ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 33 e 74 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 marzo
1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Messina negli atti
relativi ad esposti di Michelotti Francesco contro Marino Guido ed
altro, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.32, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Messina, con
ordinanza del 2 marzo 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 25
della Costituzione, questione di legittimita':
a) dell'art. 33 del codice di procedura penale, "nella parte in
cui limita la dichiarazione di incompetenza nel giudizio e non la
estende alla fase istruttoria";
b) dell'art. 74 del codice di procedura penale, "nella parte in
cui limita i poteri del giudice istruttore e non consente allo stesso
di dichiarare la propria incompetenza per materia o, comunque, di
trasmettere gli atti al Pretore ove nei fatti siano ipotizzabili
soltanto reati di competenza pretorile";
e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che entrambe le questioni siano dichiarate non
fondate;
Considerato che le questioni risultano proposte dopo che la Corte
di cassazione, cui gli atti erano stati precedentemente rimessi dal
giudice a quo ai sensi degli artt. 51 e seguenti del codice di
procedura penale, aveva risolto il conflitto di competenza insorto
fra il Giudice istruttore del Tribunale di Messina ed il Pretore di
Messina, dichiarando la competenza del primo;
che, in forza dell'art. 54, terzo comma, prima parte, del codice
di procedura penale, "la sentenza della Corte di cassazione sulla
competenza ha autorita' di cosa giudicata" e che, quindi, al Giudice
istruttore del Tribunale di Messina e' preclusa la possibilita' di
rimettere in discussione la propria competenza e, conseguentemente,
di fare applicazione delle norme denunciate, non risultando
sopraggiunti, nel periodo di tempo intercorso fra la decisione sulla
competenza e la proposizione della questione di legittimita'
costituzionale, "nuovi fatti e nuove circostanze" venuti "a
modificare la competenza per materia" (v. art. 54, terzo comma,
ultima parte, del codice di procedura penale);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;