ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 40, quinto
 comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento  della  Cassa  di
 previdenza  per  le  pensioni agli impiegati degli enti locali), e 8,
 ultimo comma, della legge 11 aprile 1955, n. 379  (Miglioramenti  dei
 trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti
 di previdenza presso il Ministero  del  Tesoro),  in  relazione  agli
 artt.  184,  terzo  comma, e 248, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre
 1973,  n.  1092  (Approvazione  del  testo  unico  delle  norme   sul
 trattamento  di  quiescenza  dei  dipendenti  civili e militari dello
 Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1979 dalla  Corte
 dei  Conti  -  Sez.   III  giurisdizionale  - sul ricorso proposto da
 Quadrio Alma, iscritta al  n.  104  del  registro  ordinanze  1981  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137 dell'anno
 1981;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 12 gennaio
 1979, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost. ed  in  relazione
 agli  artt.  184,  terzo  comma,  e  248,  terzo  comma del d.P.R. 29
 dicembre 1973, n.  1092,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  40, quinto comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, e 8,
 u.c., della legge 11 aprile 1955, n. 379;
      che  dette norme vengono censurate nella parte in cui dispongono
 che la domanda per  il  conseguimento  della  pensione  indiretta  di
 privilegio,  da  parte  della  vedova  del  dipendente  iscritto alla
 C.P.D.E.L. o degli altri superstiti  che  ne  abbiano  diritto,  deve
 essere  presentata  nel  termine  perentorio  di tre anni dalla morte
 dell'iscritto medesimo;
      che,   ad  avviso  del  giudice  remittente,  tale  disposizione
 determina disparita' di trattamento in danno delle suddette categorie
 di  soggetti,  rispetto  agli  aventi  causa dei dipendenti statali e
 delle FF.SS., per i quali ultimi  il  termine  di  decadenza  per  la
 presentazione di analoga domanda e' fissato in cinque anni (artt. 184
 e 248 del d.P.R. n. 1092 del 1973);
    Considerato  che  questa  Corte  (v.  sent.  n. 26/80) ha in varie
 occasioni espresso il principio per cui, tra i dipendenti statali,  i
 cui  trattamenti  di  quiescenza sono direttamente amministrati dallo
 Stato, e quei dipendenti pubblici il cui fondo pensioni e' gestito da
 apposite  Casse amministrate dagli Istituti di previdenza nell'ambito
 del Ministero del Tesoro non sussiste, sia  riguardo  al  trattamento
 economico   in   attivita'  di  servizio,  sia  riguardo  al  sistema
 contributivo preordinato al trattamento di quiescenza, quella parita'
 di  situazioni  che  e'  il  presupposto  per  la  valutazione  della
 legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., di  una
 diversita' di disciplina;
      che   conseguentemente,  attesa  la  diversita'  dei  rispettivi
 ordinamenti previdenziali, non sussiste omogeneita'  delle  posizioni
 poste a confronto dal giudice a quo;
      che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;