ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
 7 gennaio 1987, depositato in  Cancelleria  il  15  gennaio  1987  ed
 iscritto  al  n.  1  del  registro  ricorsi  1987,  per  conflitto di
 attribuzione  sorto  a  seguito  della  deliberazione  del   Comitato
 Internazionale  per  la programmazione economica del 14 ottobre 1986,
 recante "Direttive per la concessione delle agevolazioni  finanziarie
 ai centri commerciali ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso".
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Udito  l'Avvocato  dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del
 Consiglio dei ministri.
                             Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato il 7 gennaio 1987, la Regione Toscana
 ha promosso conflitto di attribuzione,  nei  confronti  dello  Stato,
 avverso  la  deliberazione  del  C.I.P.E.  in  data  14 ottobre 1986,
 recante "Direttive per la concessione delle agevolazioni  finanziarie
 ai  centri  commerciali  ed ai mercati agro-alimentari all'ingrosso",
 deducendo violazione delle competenze ad essa attribuite degli  artt.
 117  e  118 Cost., e 51 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia
 di "fiere e mercati".
    Premette la ricorrente che la legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge
 finanziaria 1986), all'art. 11, prevede una integrazione del fondo di
 cui  alla  legge  10  ottobre  1975,  n.  517,  con  uno stanziamento
 complessivo di lire  950  miliardi,  destinato  alla  concessione  di
 agevolazioni  alle  societa' promotrici di centri commerciali ed alle
 societa' consortili  con  partecipazione  maggioritaria  di  capitale
 pubblico  che  realizzano  mercati  agro-alimentari  all'ingrosso  di
 interesse nazionale, regionale e provinciale  (commi  quindicesimo  e
 sedicesimo);  la  stessa  legge  n.  41/1986  dispone  inoltre che la
 realizzazione  dei  progetti  di  investimento  e'  accertata   dagli
 istituti  di  credito  speciale  interessati,  secondo  le  procedure
 stabilite dalla legge  n.  517/1975  (comma  diciassettesimo);  viene
 inoltre  affidato  al  C.I.P.E.  il  compito di stabilire, sentita la
 Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge  16.5.1970,
 n.  281,  "le  direttive,  le  procedure,  i  tempi e le modalita' di
 erogazione dei  contributi  e  di  accertamento  degli  investimenti"
 (comma diciottesimo).
    La  deliberazione 14.10.1986 del C.I.P.E., al punto 2), disciplina
 il riconoscimento della rilevanza nazionale, regionale e  provinciale
 dei   mercati   agro-alimentari  all'ingrosso,  mentre  al  punto  3)
 determina la composizione del capitale delle  societa'  consortili  e
 detta  disposizioni  in  materia  statutaria, non solo delle societa'
 consortili istituende, ma altresi' di quelle gia' costituite.
    Osserva la ricorrente che, cosi' disponendo, l'atto impugnato lede
 la competenza regionale in materia di "fiere e mercati".
    Il  punto  2)  della deliberazione del C.I.P.E. fissa, infatti, ai
 fini della concessione delle agevolazioni, i criteri per  determinare
 la   rilevanza   nazionale,   regionale  o  provinciale  dei  mercati
 agro-alimentari all'ingrosso, e dispone che i mercati nazionali  sono
 riconosciuti   dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
 dell'artigianato, sentite le commissioni di cui al  successivo  punto
 5)   nonche'  la  regione  di  ubicazione;  gli  altri  mercati  sono
 riconosciuti dalle regioni  competenti  per  territorio,  sentito  il
 Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato.
    La   deliberazione,  nel  punto  in  cui  affida  al  Ministro  il
 riconoscimento dei mercati  nazionali,  e'  ritenuta  invasiva  della
 competenza  regionale  in  materia di fiere e mercati, come precisata
 dall'art. 51 del d.P.R. n. 616/1977. Infatti, come per le  fiere  (ad
 eccezione  di  quelle  internazionali),  anche  per  i  mercati, sono
 trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti "tutte
 le strutture, i servizi e le attivita' riguardanti l'istituzione e lo
 svolgimento "dei mercati all'ingrosso. Cio' comporta che, in  armonia
 con  il  dettato  costituzionale,  la  dimensione  territoriale degli
 interessi connessi alla istituzione o all'esercizio di un mercato  e'
 stata  superata, come elemento di discrimine tra attribuzioni statali
 ed attribuzioni regionali.
    Osserva ancora la ricorrente che anche quanto disposto al punto 3)
 della deliberazione incide sulla  competenza  regionale  e  viola  la
 legge n. 41/1986.
    Tale  legge,  infatti,  si  limita  a  prevedere la concessione di
 contributi alle "societa' consortili con partecipazione maggioritaria
 di   capitale   pubblico   che   realizzano  mercati  agro-alimentari
 all'ingrosso", mentre la deliberazione (punto 3, comma primo)  scende
 a  determinare,  in dettaglio, la composizione del capitale pubblico,
 disponendo  che  "nella  composizione  del  capitale  delle  societa'
 consortili  devono  essere assicurate la partecipazione maggioritaria
 congiunta della regione, del  comune  e  della  camera  di  commercio
 competenti per territorio".
    In  tal  modo  il  C.I.P.E.  adopera  un  potere  che  non  gli e'
 attribuito dalla legge, la quale  si  limita  a  prescrivere  che  il
 C.I.P.E.  stabilisca  "le  direttive,  le  procedure,  i  tempi  e le
 modalita' di  erogazione  dei  contributi  e  di  accertamento  degli
 investimenti.
    Appare   inoltre  violata  -  ad  avviso  della  ricorrente  -  la
 competenza regionale in materia, come emerge da quanto disposto dalla
 legge  regionale  toscana 21 maggio 1975, n. 46, art. 4, comma primo,
 lett. b), il quale prevede che  alla  realizzazione  e  gestione  dei
 mercati  all'ingrosso  di cui all'art. 1 della stessa legge regionale
 provvedono "societa' o altre forme  associative  costituite  fra  gli
 enti  pubblici  che hanno istituito il mercato ed operatori economici
 privati, nelle quali sia assicurata la  partecipazione  maggioritaria
 di capitale pubblico".
    Ulteriore motivo di illegittimita' - secondo la ricorrente trovasi
 anche  nel  secondo  comma,  parte  prima,   del   punto   3)   della
 deliberazione,  la'  dove  viene disposto che "le societa' consortili
 debbono prevedere nell'oggetto sociale la finalita' della costruzione
 e  gestione  del  tipo di mercato al quale si riferiscono (nazionale,
 regionale o provinciale)". Anche tale disposizione, oltre  a  violare
 la  legge  n.  41/1986,  la  quale si limita a concedere contributi a
 societa' che "realizzano" mercati, e nulla  prevede  in  ordine  alla
 gestione  dei  mercati  stessi, e' altresi' invasiva della competenza
 della regione, la quale si vede costretta a partecipare a societa' di
 gestione  dei  mercati,  pur  essendosi la regione, nell'ambito della
 propria competenza a  disciplinare  la  materia,  riservata  le  sole
 funzioni programmatorie.
    Rileva infine la ricorrente che la seconda parte del secondo comma
 del punto 3) della deliberazione prevede che "le societa'  consortili
 gia'   esistenti  a  partecipazione  maggioritaria  pubblica  debbono
 adeguare i loro  statuti  alle  finalita'  previste  dalla  legge  n.
 41/1986  prima  di  presentare  domanda  di  agevolazione".  Se  tale
 disposizione fosse interpretata, come sembra che debbasi,  nel  senso
 che le societa' esistenti, alle quali sia affidata la realizzazione e
 gestione  di  mercati,  devono  adeguare  la  composizione  del  loro
 capitale  sociale  alle disposizioni del C.I.P.E., si ripeterebbero i
 motivi di illegittimita' sopra richiamati in relazione al  punto  3),
 comma  primo, con l'aggravante che ne rimarrebbe sconvolto il sistema
 che la regione si era dato.
    2.  -  Si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la  fondatezza
 del ricorso.
    Osserva  l'Avvocatura  dello  Stato che la distinzione dei mercati
 agro-alimentari all'ingrosso in mercati "...di  interesse  nazionale,
 regionale   e   provinciale..."  e'  contenuta  nell'art.  11,  comma
 sedicesimo, della legge finanziaria n. 41 del 1986.  Lo  stesso  art.
 11,  comma  diciottesimo,  demanda  al  C.I.P.E.  di stabilire "...le
 direttive, le procedure, i tempi e le  modalita'  di  erogazione  dei
 contributi e di accertamento degli investimenti".
    Una  volta  che  la  stessa  legge  abbia  previsto l'esistenza di
 mercati all'ingrosso di interesse  nazionale  (accanto  a  quelli  di
 interesse  regionale  e  provinciale),  e' quindi privo di fondamento
 sostenere che la funzione amministrativa di  riconoscimento  di  tali
 mercati dovrebbe appartenere alle regioni.
    Invero,  la  qualificazione dei mercati all'ingrosso "di interesse
 nazionale" induce necessariamente a superare  l'ambito  regionale,  e
 comporta che il riconoscimento di tali mercati appartenga allo Stato,
 come legittimamente e' stato  disposto  al  punto  2),  comma  primo,
 dell'impugnata deliberazione.
    Il  gia'  citato  comma  sedicesimo  dell'art.  11  della legge n.
 41/1986  prevede,  come  destinatarie  di  agevolazioni,   anche   le
 "...societa'  consortili con partecipazione maggioritaria di capitale
 pubblico..."; pure in questo campo il comma diciottesimo dello stesso
 art. 11 demanda al C.I.P.E. di stabilire le direttive.
    Ad  avviso  dell'Avvocatura  dello  Stato  non  appare  fondata la
 (peraltro non  pertinente)  allegazione  di  carenza  di  potere  del
 C.I.P.E.  in  materia,  ne'  sussiste  la  asserita  violazione delle
 competenze regionali. E cio' anche in  presenza  eventuale  di  leggi
 regionali  che  dispongono  diversamente,  poiche' l'osservanza della
 direttiva  C.I.P.E.  si  impone  quando  vengano  in   questione   le
 agevolazioni  disposte  dalla legge n. 41/1986, mentre tale direttiva
 in nessun modo puo' ritenersi in contrasto con  l'interesse  pubblico
 generale.
    Rileva   ancora  il  resistente  che,  riferendosi  alle  societa'
 consortili     "...che     realizzano     mercati     agro-alimentari
 all'ingrosso...",  il  gia'  citato  art. 11, comma sedicesimo, della
 legge n. 41/1986 non riguarda solo le societa' mere promotrici e/o di
 costruzione.  Se  infatti  la  "realizzazione"  dovesse intendersi in
 questo limitato senso, non si spiegherebbe la pur necessaria presenza
 di   partecipazione  maggioritaria  di  capitale  pubblico  in  dette
 societa' consortili. Ne deriva che tali societa' hanno ad oggetto sia
 la  realizzazione  dei  mercati  agro-alimentari all'ingrosso, sia la
 loro gestione. Non sussistono, dunque, nella  deliberazione  C.I.P.E.
 impugnata  (punto 3, comma secondo, prima parte) ne' la (peraltro non
 rilevante) violazione della legge  n.  41/1986,  ne'  l'invasione  di
 competenze  regionali. Invero, l'attivita' di gestione da parte delle
 societa' consortili, al cui capitale pubblico  partecipano  anche  le
 regioni,  e'  conseguenza  che  deriva  direttamente  dalla  legge n.
 41/1986,  che  la  deliberazione  impugnata  si  limita  soltanto  ad
 esplicitare.
    Una volta stabilito che la deliberazione C.I.P.E. impugnata, nelle
 parti sopra esaminate, non e' invasiva delle competenze regionali, e'
 infondato  -  ad  avviso dell'Avvocatura dello Stato - anche l'ultimo
 motivo del ricorso, concernente la direttiva di adeguare gli  statuti
 delle   gia'   esistenti   societa'   consortili   a   partecipazione
 maggioritaria pubblica "...alle finalita'  previste  dalla  legge  n.
 41/1986" (punto 3, comma secondo, seconda parte).
                         Considerato in diritto
    1. - La Regione Toscana ha promosso conflitto di attribuzione, nei
 confronti dello Stato, avverso la deliberazione del C.I.P.E. in  data
 14 ottobre 1986, adottata in base all'art. 11 della legge 28 febbraio
 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986)  e  recante  "Direttive  per  la
 concessione  delle  agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed
 ai mercati agro-alimentari all'ingrosso", prospettando la  violazione
 delle competenze ad essa attribuite dall'art. 51 del d.P.R. 24 luglio
 1977, n. 616, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., in materia  di
 "fiere e mercati".
    2.  - L'art. 11 della legge n. 41 del 1986 prevede: l'integrazione
 del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517,  sul
 credito  agevolato al commercio (comma quindicesimo); la destinazione
 dello stanziamento alla concessione di  agevolazioni  (contributi  in
 conto  capitale  ed  in  conto interessi) alle societa' promotrici di
 centri commerciali all'ingrosso, nonche' alle societa' consortili con
 partecipazione  maggioritaria  di  capitale  pubblico  che realizzano
 mercati  agro-alimentari   all'ingrosso   di   interesse   nazionale,
 regionale  e  provinciale  (comma  sedicesimo);  l'accertamento della
 realizzazione  dei  suddetti   programmi   di   intervento,   secondo
 particolari  modalita',  da  parte degli istituti di credito speciale
 interessati (comma diciassettesimo); l'attribuzione al  C.I.P.E.  del
 potere   di  stabilire,  con  sua  deliberazione,  le  direttive,  le
 procedure, i tempi e le modalita' di erogazione dei contributi  e  di
 accertamento degli investimenti (comma diciottesimo).
    In   riferimento   alla  legge  suindicata,  il  C.I.P.E,  con  la
 deliberazione del 14 ottobre 1986, ora impugnata, ha  stabilito,  tra
 l'altro,  che: a) il carattere nazionale, regionale o provinciale dei
 mercati  agro-alimentari   all'ingrosso,   secondo   la   distinzione
 formulata  dall'art.  11  della  legge n. 41 del 1986, e' individuato
 mediante riconoscimento di quelli "nazionali" ad opera del  Ministero
 dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato, restando affidato
 alle regioni competenti per territorio il riconoscimento degli  altri
 mercati   (n.   2  della  deliberazione);  b)  la  concessione  delle
 agevolazioni e' limitata alle societa'  consortili  a  partecipazione
 maggioritaria  pubblica  alle quali partecipa anche la regione (n. 3,
 comma primo); c) ai fini  in  esame,  gli  statuti  delle  istituende
 societa'   consortili   debbono  prevedere  nell'oggetto  sociale  la
 finalita'  della  costruzione  e  gestione  del   tipo   di   mercato
 (nazionale,  regionale  o provinciale) al quale si riferiscono (n. 3,
 comma  secondo,  parte  prima),  e   gli   statuti   delle   societa'
 preesistenti  debbono  essere  in  tal  senso  adeguati  (n. 3, comma
 secondo, parte seconda).
    Le  suindicate  disposizioni  sono oggetto di specifica censura da
 parte  della  Regione  Toscana,  la  quale  per  un  verso   denuncia
 l'attribuzione  al Ministro dell'industria del potere di imprimere la
 qualifica di "mercato nazionale" siccome lesiva della  competenza  di
 essa  ricorrente  in materia di "fiere e mercati", ai sensi dell'art.
 51  del  d.P.R.  n.  616  del  1977,  competenza  indipendente  dalla
 dimensione  territoriale  degli interessi connessi all'istituzione ed
 all'esercizio dei mercati all'ingrosso, e per altro verso lamenta che
 la  deliberazione  impugnata  abbia esorbitato dai poteri concessi al
 C.I.P.E. dalla legge finanziaria n. 41 del 1986.
    3. - Le censure svolte dalla ricorrente sono entrambe non fondate.
    Il  finanziamento  di  cui  all'art. 11 della legge n. 41 del 1986
 puo'  annoverarsi  tra  quelli  aventi  carattere   straordinario   o
 aggiuntivo,  in  quanto  ha  per  oggetto erogazioni con destinazione
 vincolata al perseguimento di speciali finalita'.  Infatti  la  norma
 ora  indicata  dispone un incremento del fondo istituito con la legge
 n. 517 del  1975  (art.  6),  per  la  ristrutturazione,  sull'intero
 territorio   nazionale,   dell'apparato   distributivo  (art.  1),  e
 particolarmente per l'aumento della produttivita' e funzionalita' del
 servizio  distributivo (art. 2): finalita', queste, che il detto art.
 11 specifica nel senso del potenziamento dei mercati  agro-alimentari
 all'ingrosso.
    Correlativamente  il  detto  art.  11  conferisce al C.I.P.E. ampi
 poteri, concernenti la fissazione di direttive  e  la  determinazione
 delle  procedure,  dei  tempi  e  delle  modalita'  di erogazione dei
 contributi e di verifica sugli investimenti. E fra tali poteri, avuto
 riguardo  alla  loro  connessione con le finalita' del finanziamento,
 devono ritenersi compresi quelli esercitati dal C.I.P.E. dettando  le
 disposizioni impugnate dalla ricorrente.
    Le  considerazioni  svolte  consentono  di ritenere senz'altro non
 fondate le censure della ricorrente  concernenti  la  individuazione,
 fra  i beneficiari delle agevolazioni, delle sole societa' consortili
 con partecipazione anche  regionale  (n.  3,  comma  primo),  nonche'
 l'imposizione  di  specifiche  enunciazioni  (circa  la  qualita' del
 mercato da costruire e  gestire)  negli  statuti  delle  societa'  da
 formare  (n.  3,  comma  secondo,  parte prima) o gia' formate (n. 3,
 comma secondo, parte seconda), imposizione d'altronde funzionale alla
 garanzia del perseguimento delle finalita' del finanziamento.
    Quanto,  poi,  alla  censura  rivolta  al n. 2, comma primo, della
 deliberazione impugnata - censura con la quale la ricorrente denuncia
 la  lesione  della propria competenza, per avere il C.I.P.E. affidato
 al Ministro dell'industria il potere di  imprimere  la  qualifica  di
 mercato nazionale - va osservato in particolare che lo stesso art. 11
 della legge finanziaria 1986 prevede la distinzione  fra  mercato  di
 interesse  nazionale,  regionale e provinciale, cosi' autorizzando la
 disposizione impugnata.
    In  tal  modo,  d'altra  parte,  non si determina contrasto con la
 disciplina generale delle competenze regionali in materia di "fiere e
 di  mercati"  quale risulta dagli artt. 51 e 53 del d.P.R. n. 616 del
 1977  (cfr.  sentenza  di  questa  Corte  n.  8  del  1985).   Invero
 l'attribuzione   al   Ministro  dell'industria  (come  del  resto  la
 distinzione  fra  mercati  di  interesse   nazionale,   regionale   e
 provinciale)   e'   operata   ai   soli   fini   dell'attuazione  del
 finanziamento straordinario  in  argomento,  senza  alcuna  incidenza
 sulle competenze in via generale come sopra stabilite.