ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, secondo
 comma,  del  r.d.l.  30  dicembre  1937,  n.  2411  (Trattamento   di
 quiescenza   spettante  agli  ufficiali  ed  ai  sottufficiali  delle
 categorie in congedo, richiamati alle armi in caso  di  guerra  o  di
 mobilitazione),  convertito  nella  legge  17  maggio  1938,  n. 886,
 dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 giugno 1961, n. 550 (Norme
 modificative  ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla
 valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi  resi
 dai   militari  delle  categorie  in  congedo  delle  forze  armate),
 dell'art. 1 della legge 22 giugno 1954,  n.  523  (Ricongiunzione  ai
 fini  del  trattamento  di  quiescenza e della buonuscita dei servizi
 resi  allo  Stato  con  quelli  prestati  presso  gli  enti  locali),
 dell'art.  113 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del
 testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei  dipendenti
 civili  e militari dello Stato), e dell'art.  67, lett. f, del r.d. 3
 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della  Cassa  di  previdenza  per  le
 pensioni  agli  impiegati  degli Enti locali), promossi con ordinanze
 emesse il 16 novembre 1972 e il 5 novembre 1980 dalla Corte dei Conti
 -  Sezione  III  giurisdizionale  -  sui  ricorsi  proposti  da Ricci
 Ricciotti Pietro e da Sabena Irene, iscritte al n.  78  del  registro
 ordinanze  1981  e al n. 196 del registro ordinanze 1983 e pubblicate
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 111 dell'anno 1981 e  n.
 225 dell'anno 1983;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che, con ordinanza del 16 novembre 1972 (R.O. n. 78/81),
 la Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale, nel giudizio  proposto
 da  Ricci  Ricciotti  Pietro,  diretto ad ottenere la valutazione, ai
 fini  della  pensione,  del  servizio  prestato  come  ufficiale   di
 complemento,  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 30 dicembre 1937, n. 2411, conv.
 in  legge  17 maggio 1938, n. 886, nella parte in cui dispone che non
 sono utili, ai fini suddetti, i servizi  resi  a  domanda  o  con  il
 consenso degli interessati e, in ogni caso, quelli non obbligatori ai
 sensi delle leggi sullo stato degli ufficiali, salvo che si tratti di
 servizi  prestati volontariamente presso unita' mobilitate in caso di
 guerra  dichiarata  o  di  mobilitazione  sia   pure   parziale,   in
 riferimento  all'art. 36 Cost., che sancisce il diritto alla pensione
 quale retribuzione differita;
      che,   in  via  subordinata,  lo  stesso  giudice  ha  sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo  comma,
 della  legge 27 giugno 1961, n. 550, in riferimento all'art. 3 Cost.,
 per  la  disparita'  di  trattamento  che  si  crea  tra  gli  stessi
 dipendenti  statali,  secondo  che cessino dall'impiego come civili o
 come militari;
      che,  con  ordinanza  del  5  novembre 1980 (R.O. n. 196/83), la
 stessa Corte dei Conti, nel giudizio promosso da Irene  Sabena  quale
 vedova  di  Riva Giacomo, dipendente comunale, diretto ad ottenere la
 computabilita' nel servizio utile ai fini della pensione del servizio
 militare  prestato  dal  de  cuius  e non riscattato dallo stesso, ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, legge
 22  giugno  1954, n. 523, e art. 113, t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092,
 in quanto non prevedono la ricongiunzione, a carico dello  Stato,  di
 tutti  i  servizi  dei  militari  non di carriera con quelli resi con
 iscrizione alla Cassa di previdenza amministrata  dal  Ministero  del
 Tesoro, nonche' dell'art. 67, lett. f, r.d. 3 marzo 1938, n. 680, che
 dispone il riscatto oneroso  dei  servizi  medesimi,  in  riferimento
 all'art.   36   Cost.,  che  riconosce  alla  pensione  carattere  di
 retribuzione differita, e all'art. 3  Cost.,  per  la  disparita'  di
 trattamento  che si verifica in danno del personale militare rispetto
 agli altri lavoratori;
      che  nel  giudizio  si e' costituita l'Avvocatura Generale dello
 Stato in rappresentanza del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
 che ha concluso per la infondatezza della questione;
      che  i  due  giudizi,  siccome propongono questioni strettamente
 connesse, possono essere riuniti e decisi con un'unica ordinanza;
    Considerato  che  e'  rimessa  alla discrezione del legislatore la
 determinazione delle modalita' e dei tempi del  ricongiungimento,  ai
 fini  della  pensione, di periodi di servizio prestato presso enti ed
 amministrazioni diversi,  specie  se  importa  aggravi  di  bilancio,
 perche'   alcuni   di   essi  risultano  essere  privi  di  copertura
 previdenziale;
      che  tra  queste  modalita'  e'  da  ricomprendersi  il previsto
 riscatto a cura dello stesso interessato;
      che  spetta  anche  allo  stesso  legislatore  la  parificazione
 graduale delle varie situazioni che si verificano per  i  lavoratori,
 il  che  e'  avvenuto  a  mezzo di varie disposizioni succedutesi nel
 tempo, e che siffatta gradualita' e' tanto  piu'  ragionevole  quanto
 piu'  gli interventi perequativi comportano rilevanti oneri economici
 per lo Stato;
      che gli oneri imposti dal legislatore a determinate categorie di
 lavoratori (per es. riscatto del servizio militare) non contrasta con
 il principio costituzionale della corrispondenza della pensione quale
 retribuzione differita e proporzionata alla qualita' ed alla quantita
 di lavoro;
      che,   pertanto,  le  questioni  sollevate  sono  manifestamente
 inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;