ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1980 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Parma - sui ricorsi riuniti proposti da Giordani Gianfranco ed altri contro il Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia ed altro, iscritta al n. 729 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1980; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, con ordinanza in data 22 aprile 1980, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui esclude la possibilita' del riscatto, ai fini della pensione statale, dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi di perfezionamento per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola media superiore, e che si concludano con il conseguimento di un diploma di specializzazione necessario per l'ammissione in servizio; che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata, limitando il riconoscimento del diritto al riscatto dei periodi corrispondenti alla frequenza di corsi alla sola ipotesi in cui si tratti di studi universitati o post-universitari di perfezionamento, da' luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento nei confronti dei corsi per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola media superiore, in contrasto con la ratio della legge, che correla il riscatto al periodo di studio successivo all'istruzione secondaria, ritenuto indispensabile per la preparazione professionale dell'impiegato; Considerato che le situazioni poste a confronto non sono omogenee e che, pertanto, la considerata diversita' di disciplina non costituisce irragionevole disparita' di trattamento; che, invero, in relazione alla diversita' degli studi universitari o post-universitari rispetto a quelli cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, ben puo' giustificarsi la scelta discrezionale, operata dal legislatore, di limitare la facolta' di riscatto soltanto ai primi; che, del resto, la Corte ha piu' volte affermato il principio secondo cui le disposizioni legislative che contengono agevolazioni e benefici di qualsiasi specie hanno palese carattere derogatorio, e costituiscono il frutto di scelte del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare e decidere in ordine all' an, al quantum e ad ogni altra modalita' e condizione afferente alla determinazione di dette agevolazioni; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;