ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei  dipendenti  civili  dello
 Stato  ed  Enti  pubblici ex combattenti ed assimilati), promosso con
 ordinanza emessa il 12 dicembre 1983 dalla Corte dei Conti - Sez. III
 giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Lupica Francesco ed
 altro, iscritta al n. 976 del registro ordinanze  1984  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19- bis dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 12 dicembre
 1983   ha   sollevato   questione   incidentale    di    legittimita'
 costituzionale  dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, nella
 parte in cui, in violazione dell'art. 3 Cost., non prevede un sistema
 di applicazione dei benefici da esso recati anche nei confronti degli
 ex combattenti che,  come  gli  ufficiali  giudiziari,  fruiscano  di
 pensioni liquidate con sistema tabellare;
      che la violazione del principio di eguaglianza viene prospettata
 dal giudice a quo sotto un duplice profilo: sottolineando, cioe', sia
 la  disparita' di trattamento tra gli ufficiali giudiziari e le altre
 categorie di pubblici dipendenti (essendo soltanto  i  primi  esclusi
 dall'applicabilita'  dei benefici previsti dalla norma censurata, per
 la ragione  tecnica  derivante  dall'impossibilita'  di  calcolo  dei
 benefici stessi in un sistema pensionistico di tipo tabellare, vale a
 dire tale che, per la liquidazione del relativo trattamento,  implica
 il  riferimento  ad  apposite  tabelle  che  tengono  conto  soltanto
 dell'anzianita' maturata e non anche della retribuzione in  godimento
 al momento del collocamento a riposo), sia l'arbitraria equiparazione
 che, limitatamente alla non operativita' della medesima norma,  viene
 a  prodursi  fra  ufficiali  giudiziari  ex  combattenti ed ufficiali
 giudiziari che non possano vantare siffatta qualita';
    Considerato    che    proprio    le    riconosciute   peculiarita'
 dell'ordinamento pensionistico degli ufficiali giudiziari  (v.  leggi
 nn.  586/75 e 167/81) escludono la possibilita' di istituire un utile
 raffronto,  ai  fini  della  verifica  di  conformita'  della   norma
 censurata   al   principio  costituzionale  di  eguaglianza,  fra  la
 posizione di costoro e quella di  altri  dipendenti  statali  il  cui
 trattamento  pensionistico  viene  determinato  in  base  al  duplice
 parametro dell'anzianita' maturata e dell'entita' della  retribuzione
 fruita  al  momento  del collocamento a riposo: cio' conformemente al
 principio, ripetutamente espresso  da  questa  Corte,  che,  appunto,
 esclude   la  possibilita'  di  raffronti  siffatti  fra  ordinamenti
 previdenziali eterogenei (v. sentt. nn. 26/80, 92/75 e 30/76);
     che, d'altra parte, riconosciuta per tali ragioni la legittimita'
 dell'esclusione del particolare beneficio de quo nei confronti  della
 categoria  degli  ufficiali  giudiziari,  diviene  ultronea qualsiasi
 questione di pretesa arbitraria parificazione,  nell'ambito  di  tale
 categoria  di  dipendenti pubblici, fra coloro che possono vantare la
 qualita'  (utile  in  altro  ordinamento)  per  la  concessione   del
 beneficio   medesimo   e   coloro  che,  invece,  tale  qualita'  non
 posseggano;
      che, pertanto, la questione si palesa manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;