembre 1973, n. 691.
    Il  Centro per i sussidi audiovisivi e' infatti organizzazione che
 opera nel campo  educativo  e  culturale,  allo  specifico  scopo  di
 offrire  adeguato  supporto di documentazione agli insegnamenti nelle
 scuole.
    In  relazione  a  questa  ipotesi  interpretativa  la Provincia di
 Bolzano propone appunto questione di legittimita'  costituzionale  in
 via principale della norma.
    2.  -  Si  costituiva  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
 attraverso l'Avvocatura dello Stato,  negando  la  lamentata  lesione
 delle  competenze  provinciali. L'art. 2 del d.P.R. 4 luglio 1977, n.
 436, non  sarebbe  tale  da  abrogare,  siccome  norma  generale,  la
 previgente   disciplina   speciale  prevista  nella  materia  per  la
 Provincia di Bolzano e non toccherebbe quindi la destinazione di beni
 gia' trasferiti a tale provincia.
    Difetterebbero   quindi   i   presupposti   della   questione   di
 legittimita' costituzionale  proposta;  la  quale,  dunque,  dovrebbe
 essere decisa con pronunzia di rigetto.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Provincia  di Bolzano propone questione di legittimita'
 costituzionale in via principale del d.P.R. 4 luglio  1977,  n.  436,
 recante  "Soppressione,  ai  sensi  dell'art.  3 della legge 20 marzo
 1975, n. 70, del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi", per  la
 denegata   ipotesi   che   la   normativa   posta  con  tale  decreto
 presidenziale sia applicabile anche ad essa provincia. L'art.  2  del
 detto  decreto presidenziale dispone, infatti, che "i libri, i films,
 le diapositive, i dischi  e  le  relative  attrezzature  tecniche  di
 proprieta'  del  Centro  nazionale  e  dei  Centri  provinciali per i
 sussidi audiovisivi devono essere devoluti  allo  Stato,  per  essere
 destinati  in uso al Ministero della pubblica istruzione". Ove questa
 disposizione  fosse  applicabile  alla  Provincia  di   Bolzano,   ne
 deriverebbe  la  violazione  delle  competenze provinciali in tema di
 manifestazioni artistiche e culturali, riconosciute dall'art.  8,  n.
 4,  dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  e delle
 competenze  in  tema   di   istruzione   elementare   e   secondaria,
 riconosciute dall'art. 9, n. 2, del medesimo Statuto speciale e cosi'
 come disciplinate dalla normativa di attuazione.
    La  ricorrente  richiama  al  riguardo l'art. 3, ultimo comma, del
 d.P.R. primo novembre 1973, n. 691, che prevede il trasferimento alle
 province  autonome,  mediante  decreto  del  Ministro che esercita la
 vigilanza sull'ente,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  e
 d'intesa con la provincia interessata, previa legge provinciale anche
 d'inquadramento del personale, del patrimonio degli "enti ed istituti
 pubblici  a  carattere  nazionale  e  sovraprovinciale"  operanti  in
 materia di manifestazioni ed attivita' culturali ed educative locali,
 e gli artt. 32 e 33 del d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 116, che prevedono
 il trasferimento, mediante procedura  sostanzialmente  analoga,  alla
 Provincia  di  Bolzano  dei  beni  mobili  ed immobili costituenti le
 strutture  delle  sedi  periferiche  degli  enti  e  degli  organismi
 scolastici operanti nel settore della pubblica istruzione.
    2.  -  Nelle ampie previsioni della normativa di attuazione ed, in
 particolare, nella previsione di un trasferimento dei beni mobili  ed
 immobili  delle  sedi  periferiche  degli enti ed istituti pubblici a
 carattere nazionale o pluriregionale operanti in  materia  di  scuola
 materna,  elementare e secondaria (art. 32 d.P.R. n. 116 del 1973) e'
 compresa, come riconosce l'Avvocatura  dello  Stato,  anche  la  sede
 provinciale  del  Centro  nazionale per i sussidi audiovisivi, il cui
 fine  istituzionale  e',  appunto,   di   supporto   all'insegnamento
 scolastico  (art.  1  d.P.R.  18 febbraio 1964, n. 535) e che, per la
 stessa provenienza del personale destinato a ricoprire gli uffici  di
 vertice  (art.  4  legge 12 ottobre 1956, n. 1212), si atteggia quale
 organismo collaterale rispetto alla scuola elementare e secondaria. E
 analogamente  deve  ritenersi  per  quanto concerne la previsione, da
 parte del d.P.R. n. 691 del 1973, del  trasferimento  del  patrimonio
 degli  enti  operanti  in materia di attivita' culturali ed educative
 locali, almeno con riferimento al materiale in  possesso  della  sede
 provinciale del Centro relativo alla cultura locale.
    Di  fronte  alla individuata normativa di attuazione dello Statuto
 speciale, non puo' ritenersi che il successivo decreto presidenziale,
 oggetto d'impugnativa, abbia ad essa derogato, poiche' questo decreto
 pone  norme  relative  all'intero  territorio   nazionale,   ma   non
 suscettive  di  escludere l'operativita' della disciplina dettata per
 la Provincia di Bolzano da fonte a cio' specificamente autorizzata.
    Resta, dunque, interamente salva la trasferibilita' del patrimonio
 della sede provinciale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi
 in relazione alle competenze provinciali suindicate.
    Ovviamente, non ha alcun rilievo la successiva nota del 5 novembre
 1977 (prot. n. 903) del Ministero della pubblica istruzione,  diretta
 ai  Provveditori  agli  studi  ed al Sovraintendente scolastico della
 Provincia autonoma  di  Bolzano  (autorita'  statale),  ma  non  alla
 Provincia  di  Bolzano, nota con la quale si invitano le destinatarie
 autorita' statali a prendere in consegna libri, films, diapositive ed
 attrezzature tecniche della sede provinciale del Centro per i sussidi
 audiovisivi, non potendo la nota stessa ne' modificare la legge,  ne'
 costituire   interpretazione  vincolante  di  essa,  ne'  determinare
 preclusione di sorta nei confronti della Provincia di Bolzano.