ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13, primo
 comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione  del  testo
 unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
 e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il  22  aprile
 1980  dal  T.A.R.  per l'Emilia Romagna - Sede di Parma - sui ricorsi
 riuniti  proposti  da  Giordani  Gianfranco  ed   altri   contro   il
 Provveditorato  agli  Studi di Reggio Emilia ed altro, iscritta al n.
 729 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 345 dell'anno 1980;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  Amministrativo Regionale dell'Emilia
 Romagna, con ordinanza in data 22 aprile 1980, ha sollevato questione
 di  legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art. 3 Cost.,
 dell'art. 13, primo comma, del d.P.R.  29  dicembre  1973,  n.  1092,
 nella  parte  in  cui  esclude  la possibilita' del riscatto, ai fini
 della pensione statale, dei periodi corrispondenti  alla  durata  dei
 corsi  di  perfezionamento per l'ammissione ai quali sia richiesto il
 diploma di scuola  media  superiore,  e  che  si  concludano  con  il
 conseguimento  di  un  diploma  di  specializzazione  necessario  per
 l'ammissione in servizio;
      che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata, limitando il
 riconoscimento del diritto al  riscatto  dei  periodi  corrispondenti
 alla  frequenza  di corsi alla sola ipotesi in cui si tratti di studi
 universitati o post-universitari di perfezionamento, da' luogo ad una
 ingiustificata  disparita' di trattamento nei confronti dei corsi per
 l'ammissione ai quali  sia  richiesto  il  diploma  di  scuola  media
 superiore,  in  contrasto  con  la  ratio della legge, che correla il
 riscatto al periodo di studio successivo  all'istruzione  secondaria,
 ritenuto    indispensabile    per   la   preparazione   professionale
 dell'impiegato;
    Considerato  che le situazioni poste a confronto non sono omogenee
 e  che,  pertanto,  la  considerata  diversita'  di  disciplina   non
 costituisce irragionevole disparita' di trattamento;
      che,   invero,   in   relazione   alla  diversita'  degli  studi
 universitari o post-universitari rispetto a quelli cui  si  riferisce
 l'ordinanza   di   rimessione,   ben  puo'  giustificarsi  la  scelta
 discrezionale, operata dal legislatore, di limitare  la  facolta'  di
 riscatto soltanto ai primi;
     che,  del  resto,  la  Corte ha piu' volte affermato il principio
 secondo cui le disposizioni legislative che contengono agevolazioni e
 benefici  di  qualsiasi  specie hanno palese carattere derogatorio, e
 costituiscono il frutto di scelte del legislatore, al quale  soltanto
 spetta di valutare e decidere in ordine all' an, al quantum e ad ogni
 altra modalita' e condizione afferente alla determinazione  di  dette
 agevolazioni;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;