ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Trento
notificato il 18 marzo 1986, depositato in Cancelleria il 27
successivo ed iscritto al n. 17 del registro ricorsi 1986, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota dell'I.N.P.S. -
Sede provinciale di Trento - n. 569 in data 21 gennaio 1986, avente
ad oggetto: "Legge 8 agosto 1985, n. 443. Regioni a statuto speciale
e Province autonome" e della nota della sede centrale dello stesso
Istituto n. 27/7/88/706 del 30 dicembre 1985, avente il medesimo
oggetto;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Provincia autonoma di Trento ha proposto conflitto
di attribuzione nei confronti dello Stato avverso la nota della sede
provinciale dell'I.N.P.S. di Trento n. 569 del 21 gennaio 1986 e la
nota della sede centrale dello stesso Istituto n. 27/7/88/706 del 30
dicembre 1985, per violazione degli artt. 8, n. 9, e 16 del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige), in relazione al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di
attuazione dello statuto in materia di artigianato) e all'art. 13
della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato);
che, a giudizio della ricorrente, le predette note,
nell'affermare che la individuazione delle norme disciplinanti, ai
fini previdenziali ed assistenziali, i rapporti giuridici relativi
alle imprese artigiane operanti nel territorio della provincia, va
fatta, per evidenti esigenze di uniformita', con esclusivo
riferimento alle disposizioni della legge-quadro, sarebbero invasive
della propria competenza in materia di inquadramento delle imprese
artigiane ai fini contributivi e delle assicurazioni sociali gestite
dall'I.N.P.S.;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituitosi nel
presente giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato,
chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile per l'inidoneita'
degli atti impugnati - in quanto provenienti non dallo Stato ma da
organi di un ente pubblico ed in quanto aventi ad oggetto solo
l'interpretazione delle leggi che individuano i soggetti ai quali e'
applicabile la normativa previdenziale ed assistenziale degli
artigiani - e comunque non fondato;
Considerato che il ricorso per conflitto di attribuzione e', per
espresso dettato legislativo, esperibile solo avverso atti dello
Stato o delle Regioni (art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, viceversa, la Provincia autonoma di Trento ha impugnato una
nota della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Trento ed un'altra della
sede centrale dello stesso Istituto;
che, pertanto, poiche' gli atti impugnati, in considerazione
della natura giuridica dell'I.N.P.S., non sono imputabili allo Stato
e non possono costituire oggetto di un giudizio per conflitto di
attribuzione (v. sent. n. 206 del 1985, punto 6 del considerato in
diritto), va dichiarata la manifesta inammissibilita' del ricorso
introduttivo del presente giudizio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;