ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge
della Regione Molise 9 novembre 1977, n. 40 ("Norme per
l'organizzazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per il
Molise"), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1981 dal T.A.R.
per il Molise, iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno
1981;
Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che il TAR per il Molise, nel corso del giudizio promosso
da Angelo Caccavaio, dipendente dell'Ente regionale di sviluppo
agricolo per il Molise, per l'annullamento della deliberazione del
Commissario straordinario di questo Ente, con la quale era stato
inquadrato nel livello funzionale di concetto con la qualifica di
istruttore a decorrere dal 1 settembre 1976, ha sollevato questione
di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 97, primo comma, Cost., dell'art. 21 della legge regionale
del Molise 9 novembre 1977, n. 40, nella parte in cui fissa per
l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico dei
dipendenti dell'Ente regionale di sviluppo una decorrenza (1
settembre 1976) posteriore a quella (1 aprile 1972) fissata per la
generalita' dei dipendenti della Regione;
che, in particolare, la disposizione impugnata, ad avviso del
giudice a quo, violerebbe il canone di ragionevolezza desumibile
dall'art. 3 Cost., in quanto opera, ai fini della decorrenza
dell'inquadramento, una ingiustificata discriminazione tra i
dipendenti dell'Ente di sviluppo ed i dipendenti della Regione;
che la medesima disposizione violerebbe l'art. 97, primo comma,
Cost. perche', nel valutare in modo differenziato il servizio di
ruolo e quello non di ruolo in un sistema in cui la progressione
economica dipende esclusivamente dall'anzianita' e nel discriminare,
cosi', due categorie di impiegati addetti ugualmente a compiti propri
della Regione benche' in diverse strutture organizzative, non
garantisce il buon andamento dell'amministrazione; che nel presente
giudizio non vi e' stata costituzione delle parti ne' ha spiegato
intervento la Regione Molise.
Considerato che la legge regionale 31 agosto 1974, n. 11 ("Norme
provvisorie sullo stato giuridico ed economico e sull'inquadramento
del personale regionale"), all'art. 87, comma sesto, fissa la
decorrenza agli effetti giuridici dell'inquadramento del personale
regionale "al 1 aprile 1972 o alla data posteriore in cui il
personale ha iniziato il servizio presso la Regione";
che tale disposizione riguarda sia il personale dello Stato
trasferito alla Regione in base ai decreti delegati emanati in
attuazione dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sia il
personale comandato dallo Stato, dagli enti locali e da altri enti
pubblici a norma dell'art. 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, o
comunque in servizio presso la Regione, sia quello gia' dipendente
dall'I.N.A.P.L.I. trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 2 del
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, in servizio presso gli uffici
regionali alla data di entrata in vigore della legge;
che le funzioni esercitate dagli Enti di sviluppo agricolo sono
state trasferite alle Regioni con la legge 30 aprile 1976, n. 386
("Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli
enti di sviluppo"), mentre l'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11
ha trasferito alle regioni le sole funzioni amministrative, "comprese
quelle di vigilanza e di tutela, esercitate dagli organi centrali e
periferici dello Stato" sugli enti di sviluppo operanti in ambito
regionale;
che pertanto, essendosi realizzato il trasferimento delle
funzioni dell'Ente alle Regioni soltanto con la legge n. 386 del 1976
- che all'art. 5, lett. e), riserva al legislatore regionale la
disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale degli
Enti di sviluppo agricolo, "in modo da assicurare uniformita' di
trattamento tra gli enti stessi" - l'attribuzione ai dipendenti
dell'E.R.S.A.M. dello stato giuridico e del trattamento economico dei
dipendenti della regione - disposto dalla norma censurata con
decorrenza 1 settembre 1976 - non avrebbe potuto avere una
decorrenza anteriore;
che pertanto la questione sollevata appare manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale;