ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 14 luglio 1987, depositato in Cancelleria il 21 luglio 1987 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1987 per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio 1987, concernente "Adozione dei criteri e dei parametri previsti dall'art. 1, comma quarto, decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico"; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Uditi gli avv.ti Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Nell'aprile 1987 la Provincia autonoma di Bolzano denunciava di illegittimita' costituzionale, per lesione delle proprie competenze legislative primarie e concorrenti, "tutte le disposizioni" del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, recante "misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico"; venivano poi censurate, in particolare, le norme contenute nell'art. 1, commi quarto e quinto, nell'art. 2, commi primo, lettera b), 1-ter, 2 e 6, e nell'art. 3-bis, comma terzo, perche' invasivi delle competenze legislative ed amministrative attribuite alla Provincia in materia di turismo e industria alberghiera, lavori pubblici di interesse provinciale, attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti e attrezzature e finanza locale, dagli artt. 8, numeri 20 e 17; 9, n. 11; 16; 78 e 80 dello Statuto e delle relative norme di attuazione emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, e con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473. L'art. 2 della legge denunciata stabiliva al comma quarto che gli interventi - ad opera dei comuni e loro consorzi, delle comunita' montane e delle province - relativi agli impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive, con strutture polifunzionali, e a promuovere l'esercizio delle attivita' sportive mediante la realizzazione di strutture polifunzionali, dovessero essere realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo; che tali programmi fossero formulati "sulla base di criteri e parametri che tengano conto delle necessita' di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive"; che, "a tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo". 2. - Il decreto 22 maggio 1987 con il quale il Ministro del turismo e dello spettacolo dettava i "criteri e parametri" previsti dal comma quarto dell'art. 1 della legge n. 65 del 1987 al fine della elaborazione dei programmi di cui al comma quinto dell'art. 1 della stessa legge, veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1987. Con ricorso notificato il 13 luglio 1987 la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri avverso tale decreto lamentando, come per il giudizio di legittimita' costituzionale della legge n. 65 del 1987, l'invasione delle competenze legislative ed amministrative ad essa attribuite, in materia di "turismo ed industria alberghiera", "lavori pubblici di interesse provinciale", attivita' sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature" e "finanza locale", in base agli art. 8, n. 20 e 17; 9, n. 11; 16; 78 e 80 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, ed alle relative norme di attuazione emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475 e d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473, nonche' in relazione all'accordo di Parigi. Chiede pertanto sia dichiarato spettare ad essa Provincia: a) l'adozione degli indirizzi e finalita' di carattere generale e specifici di cui agli artt. 1 e 2 del decreto; b) stabilire il termine per la presentazione, da parte degli enti interessati, delle domande e la relativa documentazione; c) disciplinare le modalita' o l'eventuale composizione delle commissioni di collaudo e vigilare sull'attuazione dei programmi di intervento per l'impiantistica sportiva. 3. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, il quale, sottolineando, tra l'altro, che le censure rivolte dalla ricorrente al decreto 22 maggio 1987 riguardano in realta' la legge statale attributiva al Ministro del turismo e dello spettacolo delle competenze rivendicate dalla Provincia autonoma, ha concluso per l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso. 4. - Con la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte, nel giudizio promosso, oltre che dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia (Reg. ric. nn. 9, 10 e 14 del 1987), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano, e dell'art. 1, quarto e quinto comma della stessa legge, nella parte in cui si riferisce agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c) della medesima legge. 5. - Con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione di finanziamenti aggiuntivi a favore di attivita' di interesse turistico", preso atto della suddetta sentenza, nel testo novellato del comma quarto dell'art. 1, con riferimento ai programmi per "gli interventi previsti dal comma primo, lett. b), ad opera degli enti pubblici di cui all'art. 2, comma primo, lettera b), e' stato inserito l'inciso "con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano". Considerato in diritto 1. - Con decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, venivano dettate "misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico". In particolare erano previsti, con l'art. 1, comma primo, interventi relativi a impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive (lettera b) e a promuovere l'esercizio delle attivita' sportive (lettera c); con i commi quarto e quinto era stabilito che tali interventi, (se) effettuati da dati enti (comuni, loro consorzi, comunita' montane, indicati dal successivo art. 2, comma primo, lettera b, ai quali da quest'ultima norma la Cassa depositi e prestiti era autorizzata a concedere mutui a totale carico dello Stato), fossero realizzati secondo programmi approvati annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo (comma quarto), ed era altresi' disposto che tali programmi fossero elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo (comma quinto) e quindi formulati dal detto Ministro sulla base dei criteri e parametri definiti (su parere tecnico del CONI) e adottati (su parere delle Commissioni parlamentari permanenti) dal Ministro stesso (comma quinto). Con l'art. 2 erano, poi, previsti finanziamenti dei detti interventi, e in particolare, fra l'altro: mutui ventennali a totale carico dello Stato da parte della Cassa depositi e prestiti a favore dei comuni, loro consorzi e comunita' montane per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma primo, lettere b) e c) (art. 2, comma primo, lett. b); mutui decennali assistiti da contributo statale sull'onere annuo di ammortamento per capitale e interessi da parte dell'Istituto per il credito sportivo ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50 (enti pubblici locali ed altri, che intendano costruire o migliorare impianti sportivi, federazioni sportive, societa' e associazioni sportive, enti di promozione sportiva e societa' e associazioni a questi ultimi enti affiliate) per la realizzazione di impianti destinati alle finalita' di cui all'art. 1, lettere b) e c) (art. 2, comma primo-ter); contributo in conto capitale a favore dei soggetti indicati nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (federazioni sportive, societa' e associazioni sportive, enti di promozione sportiva, societa' e associazioni a questi ultimi enti affiliate) per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, lett. c) (art. 2, comma secondo). Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio 1987, erano appunto adottati i criteri e i parametri di cui all'art. 1, commi quarto e quinto, del decreto-legge n. 2 del 1987, come sopra convertito, provvedendosi: sui principi da osservare nella distribuzione dei finanziamenti, sugli elementi cui avere riguardo nell'elaborazione dei programmi, sui dati, dalla cui analisi trarre i parametri atti all'individuazione delle linee e delle priorita' di intervento (art. 1); sugli specifici indirizzi da rispettare negli interventi al fine di inquadrarli nella dimensione finanziaria prevista dalla legge (art. 2); sui termini e sulle modalita' delle domande, da produrre da parte degli enti (art. 3). Veniva altresi' disposto: sulla composizione della commissione di collaudo delle opere assegnatarie dei benefici di cui all'art. 2, comma primo, lett. b), e di quelle previste dall'art. 2, comma secondo, del decreto-legge n. 2 del 1987, come sopra convertito (art. 4); sulla composizione della commissione di vigilanza sullo stato di attuazione del programma cosi' tracciato e sull'avanzamento delle opere (art. 5). 2. - La Provincia autonoma di Bolzano, dopo avere, nell'aprile 1987, sollevato in via principale questione di legittimita' costituzionale del decreto-legge n. 2 del 1987, come convertito nella legge n. 65 del 1987, di cui censurava, fra le altre, le norme suindicate (artt. 1, commi quarto e quinto; 2, commi primo, lett. b, primo-ter, e secondo), ha ora promosso conflitto di attribuzione in ordine al decreto ministeriale 22 maggio 1987, deducendo analoghe lesioni delle competenze provinciali di cui allora lamentava la violazione. Sostiene, infatti, la provincia ricorrente che il Ministro del turismo e dello spettacolo, con il decreto impugnato, abbia leso le dette competenze - da essa provincia esercitate mediante una legislazione ampia ed organica - estraniandola dalla programmazione degli interventi sportivi e dai relativi finanziamenti, e particolarmente: adottando i criteri e i parametri previsti per l'elaborazione dei programmi; disponendo che i progetti delle opere siano presentati direttamente ad esso Ministro invece che alla provincia; regolando la composizione delle commissioni di collaudo delle opere (finanziate ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b, e dell'art. 2, comma secondo) e la vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi; stabilendo che i finanziamenti siano assegnati ai beneficiari invece che per il tramite della provincia. 3. - Con la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi quarto e quinto, della legge n. 65 del 1987 - ritenendo fondata l'impugnazione proposta allora (anche) dalla Provincia di Bolzano - nella parte in cui, relativamente (anche) alla detta Provincia disciplina(va) gli interventi sugli impianti necessari ai campionati (art. 1, comma primo, lett. a) e alle attivita' sportive (art. 1, comma primo, lett. b) "attribuendone la programmazione allo Stato nella persona del Ministro per il turismo e lo spettacolo", per contrasto con l'art. 9, n. 11, dello Statuto Trentino-Alto Adige, come interpretato e determinato dalla normativa di attuazione, "che affida all'autonomia legislativa provinciale la disciplina e la programmazione delle attivita' sportive, agonistiche e non". Ha altresi' dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma primo, lett. b), e 2, comma primo-ter, della predetta legge - sempre ritenendo fondata l'impugnazione allora proposta (anche) dalla Provincia di Bolzano - nella parte in cui, relativamente (anche) alla detta provincia, prevede(va) finanziamenti per interventi relativi ad impianti destinati ad attivita' sportive sia agonistiche che non agonistiche, per contrasto con gli artt. 78 e 80 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alle Province autonome "il potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari nei settori di propria competenza". Ha infine dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della stessa legge - ritenendo fondata l'impugnazione allora proposta (anche) dalla Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui, relativamente (anche) alla detta provincia prevedeva finanziamenti per interventi in ordine a impianti destinati all'esercizio di attivita' sportive non agonistiche, per contrasto con gli artt. 78 e 80 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che dispongono nel senso suindicato. Dichiarate in tal modo costituzionalmente illegittime, in quanto lesive delle competenze provinciali, le norme legislative costituenti il titolo e comunque il presupposto dei provvedimenti adottati, e quindi dei poteri esercitati, dal Ministro del turismo e dello spettacolo con il decreto ora impugnato, anche tali poteri devono ritenersi lesivi delle dette competenze e pertanto non spettanti allo Stato. Tanto va dichiarato, annullandosi per l'effetto il decreto stesso. Ne' a cio' e' d'ostacolo ed anzi conferisce il decreto-legge 22 febbraio 1988, n. 22 - convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 22 - con il quale, preso atto della sentenza di questa Corte n. 517 del 1987, la disciplina recata dal decreto-legge n. 2 del 1987, come convertito nella legge n. 65 del 1987, e' stata interamente modificata, stabilendosi, in riferimento alla Provincia di Bolzano, che i programmi per gli interventi sugli impianti destinati all'attivita' sportiva sia agonistica che non agonistica (e quindi la disciplina degli interventi stessi) sono predisposti, per il suo territorio, dalla detta provincia, e che a questa sono trasferite le somme erogate per finanziare gli interventi suindicati.