ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1, quarto
 comma, e 8, secondo comma, della legge della  Provincia  Autonoma  di
 Bolzano  riapprovata  il 2 settembre 1982, avente per oggetto: "Esami
 provinciali  di  idoneita'  per  il  personale  sanitario  ai   sensi
 dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197", promosso con ricorso
 del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il  15  ottobre
 1982, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 45
 del registro ricorsi 1982.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato il 15 ottobre 1982, il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale   dello   Stato,   ha   chiesto   che  venga  dichiarata  la
 illegittimita' costituzionale degli  artt.  1,  quarto  comma,  e  8,
 secondo  comma,  della  legge  della  Provincia  autonoma  di Bolzano
 riapprovata, a seguito di rinvio, il 2  settembre  1982,  dal  titolo
 "Esami  provinciali  di idoneita' per il personale sanitario ai sensi
 dell'art. 5 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197".
    La  prima delle disposizioni impugnate - secondo la quale, ai fini
 dell'ammissione agli esami di idoneita',  l'anzianita'  della  laurea
 conseguita  all'estero,  e  riconosciuta  in  forza  del  decreto del
 Ministro della Pubblica Istruzione  4  settembre  1956,  decorre  dal
 conseguimento del titolo estero e non dalla data del provvedimento di
 equipollenza - contrasterebbe,  ad  avviso  dell'Avvocatura,  con  il
 principio dell'ordinamento, desumibile dall'art. 3 del citato decreto
 del 1956, in base al quale il  riconoscimento  del  titolo  straniero
 viene  effettuato  mediante  il  rilascio,  da parte delle competenti
 autorita' accademiche, di  un  titolo  nuovo,  cosi'  che  il  titolo
 straniero  acquista  valore nell'ordinamento italiano solo dalla data
 del rilascio del titolo italiano.
    La  seconda  disposizione  impugnata  -  che,  in via transitoria,
 equipara, ai fini della determinazione  dell'anzianita'  di  servizio
 per  l'ammissione  all'esame di idoneita', il servizio non di ruolo a
 quello di ruolo prestato presso istituzioni  pubbliche  nazionali  ed
 estere   -   esorbiterebbe  dalla  competenza  provinciale  delineata
 dall'art. 5 del d.P.R.  n.  197  del  1980,  in  quanto,  secondo  il
 disposto  dell'art.  20, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.
 761, i  requisiti  per  l'ammissione  dei  candidati  agli  esami  di
 idoneita' sono stabiliti con decreto del Ministro della sanita' e non
 possono essere fissati con legge provinciale.
    2.  -  Si e' costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo
 che le questioni di legittimita'  costituzionale  vengano  dichiarate
 non fondate.
    Con  riferimento  alle censure proposte nei confronti dell'art. 1,
 comma quarto, della legge impugnata, la Provincia di Bolzano  osserva
 che  la  stessa  non  violerebbe  alcun  principio della legislazione
 statale, in quanto  non  esisterebbe  un  principio  secondo  cui  la
 decorrrenza  della  validita'  di  un  titolo  di  studio  conseguito
 all'estero  decorrerebbe  solo  dalla  data  del   provvedimento   di
 riconoscimento.  Se e' vero, infatti, che prima del riconoscimento il
 titolo estero non ha alcun valore, da  cio'  non  consegue  che,  una
 volta  operato  il  riconoscimento,  l'anzianita'  relativa non possa
 decorrere dalla data di effettivo conseguimento del titolo estero.
    Del  resto,  aggiunge la resistente, oltre al fatto che ne' l'art.
 49 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269, ne' il  d.m.  4  settembre  1956,
 dispongono  alcunche'  in  ordine  agli  effetti del provvedimento di
 riconoscimento, andrebbe considerato, soprattutto, che  le  norme  da
 cui   il   ricorrente   desume   i  principi  sono  fonti  di  natura
 regolamentare  e,  come  tali,  inidonee   a   porre   vincoli   alla
 legislazione provinciale.
    D'altra  parte,  la disciplina posta dalla disposizione impugnata,
 oltre ad essere conforme alle prescrizioni dell'art. 5, primo  comma,
 del  d.P.R.  n. 197 del 1980, risponde al medesimo principio recepito
 dalla legge 4 giugno 1982,  n.  376  (Ratifica  ed  esecuzione  della
 convenzione  sul  riconoscimento  degli  studi e dei diplomi relativi
 all'insegnamento  superiore  negli  Stati  della  regione   d'Europa,
 adottata  a Parigi il 21 dicembre 1979), secondo cui l'anzianita' del
 titolo riconosciuto in Italia e' quella del conseguimento all'estero.
    Da  ultimo,  e  in  via  subordinata,  la Provincia osserva che la
 valutazione dell'anzianita' del titolo attiene non gia'  al  possesso
 dei requisiti per l'ammissione, che non possono essere derogati dalla
 legge provinciale, ma a quegli ulteriori elementi sui  quali  vertono
 gli  esami  di  idoneita',  che ben possono essere disciplinati dalla
 Provincia nell'esercizio della propria competenza legislativa.
    Quanto  alle  censure mosse alla disposizione dell'art. 8, secondo
 comma,  la  Provincia  osserva   che   in   materia   di   fissazione
 dell'anzianita'  di  servizio  richiesta  per  la partecipazione agli
 esami di idoneita', e' ben possibile stabilire, nell'esercizio  della
 potesta'  legislativa  concorrente, che sia equiparato al servizio di
 ruolo quello prestato in posizioni equipollenti. D'altronde, continua
 la  Provincia,  la  censura  proposta  dal Governo appare apodittica,
 immotivata e pretende, nella sostanza, una totale equiparazione della
 normativa  provinciale  a  quella  statale.  La deroga prevista dalla
 disposizione impugnata, al contrario, se,  da  un  lato,  costituisce
 legittima   espressione   della   potesta'  legislativa  provinciale,
 dall'altro, e' limitata solo alla fase transitoria relativa ai  primi
 due  anni  di  applicazione della nuova disciplina e, in quanto tale,
 non e' idonea a violare i principi della materia  posti  dalla  legge
 dello Stato, in particolare dalla legge n. 833 del 1978.
                         Considerato in diritto
    Il   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  ha  impugnato  le
 disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 8, secondo comma,
 della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano, riapprovata, a
 seguito di rinvio, il 2 settembre 1982, ed avente ad oggetto:  "Esami
 provinciali   di  idoneita'  per  il  personale  sanitario  ai  sensi
 dell'art. 5 del d.P.R. 26  gennaio  1980,  n.  197",  per  violazione
 dell'art.   9,   n.   10,   dello   Statuto   T.A.A.,  in  relazione,
 rispettivamente, agli artt.  5  del  d.P.R.  n.  197  del  1980  (che
 contiene  norme  di  attuazione  dello  Statuto  T.A.A. in materia di
 igiene e sanita'), e 9 del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269  (Approvazione
 del  regolamento  sugli  studenti,  i titoli accademici, gli esami di
 Stato e l'assistenza scolastica nelle universita'  e  negli  istituti
 superiori),  e all'art. 20 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato
 giuridico del personale delle unita' sanitarie locali).
    La  Provincia autonoma di Bolzano, peraltro, con legge provinciale
 18 agosto 1983, n. 34, dal  titolo  identico  a  quello  della  legge
 contenente le disposizioni impugnate, ha disciplinato nuovamente e in
 modo organico l'intera materia  gia'  regolamentata  dalla  legge  in
 contestazione,   riproducendo   tutte  le  disposizioni  della  legge
 riapprovata il 2 settembre 1982, ad eccezione di quelle impugnate.
    Pertanto,  secondo  la costante giurisprudenza di questa Corte (v.
 in particolare sentt. nn. 611 del 1988, 119 e 273 del 1986,  149  del
 1985,  e  309  del  1983),  tenuto  anche conto della natura di norma
 transitoria  di  una  delle  disposizioni  impugnate,   deve   essere
 dichiarata cessata la materia del contendere.