ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1980 dalla Corte dei Conti - Sez. IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da D'Amore Antonio, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 25 marzo 1980, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello Stato), nella parte relativa alla declaratoria di inammissibilita' della domanda di trattamento privilegiato ordinario per le "lesioni"; che, secondo il giudice remittente, la norma denunciata contrasterebbe con il principio posto dall'art. 76 della Costituzione, in quanto il Governo avrebbe superato il limite della delega legislativa ad esso conferita dall'art. 6, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775; che, in particolare, la presunta violazione della delega - in base alla quale il Governo avrebbe dovuto provvedere alla raccolta delle disposizioni in vigore in testi unici - viene ravvisata nel fatto che l'art. 169 del d.P.R. 1092/1973 impone lo stesso termine di cinque anni per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, sia che si tratti di "infermita'", sia che si tratti di "lesioni", laddove la corrispondente norma del decreto legislativo luogotenenziale 1 maggio 1916, n. 497 (art. 9), prevedeva detto termine soltanto per le "infermita'"; che, in tal senso, il Governo ha introdotto la decadenza del diritto alla pensione anche per le "lesioni", non prevista dalle precedenti disposizioni, incidendo in modo restrittivo nella sfera dei diritti dei pubblici dipendenti; Considerato che la menzionata norma delegante attribuiva espressamente al Governo il potere di apportare alle disposizioni in vigore "le modifiche e le integrazioni necessarie per il loro coordinamento e ammodernamento..."; che, con la norma censurata, il legislatore ha modificato l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale n. 497 del 1916, integrandolo con la previsione delle "lesioni" accanto a quella delle "infermita'", gia' contenuta nel predetto testo normativo; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;