ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto
 degli artt. 15 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle
 pensioni   dell'assicurazione   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
 vecchiaia ed i superstiti), 20 della legge 21 dicembre 1978,  n.  843
 (Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
 dello Stato - legge finanziaria), e 14 del d.l. 30 dicembre 1979,  n.
 663  (Finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito con
 modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n.  33,  dell'art.  1  della
 legge   30   dicembre   1980,  n.  895  (Misure  urgenti  in  materia
 previdenziale e pensionistica), e 1 del d.l. 29 luglio 1981,  n.  402
 (Contenimento   della   spesa   previdenziale   e  adeguamento  delle
 contribuzioni), convertito con modificazioni in  legge  26  settembre
 1981,  n.  537,  promossi  con  ordinanze emesse il 6 maggio 1980 dal
 Pretore di Parma, il 2 febbraio 1982 dal Pretore di  Sanremo,  il  10
 marzo  1982  dal Pretore di Cagliari, il 1› dicembre 1983 dal Pretore
 di Asti e il 10 novembre 1983 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Forli',
 iscritte  rispettivamente  al  n. 428 del registro ordinanze 1980, ai
 nn. 118 e 437 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 96, 573, 574 e 575
 del  registro  ordinanze  1984  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 20 dell'anno 1980, nn. 185 e 276 dell'anno 1982 e
 nn.  197 e 252 dell'anno 1984;
    Visti  gli atti di costituzione di Parisi Druso ed altro, di Lauro
 Giovanni Maria e  dell'INPS,  nonche'  gli  atti  di  intervento  del
 Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Pretore di Parma, con ordinanza del 6 maggio 1980
 (R.O. n. 428/80), ha  dubitato  che  sia  legittimo,  in  riferimento
 all'art.  3  Cost.,  il  combinato  disposto  degli artt. 15, legge 4
 aprile 1952, n. 218, e 20, legge 21  dicembre  1978,  n.  843  "nella
 parte  in  cui  non  consente  che  il  limite minimo di retribuzione
 giornaliera, stabilito per tutte le contribuzioni dovute  in  materia
 di  previdenza  ed  assistenza  sociale,  possa essere ragguagliato a
 prestazioni di lavoro a tempo parziale e, cioe', di durata  inferiore
 rispetto al normale orario giornaliero di lavoro";
      che la stessa impugnativa, con estensione anche all'art. 5 della
 successiva legge  n.  33  del  1980  (confermativo  delle  precedenti
 disposizioni),  e'  stata proposta anche dai Pretori di Sanremo (R.O.
 n. 118/82), Cagliari (R.O. n. 437/82), Asti (R.O. n. 96/84) e  Forli'
 (R.O. nn. 573, 574 e 575/84);
      che,  nei  vari  giudizi,  vi  e' stata costituzione della parte
 privata (R.O. nn. 428/80; 437/82) e/o dell'I.N.P.S. (R.O. nn. 428/80;
 118, 437/82; 96/84) ed in tutti (ad esclusione del primo) ha spiegato
 intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che  i suddetti giudizi vanno riuniti per l'identita'
 dell'oggetto;
      che,  in ogni caso, l'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. e'
 manifestamente insussistente;
      che, infatti, nel regime anteriore alla nuova disciplina ex lege
 n. 863/1984 (art. 5), la  parificazione  tra  datori  di  lavoro  che
 corrispondano     diverse    retribuzioni,    che    puo'    derivare
 dall'applicazione del principio del minimo retributivo imponibile non
 (ulteriormente)  frazionabile  nel caso di lavoro part-time - secondo
 anche l'interpretazione piu' volte ribadita dalla Corte di cassazione
 - "non e' irrazionale e non contrasta con il principio costituzionale
 dell'eguaglianza, in quanto giustificata dalla preminente  finalita',
 imposta  dalla  stessa  Costituzione  (artt.  2  e 38), di assicurare
 comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro  al  sistema
 della  previdenza  sociale"  (cosi', da ultimo, Cass. 1987, n. 5910),
 onde assicurare la tutela previdenziale dei lavoratori in un  sistema
 fondato precipuamente sul principio solidaristico;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;