ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R.
 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle  unita'
 sanitarie  locali)  promossi con n. 2 ordinanze emesse dal T.A.R. per
 il Veneto in data 10 luglio 1986 sul ricorso  proposto  da  Gasperoni
 Silvana  ed  altre contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed
 altri, iscritta al n. 786 del registro ordinanze  1986  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
 dell'anno 1987 ed in data 23 aprile  1987  sul  ricorso  proposto  da
 Alberton  Leopolda  ed altri contro la Commissione di controllo sulla
 Amministrazione Regionale del Veneto ed altri, iscritta al n. 602 del
 registro  ordinanze  1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso  di un giudizio promosso da Gasperoni Silvana ed
 altre avverso l'inquadramento  nei  ruoli  nominativi  regionali  del
 personale del servizio sanitario addetto alle unita' sanitarie locali
 nella posizione funzionale di "Assistente Sociale collaboratrice", il
 Tribunale  amministrativo  regionale per il Veneto, con ordinanza del
 10 luglio 1986 (r.o. 786/86), ha sollevato, in riferimento agli artt.
 3  e 97 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'allegato
 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte  in  cui  equipara
 fra  loro  le  assistenti  sociali  con  otto  anni di servizio nella
 qualifica  provenienti  dal  personale   ospedaliero,   regionale   e
 parastatale, ma non quelle provenienti dagli enti locali, che debbono
 invece avere la qualifica di assistente sociale capo.
    Deducevano  le  ricorrenti di essere state dipendenti, per piu' di
 otto anni, dell'Amministrazione provinciale di Venezia in qualita' di
 assistenti  sociali,  di essere state trasferite all'Unita' Sanitaria
 Locale n. 16 "Veneziana" e di essere quindi state  inquadrate  -  con
 deliberazione della Giunta Regionale n. 1825 del 14 aprile 1982 - nei
 ruoli nominativi  regionali  del  personale  del  servizio  sanitario
 addetto alle Unita' Sanitarie Locali del Veneto - ruolo tecnico - nel
 profilo professionale delle  assistenti  sociali  e  nella  posizione
 funzionale di "assistente sociale collaboratore".
    Le  stesse  lamentavano  di  essere  state  inquadrate nella detta
 posizione funzionale anziche' in quella  di  Assistente  coordinatore
 che,  in base alla citata tabella di equiparazione allegata al d.P.R.
 n. 761 del 1979, spettava solo alle  Assistenti  Sociali  provenienti
 dagli enti locali con qualifica di Assistente Sociale capo, qualifica
 che peraltro non si riscontrava in nessuno degli  accordi  di  lavoro
 del  personale  degli  enti  locali, essendo previsto solo il livello
 retributivo funzionale dell'"assistente sociale".
    Ad   avviso  del  giudice  a  quo  il  d.P.R.  n.  761  del  1979,
 nell'allegato 1 (Ruolo tecnico) tab. D, ha previsto  nell'ambito  del
 profilo  professionale  delle  assistenti  sociali  uno  sviluppo  di
 "carriera articolato su due posizioni funzionali:  quella  inferiore,
 che  e'  poi  anche  quella  iniziale, denominata "assistente sociale
 collaboratore", e quella superiore, che e' la posizione funzionale di
 'assistente sociale coordinatore'".
    In sede di primo inquadramento, l'inserimento nei predetti profili
 delle assistenti sociali trasferite alle  UU.SS.LL.  doveva  avvenire
 secondo  la  tabella di equiparazione di cui all'allegato 2, ai sensi
 dell'art. 64 dello stesso d.P.R. La detta  tabella  ha  previsto  che
 venissero  collocate nella posizione funzionale di assistente sociale
 coordinatore  le  assistenti  aventi  otto  anni  di  servizio  nella
 qualifica  solo  se  provenienti  dai cessati enti ospedalieri, dalle
 regioni  e  dagli  enti  parastatali.  Per  le   assistenti   sociali
 provenienti  dagli  enti  locali  ha  invece  abbandonato l'anzidetto
 criterio di anzianita' nella carriera ed  ha  richiesto  il  possesso
 della specifica qualifica di "assistente sociale capo".
    Cio'   comporta,   secondo   il  giudice  rimettente,  una  palese
 disparita' di trattamento, poiche' mentre per le  prime  si  viene  a
 configurare  una  specie  di  "promozione  a  ruolo  aperto" e non si
 pongono altri limiti al  raggiungimento  della  posizione  funzionale
 apicale,  per le seconde "invece si prevede una determinata qualifica
 apicale che doveva per forza corrispondere a taluni limitati posti in
 pianta  organica  e  quindi  era  in  ipotesi conseguibile solo da un
 limitato numero di assistenti sociali che avessero vinto  i  relativi
 concorsi".
    Inoltre,  secondo  il  giudice  a  quo, un'ulteriore diversita' di
 trattamento si rinviene nel fatto  che  i  contratti  collettivi  che
 negli  ultimi  anni  hanno  disciplinato  il  rapporto  di lavoro del
 personale degli enti locali (d.P.R. n. 191 del 1979 e d.P.R.  n.  810
 del  1980)  "hanno  sempre  previsto l'inquadramento delle assistenti
 sociali in un unico livello retributivo funzionale senza  riconoscere
 quindi la figura di un'ipotetica 'assistente sociale capo'".
    Per  cui  solo  nei confronti degli assistenti sociali provenienti
 dagli enti locali, da un lato non assumerebbe rilievo l'anzianita' di
 servizio   e   dall'altro   -  non  esistendo  negli  ordinamenti  di
 provenienza la detta qualifica - non sussisterebbero i requisiti  per
 poter   venire  inquadrato  nella  posizione  di  assistente  sociale
 coordinatore.
    Tale  situazione,  a  parere  del  giudice  a  quo,  contrasta col
 principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.  e  confligge  anche
 con    il    principio    di    buon    andamento   e   imparzialita'
 dell'Amministrazione ex art. 97 Cost.
    Sotto  quest'ultimo  profilo  la irragionevolezza ed arbitrarieta'
 della normativa impugnata e' desunta dal rilievo per cui nel concetto
 di  buon  andamento  deve  "ricomprendersi  anche  l'esigenza  di non
 pregiudicare il concreto funzionamento dei pubblici uffici con  delle
 norme  che,  non  avendo  alcuna  logica  giustificazione  e  creando
 irrazionali disparita' fra dipendenti chiamati a svolgere  le  stesse
 funzioni,   non   possono  non  determinare  situazioni  di  tensione
 nell'ambiente di  lavoro  destinate  a  riverberarsi  anche  sul  suo
 ordinato svolgimento".
    1.1.   -   Il   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  e'
 intervenuto. Nessuna delle parti private si e' costituita.
    2.  -  Lo  stesso  T.A.R.  del  Veneto,  nel  corso di un giudizio
 instaurato da  Alberton  Leopolda  ed  altri  avverso  l'annullamento
 parziale  della  delibera  relativa all'inquadramento nella posizione
 funzionale di assistente sociale coordinatore  -  livello  7›  -,  ha
 sollevato,  con  ordinanza del 23 aprile 1987 (r.o. 602/87), identica
 questione  di   legittimita'   costituzionale,   limitatamente   alla
 posizione delle ricorrenti che alla data del 20 dicembre 1979 avevano
 maturato un'anzianita' di servizio di almeno otto anni.
    2.1.   -   Il   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  e'
 intervenuto. Nessuna delle parti private si e' costituita.
                         Considerato in diritto
    1.  -  L'art.  64  del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, emanato in
 attuazione dell'art. 47 della legge delega 23 dicembre 1978,  per  la
 disciplina  del  personale  delle unita' sanitarie locali, stabilisce
 che il personale proveniente dagli enti e  dalle  amministrazioni  le
 cui  funzioni  sono  trasferite alle unita' sanitarie locali ai sensi
 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  sara'  inquadrato  nei  ruoli
 nominativi  regionali  in  base  alle tabelle di equiparazione di cui
 all'allegato 2.
    Per  effetto  della  tabella  D dell'allegato 1 (Ruolo tecnico) al
 predetto  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  si   prevede,
 all'interno  del  profilo professionale degli assistenti sociali, uno
 sviluppo di carriera articolato su due posizioni  funzionali,  quella
 inferiore (che e' poi quella iniziale) denominata "assistente sociale
 collaboratore", e quella  superiore  denominata  "assistente  sociale
 coordinatore".
    Le  tabelle  di equiparazione contenute nell'allegato 2, prevedono
 il collocamento, nella posizione  funzionale  di  assistente  sociale
 coordinatore,  degli  assistenti sociali aventi otto anni di servizio
 nella qualifica solo se provenienti  dai  cessati  enti  ospedalieri,
 dalle  regioni  e  dagli enti parastatali. Per gli assistenti sociali
 provenienti dagli  enti  locali  il  criterio  dell'anzianita'  nella
 carriera  viene abbandonato ed in sua vece viene richiesto, sempre ai
 fini  del  collocamento  nella  medesima  posizione   funzionale   di
 assistente  sociale  coordinatore,  il  possesso  della  preesistente
 qualifica di "assistente sociale capo".
    Le   ordinanze  del  T.A.R.  Veneto  dubitano  della  legittimita'
 costituzionale dell'allegato 2 al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in
 riferimento  agli  artt.  3  e  97  Cost. per la discriminazione - ad
 avviso dei giudici remittenti ingiustificato  -  tra  il  trattamento
 riservato  -  ai  fini  dell'inquadramento  - agli assistenti sociali
 trasferiti alle  UU.SS.LL.  a  seconda  della  loro  provenienza  dai
 cessati  enti  ospedalieri,  dalle  regioni  e dagli enti parastatali
 oppure  dagli  enti  locali.  Tale   arbitraria   disuguaglianza   di
 trattamento tra dipendenti chiamati ad effettuare le stesse funzioni,
 inoltre, determinando situazioni di tensione capaci di  compromettere
 l'ordinato  svolgimento  del lavoro, contrasterebbe con i principi di
 buon andamento e imparzialita' dell'amministrazione.
    2. - La questione e' fondata.
    Invero   la   tabella   impugnata   introduce  una  disparita'  di
 trattamento,  priva  di  razionale  fondamento,  tra  gli  assistenti
 sociali  trasferiti  alle  UU.SS.LL.,  a  seconda del diverso ente di
 provenienza.
    L'inquadramento  nella  posizione funzionale piu' elevata infatti,
 mentre per gli assistenti sociali di altra  provenienza  e'  disposto
 con  il  solo  criterio  dell'anzianita', per quelli dipendenti dagli
 enti locali e' invece subordinato all'avvenuto raggiungimento di  una
 determinata    qualifica    apicale    (assistente    sociale   capo)
 corrispondente necessariamente a limitati posti in pianta organica.
    Tale   diversita'   di   criteri   non   trova  alcuna  plausibile
 giustificazione, poiche', in tutti i casi, si tratta di personale che
 svolgeva,  nell'ente  di  provenienza,  la  medesima  attivita' e che
 identici compiti  e'  chiamato  ad  adempiere  nell'ente  in  cui  e'
 trasferito ex lege.
    L'irragionevole  discriminazione in danno degli assistenti sociali
 provenienti dagli enti locali, si  manifesta  anche  sotto  un  altro
 profilo.  Nel contratto collettivo che ha disciplinato il rapporto di
 lavoro degli enti locali (d.P.R. 1› giugno 1979,  n.  191),  infatti,
 essendo  tutti  gli assistenti sociali inquadrati in un unico livello
 retributivo-funzionale, non e' prevista la  qualifica  di  assistente
 sociale  capo.  Di  conseguenza,  nessuno  di  costoro  poteva averla
 raggiunta. Pertanto essi, in applicazione dei criteri previsti  dalla
 tabella   impugnata,   non   possono  che  essere  inquadrati,  nelle
 UU.SS.LL.,  nella   posizione   inferiore   di   assistente   sociale
 collaboratore,  con  cio'  trovandosi  comunque,  anche  se di pari o
 maggiore anzianita'  di  servizio,  in  una  situazione  sottordinata
 rispetto agli assistenti provenienti da enti diversi e con anzianita'
 di almeno  otto  anni,  inquadrati  nella  qualifica  di  "assistente
 sociale coordinatore".
    Per questi motivi, deve considerarsi fondata la questione relativa
 alla violazione dell'art. 3 Cost., e ritenersi assorbita  la  censura
 formulata in riferimento all'art. 97 Cost.
    Pertanto  l'allegato  2  del  d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 deve
 ritenersi costituzionalmente  illegittimo  nella  parte  in  cui  non
 prevede  l'inquadramento  nella  posizione  funzionale  di assistente
 coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito
 alle  UU.SS.LL.,  che  alla data del 20 dicembre 1979 aveva espletato
 presso tali enti attivita' di servizio per almeno otto  anni  con  la
 qualifica di assistente sociale.