ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 169 del d.P.R.
 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di
 quiescenza  degli  impiegati civili e militari dello Stato), promosso
 con ordinanza emessa il 25 marzo 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. IV
 giurisdizionale  -  sul ricorso proposto da D'Amore Antonio, iscritta
 al n. 232 del registro ordinanze 1982  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  la  Corte dei Conti, con ordinanza in data 25 marzo
 1980, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul
 trattamento di quiescenza degli impiegati  civili  e  militari  dello
 Stato),  nella  parte  relativa alla declaratoria di inammissibilita'
 della domanda di trattamento privilegiato ordinario per le "lesioni";
      che,   secondo   il  giudice  remittente,  la  norma  denunciata
 contrasterebbe  con   il   principio   posto   dall'art.   76   della
 Costituzione,  in  quanto il Governo avrebbe superato il limite della
 delega legislativa ad esso conferita dall'art. 6, terzo comma,  della
 legge 28 ottobre 1970, n. 775;
      che,  in  particolare,  la presunta violazione della delega - in
 base alla quale il Governo avrebbe dovuto  provvedere  alla  raccolta
 delle  disposizioni  in  vigore  in testi unici - viene ravvisata nel
 fatto che l'art. 169 del d.P.R. 1092/1973 impone lo stesso termine di
 cinque anni per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio,
 sia che si tratti di "infermita'", sia che si  tratti  di  "lesioni",
 laddove    la    corrispondente   norma   del   decreto   legislativo
 luogotenenziale 1› maggio 1916, n.  497  (art.  9),  prevedeva  detto
 termine soltanto per le "infermita'";
      che,  in  tal  senso,  il Governo ha introdotto la decadenza del
 diritto alla pensione anche per  le  "lesioni",  non  prevista  dalle
 precedenti  disposizioni,  incidendo  in modo restrittivo nella sfera
 dei diritti dei pubblici dipendenti;
    Considerato   che   la   menzionata   norma  delegante  attribuiva
 espressamente al Governo il potere di apportare alle disposizioni  in
 vigore  "le  modifiche  e  le  integrazioni  necessarie  per  il loro
 coordinamento e ammodernamento...";
      che, con la norma censurata, il legislatore ha modificato l'art.
 9  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  n.   497   del   1916,
 integrandolo con la previsione delle "lesioni" accanto a quella delle
 "infermita'", gia' contenuta nel predetto testo normativo;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;