ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel   giudizio  promosso  con  ricorso  della  Provincia  di  Bolzano
 notificato il 14 luglio 1987, depositato in Cancelleria il 21  luglio
 1987  ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1987 per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del  turismo  e
 dello  spettacolo 22 maggio 1987, concernente "Adozione dei criteri e
 dei parametri previsti dall'art. 1,  comma  quarto,  decreto-legge  3
 gennaio  1987,  n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo
 1987,  n.  65,  recante  misure  urgenti   per   la   costruzione   o
 l'ammodernamento   di  impianti  sportivi,  per  la  realizzazione  o
 completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei
 finanziamenti  aggiuntivi  a  favore  delle  attivita'  di  interesse
 turistico";
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
 Aldo Corasaniti;
    Uditi  gli avv.ti Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia di
 Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Nell'aprile 1987 la Provincia autonoma di Bolzano denunciava
 di  illegittimita'  costituzionale,   per   lesione   delle   proprie
 competenze    legislative   primarie   e   concorrenti,   "tutte   le
 disposizioni" del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con
 modificazioni,  nella  legge  6  marzo  1987,  n. 65, recante "misure
 urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di  impianti  sportivi,
 per  la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e
 per l'utilizzazione  dei  finanziamenti  aggiuntivi  a  favore  delle
 attivita'   di  interesse  turistico";  venivano  poi  censurate,  in
 particolare, le norme contenute nell'art. 1, commi quarto  e  quinto,
 nell'art.  2,  commi  primo,  lettera  b),  1-ter, 2 e 6, e nell'art.
 3-bis, comma terzo, perche' invasivi delle competenze legislative  ed
 amministrative  attribuite  alla  Provincia  in  materia di turismo e
 industria alberghiera,  lavori  pubblici  di  interesse  provinciale,
 attivita'   sportive   e   ricreative   con  i  relativi  impianti  e
 attrezzature e finanza locale, dagli artt. 8, numeri 20 e 17;  9,  n.
 11;  16;  78  e 80 dello Statuto e delle relative norme di attuazione
 emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278, con d.P.R. 28  marzo  1975,
 n. 475, e con il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.
    L'art.  2 della legge denunciata stabiliva al comma quarto che gli
 interventi - ad opera dei comuni e  loro  consorzi,  delle  comunita'
 montane  e delle province - relativi agli impianti sportivi destinati
 a soddisfare le esigenze  dei  campionati  delle  diverse  discipline
 sportive,  con  strutture  polifunzionali, e a promuovere l'esercizio
 delle attivita'  sportive  mediante  la  realizzazione  di  strutture
 polifunzionali,   dovessero   essere   realizzati  secondo  programmi
 approvati entro il 31 maggio di ogni anno con  decreto  del  Ministro
 del turismo e dello spettacolo;
      che  tali  programmi  fossero formulati "sulla base di criteri e
 parametri  che  tengano  conto  delle  necessita'   di   riequilibrio
 territoriale,   anche   con   riferimento   alle  diverse  discipline
 sportive";
      che,  "a  tale  fine,  criteri  e  parametri  sono  definiti dal
 Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito  il  parere  tecnico
 del  CONI,  trasmessi  al  Parlamento per l'espressione del parere da
 parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto  del
 Ministro medesimo".
    2.  -  Il  decreto  22  maggio  1987  con il quale il Ministro del
 turismo e dello spettacolo dettava i "criteri e  parametri"  previsti
 dal comma quarto dell'art. 1 della legge n. 65 del 1987 al fine della
 elaborazione dei programmi di cui al comma quinto dell'art.  1  della
 stessa  legge,  veniva  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 30
 maggio 1987.
    Con  ricorso notificato il 13 luglio 1987 la Provincia autonoma di
 Bolzano ha promosso  conflitto  di  attribuzioni  nei  confronti  del
 Presidente   del   Consiglio   dei   ministri  avverso  tale  decreto
 lamentando, come per il giudizio di legittimita' costituzionale della
 legge  n.  65  del  1987, l'invasione delle competenze legislative ed
 amministrative  ad  essa  attribuite,  in  materia  di  "turismo   ed
 industria  alberghiera",  "lavori pubblici di interesse provinciale",
 attivita'  sportive  e  ricreative  con  i   relativi   impianti   ed
 attrezzature" e "finanza locale", in base agli art. 8, n. 20 e 17; 9,
 n. 11; 16; 78 e 80 dello Statuto del  Trentino-Alto  Adige,  ed  alle
 relative  norme  di  attuazione  emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n.
 278, d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475 e d.P.R. 28  marzo  1975,  n.  473,
 nonche' in relazione all'accordo di Parigi.
    Chiede  pertanto  sia  dichiarato  spettare  ad essa Provincia: a)
 l'adozione degli  indirizzi  e  finalita'  di  carattere  generale  e
 specifici  di  cui  agli  artt.  1  e  2 del decreto; b) stabilire il
 termine per la presentazione, da parte degli enti interessati,  delle
 domande  e la relativa documentazione; c) disciplinare le modalita' o
 l'eventuale composizione delle commissioni  di  collaudo  e  vigilare
 sull'attuazione  dei  programmi  di  intervento  per  l'impiantistica
 sportiva.
    3.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato e  difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  il
 quale,  sottolineando,  tra  l'altro,  che  le  censure rivolte dalla
 ricorrente al decreto 22 maggio 1987 riguardano in realta'  la  legge
 statale  attributiva al Ministro del turismo e dello spettacolo delle
 competenze rivendicate dalla  Provincia  autonoma,  ha  concluso  per
 l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso.
    4.  -  Con  la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte, nel giudizio
 promosso, oltre  che  dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  dalla
 Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia (Reg. ric. nn.
 9, 10 e 14 del 1987), ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge n. 65 del 1987, nella
 parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano,
 e  dell'art. 1, quarto e quinto comma della stessa legge, nella parte
 in cui si riferisce  agli  interventi  previsti  dall'art.  1,  primo
 comma, lett. c) della medesima legge.
    5.  - Con il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92,  recante  "Modifiche
 ed  integrazioni  al  decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito,
 con modificazioni, dalla legge  6  marzo  1987,  n.  65,  concernente
 misure  urgenti  per  la  costruzione  o l'ammodernamento di impianti
 sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture  sportive
 di base e per l'utilizzazione di finanziamenti aggiuntivi a favore di
 attivita'  di  interesse  turistico",  preso  atto   della   suddetta
 sentenza,  nel  testo  novellato  del  comma  quarto dell'art. 1, con
 riferimento ai programmi  per  "gli  interventi  previsti  dal  comma
 primo,  lett.  b),  ad  opera  degli enti pubblici di cui all'art. 2,
 comma primo, lettera b), e' stato inserito l'inciso  "con  esclusione
 di  quelli ricadenti nel territorio delle Province autonome di Trento
 e Bolzano".
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con  decreto-legge  3  gennaio  1987, n. 2, convertito, con
 modificazioni, nella legge 6 marzo  1987,  n.  65,  venivano  dettate
 "misure  urgenti  per  la  costruzione o l'ammodernamento di impianti
 sportivi per la realizzazione o completamento di  strutture  sportive
 di  base  e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore
 delle  attivita'  di  interesse  turistico".  In  particolare   erano
 previsti,  con  l'art. 1, comma primo, interventi relativi a impianti
 sportivi destinati a soddisfare  le  esigenze  dei  campionati  delle
 diverse  discipline  sportive  (lettera b) e a promuovere l'esercizio
 delle attivita' sportive (lettera c); con i commi quarto e quinto era
 stabilito  che tali interventi, (se) effettuati da dati enti (comuni,
 loro consorzi, comunita' montane, indicati  dal  successivo  art.  2,
 comma  primo,  lettera  b,  ai  quali  da quest'ultima norma la Cassa
 depositi e prestiti era autorizzata a concedere mutui a totale carico
 dello   Stato),   fossero   realizzati  secondo  programmi  approvati
 annualmente dal  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo  (comma
 quarto),   ed  era  altresi'  disposto  che  tali  programmi  fossero
 elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e  dello
 spettacolo (comma quinto) e quindi formulati dal detto Ministro sulla
 base dei criteri e parametri definiti (su parere tecnico del CONI)  e
 adottati  (su  parere  delle Commissioni parlamentari permanenti) dal
 Ministro stesso (comma quinto). Con l'art.  2  erano,  poi,  previsti
 finanziamenti  dei  detti  interventi, e in particolare, fra l'altro:
 mutui ventennali a totale carico dello Stato  da  parte  della  Cassa
 depositi  e  prestiti  a favore dei comuni, loro consorzi e comunita'
 montane per la realizzazione degli  interventi  di  cui  all'art.  1,
 comma  primo,  lettere  b) e c) (art. 2, comma primo, lett. b); mutui
 decennali  assistiti  da  contributo  statale  sull'onere  annuo   di
 ammortamento  per  capitale e interessi da parte dell'Istituto per il
 credito sportivo ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio  1983,  n.
 50  (enti  pubblici  locali  ed  altri,  che  intendano  costruire  o
 migliorare  impianti  sportivi,  federazioni  sportive,  societa'   e
 associazioni  sportive,  enti  di  promozione  sportiva  e societa' e
 associazioni a questi ultimi enti affiliate) per la realizzazione  di
 impianti  destinati alle finalita' di cui all'art. 1, lettere b) e c)
 (art. 2, comma primo-ter); contributo in conto capitale a favore  dei
 soggetti  indicati  nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295
 (federazioni sportive, societa'  e  associazioni  sportive,  enti  di
 promozione  sportiva,  societa'  e  associazioni a questi ultimi enti
 affiliate) per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, lett.
 c) (art. 2, comma secondo).
    Con  decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio
 1987, erano appunto adottati i criteri e i parametri di cui  all'art.
 1, commi quarto e quinto, del decreto-legge n. 2 del 1987, come sopra
 convertito,  provvedendosi:   sui   principi   da   osservare   nella
 distribuzione  dei  finanziamenti,  sugli elementi cui avere riguardo
 nell'elaborazione dei programmi, sui dati, dalla cui analisi trarre i
 parametri  atti  all'individuazione  delle linee e delle priorita' di
 intervento (art. 1); sugli specifici indirizzi  da  rispettare  negli
 interventi  al  fine  di  inquadrarli  nella  dimensione  finanziaria
 prevista dalla legge (art. 2); sui termini e  sulle  modalita'  delle
 domande,  da  produrre  da parte degli enti (art. 3). Veniva altresi'
 disposto: sulla composizione  della  commissione  di  collaudo  delle
 opere assegnatarie dei benefici di cui all'art. 2, comma primo, lett.
 b),  e  di  quelle  previste  dall'art.   2,   comma   secondo,   del
 decreto-legge  n.  2  del 1987, come sopra convertito (art. 4); sulla
 composizione della commissione di vigilanza sullo stato di attuazione
 del  programma  cosi'  tracciato e sull'avanzamento delle opere (art.
 5).
    2.  -  La  Provincia  autonoma di Bolzano, dopo avere, nell'aprile
 1987,  sollevato  in  via  principale   questione   di   legittimita'
 costituzionale del decreto-legge n. 2 del 1987, come convertito nella
 legge n. 65 del 1987, di  cui  censurava,  fra  le  altre,  le  norme
 suindicate  (artt. 1, commi quarto e quinto; 2, commi primo, lett. b,
 primo-ter, e secondo), ha ora promosso conflitto di  attribuzione  in
 ordine  al  decreto  ministeriale  22 maggio 1987, deducendo analoghe
 lesioni delle competenze  provinciali  di  cui  allora  lamentava  la
 violazione.
   Sostiene,  infatti,  la  provincia  ricorrente  che il Ministro del
 turismo e dello spettacolo, con il decreto impugnato, abbia  leso  le
 dette   competenze  -  da  essa  provincia  esercitate  mediante  una
 legislazione ampia ed organica - estraniandola  dalla  programmazione
 degli   interventi   sportivi   e   dai   relativi  finanziamenti,  e
 particolarmente: adottando i  criteri  e  i  parametri  previsti  per
 l'elaborazione  dei  programmi; disponendo che i progetti delle opere
 siano presentati  direttamente  ad  esso  Ministro  invece  che  alla
 provincia;  regolando  la  composizione delle commissioni di collaudo
 delle opere (finanziate ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b, e
 dell'art.  2, comma secondo) e la vigilanza sullo stato di attuazione
 dei programmi; stabilendo che  i  finanziamenti  siano  assegnati  ai
 beneficiari invece che per il tramite della provincia.
    3.  -  Con  la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte ha dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi quarto  e  quinto,
 della  legge  n.  65  del  1987  -  ritenendo  fondata l'impugnazione
 proposta allora (anche) dalla Provincia di Bolzano - nella  parte  in
 cui,  relativamente  (anche)  alla detta Provincia disciplina(va) gli
 interventi sugli impianti necessari  ai  campionati  (art.  1,  comma
 primo, lett. a) e alle attivita' sportive (art. 1, comma primo, lett.
 b) "attribuendone la programmazione  allo  Stato  nella  persona  del
 Ministro per il turismo e lo spettacolo", per contrasto con l'art. 9,
 n.  11,  dello  Statuto  Trentino-Alto  Adige,  come  interpretato  e
 determinato  dalla normativa di attuazione, "che affida all'autonomia
 legislativa provinciale  la  disciplina  e  la  programmazione  delle
 attivita' sportive, agonistiche e non".
    Ha altresi' dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt.
 2, comma primo, lett. b), e 2, comma primo-ter, della predetta  legge
 -  sempre  ritenendo  fondata  l'impugnazione allora proposta (anche)
 dalla Provincia di  Bolzano  -  nella  parte  in  cui,  relativamente
 (anche)   alla   detta   provincia,   prevede(va)  finanziamenti  per
 interventi relativi ad impianti destinati ad attivita'  sportive  sia
 agonistiche  che non agonistiche, per contrasto con gli artt. 78 e 80
 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che  attribuiscono  alle  Province
 autonome  "il potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi
 finanziari nei settori di propria competenza".
    Ha  infine dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2,
 comma secondo, della stessa legge - ritenendo fondata  l'impugnazione
 allora  proposta  (anche)  dalla Provincia autonoma di Bolzano, nella
 parte in cui, relativamente (anche) alla  detta  provincia  prevedeva
 finanziamenti   per   interventi   in  ordine  a  impianti  destinati
 all'esercizio di attivita' sportive non  agonistiche,  per  contrasto
 con  gli  artt.  78  e  80  dello  Statuto  Trentino-Alto  Adige, che
 dispongono nel senso suindicato.
    Dichiarate  in  tal modo costituzionalmente illegittime, in quanto
 lesive delle competenze provinciali, le norme legislative costituenti
 il  titolo  e  comunque  il presupposto dei provvedimenti adottati, e
 quindi dei poteri  esercitati,  dal  Ministro  del  turismo  e  dello
 spettacolo  con  il  decreto  ora impugnato, anche tali poteri devono
 ritenersi lesivi delle dette competenze e pertanto non spettanti allo
 Stato.
    Tanto va dichiarato, annullandosi per l'effetto il decreto stesso.
    Ne'  a  cio'  e' d'ostacolo ed anzi conferisce il decreto-legge 22
 febbraio 1988, n. 22 - convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 22  -
 con  il  quale,  preso atto della sentenza di questa Corte n. 517 del
 1987, la disciplina recata dal decreto-legge  n.  2  del  1987,  come
 convertito   nella  legge  n.  65  del  1987,  e'  stata  interamente
 modificata, stabilendosi, in riferimento alla Provincia  di  Bolzano,
 che   i   programmi  per  gli  interventi  sugli  impianti  destinati
 all'attivita' sportiva sia agonistica che non agonistica (e quindi la
 disciplina  degli  interventi  stessi)  sono  predisposti, per il suo
 territorio, dalla detta provincia, e che a questa sono trasferite  le
 somme erogate per finanziare gli interventi suindicati.