ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 dalla Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso proposto da Angeloni Luciana, iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.54, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 4 febbraio 1987 (R.O. 807 del 1987) la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso proposto da Angeloni Luciana, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione ai figli legittimi. Con l'art. 52 della successiva legge n. 313 del 1968 e' stata esclusa, infatti, qualsiasi limitazione collegata al momento del riconoscimento, evidentemente ritenendo la "inesistenza di valide ragioni di diversificazione". La norma, tuttavia, non e' applicabile alla fattispecie, poiche', trattandosi di disposizione piu' favorevole rispetto alla precedente, ha effetto (art. 116) solo dal 16 gennaio 1968. 2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata. Considerato in diritto 1. - La Corte dei conti solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64, secondo comma, della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita ai figli naturali riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra l'equiparazione - per i fini di pensione - ai figli legittimi: l'art. 52 della successiva legge 18 marzo 1968 n. 313 ha escluso, ma solo a far tempo dal 16 gennaio di tale anno, qualsiasi limitazione collegata al momento del riconoscimento, evidentemente ritenendo "la inesistenza di valide ragioni di diversificazione". 2. - La questione e' fondata. La Corte, sia pure per altra e differente normativa pensionistica, ha gia' affermato che il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale di paternita' non sono suscettibili di assoggettamento a irrazionale limitazione temporale (sentenze nn. 268 e 403 del 1988). Va disposta, pertanto, declaratoria di illegittimita' della norma in esame, ai fini del trattamento di quiescenza quando dovuto, limitatamente alle parole "non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra".