ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 20 e tabella D
 allegata della legge 27 dicembre 1983, n. 730  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
 finanziaria 1984) e dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n.  41
 (Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
 dello Stato - legge  finanziaria  1986),  promossi  con  le  seguenti
 ordinanze:
    1)  ordinanza  emessa  il  5  novembre  1984  dal  T.A.R.  per  il
 Friuli-Venezia Giulia sul ricorso  proposto  da  Carchio  Gian  Paolo
 contro  il  Ministero  di Grazia e Giustizia ed altro, iscritta al n.
 547 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 297- bis dell'anno 1985;
    2)  ordinanza  emessa  il  4 agosto 1986 dal Pretore di Modena nel
 procedimento civile vertente tra Fornaciari Carlo e l'INPS,  iscritta
 al  n.  81  del  registro  ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 14,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1987;
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'INPS  nonche'  gli  atti  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto   che   il   Tribunale   Amministrativo   Regionale   del
 Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza in data 5 dicembre 1984 (R.O. n.
 547/85),  ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost.,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge  27
 dicembre  1983,  n.  730,  nella parte in cui dispone che le quote di
 aggiunta di famiglia, nonche' ogni  altro  trattamento  di  famiglia,
 comunque  denominato,  cessano  di essere corrisposti, ad iniziare da
 quelli di importo piu' elevato, in relazione al reddito familiare  ed
 al  numero  delle  persone  a  carico  dei soggetti percettori (nella
 specie, dipendenti dello Stato), secondo la tabella D  allegata  alla
 predetta legge;
      che  il Pretore di Modena, con ordinanza emessa il 4 agosto 1986
 (R.O. n. 81/87), ha sollevato: a) in  via  principale,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dello stesso art. 20 della legge n. 730
 del 1983 e della tabella D ad  essa  annessa,  nonche'  dell'art.  23
 della  legge  28 febbraio 1986, n. 41, in quanto, in violazione degli
 artt. 3, primo comma, 29, primo comma, 31, primo comma, e  36,  primo
 comma,  Cost.,  condizionano  a  determinati  redditi  familiari,  in
 relazione al numero delle persone a carico dei  soggetti  percettori,
 ed anche indipendentemente da tale numero (art. 23, quarto comma), la
 corresponsione degli assegni familiari di cui  al  d.P.R.  30  maggio
 1955, n. 797, come di ogni altro trattamento per carichi di famiglia;
 b) in subordine, questione di legittimita' costituzionale di entrambe
 le norme teste' citate, nella parte in cui, in violazione degli artt.
 3, primo comma, 29, primo comma, 36,  primo  comma,  e  53,  primo  e
 secondo   comma,   Cost.,  nel  condizionare  a  determinati  redditi
 familiari, in relazione al numero delle persone a carico dei soggetti
 percettori   ed   anche   indipendentemente   da   tale   numero,  la
 corresponsione degli assegni suddetti, determinano i redditi  stessi,
 con  riguardo all'importo assoggettabile ad imposta sul reddito delle
 persone fisiche e non,  invece,  a  quello  minore  risultante  dalla
 detrazione  dal  primo  dell'importo pagato (o comunque dovuto a tale
 titolo da colui o da coloro i cui redditi concorrono alla  formazione
 di quello familiare complessivo);
      che il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia ha rilevato che, essendo
 l'aggiunta di famiglia di cui al D.C.P.S. 27 novembre 1947, n.  1331,
 e successive modifiche, collegata al carico familiare del lavoratore,
 la sua soppressione, anche se solo in alcuni casi, implica violazione
 dell'art.   3   Cost.:   infatti,  la  stessa  retribuzione  verrebbe
 attribuita ai lavoratori sia con carichi di famiglia che senza, cosi'
 prevedendosi   eguale  trattamento  pur  in  presenza  di  situazioni
 diverse; resterebbero, inoltre, violati  gli  artt.  29  e  31  Cost.
 poiche'  le  norme censurate limiterebbero i diritti della famiglia e
 non ne agevolerebbero la formazione;
      che  il  Pretore  di  Modena  ha  rilevato che il dipendente con
 carichi di famiglia, ma con reddito (proprio o  familiare)  superiore
 ai  limiti  fissati dalle leggi in questione, non ha diritto ad alcun
 emolumento che lo sovvenga in ordine alle maggiori  spese  incontrate
 per  il  mantenimento  della  famiglia: cio' che violerebbe l'art. 31
 Cost., rendendo irrilevante, ai fini del trattamento economico, avere
 o non carichi di famiglia; lo stesso art. 31 nonche' l'art. 29 Cost.,
 disconoscendosi  i  diritti  della  famiglia   e   non   agevolandosi
 l'adempimento  dei  doveri  familiari; l'art. 36 Cost., risultando la
 retribuzione inadeguata alle esigenze familiari; ed,  infine,  l'art.
 53  Cost.  perche'  la  mancata  considerazione  dell'imposta  dovuta
 implica un peggior trattamento per  le  famiglie  monoreddito,  nelle
 quali  l'imposta pagata risulta maggiore che non nelle famiglie nelle
 quali il reddito sia diviso tra piu' titolari;
    Considerato  che  gli  assegni  familiari o l'aggiunta di famiglia
 rappresentano non tanto una parte dello stipendio o  salario,  quanto
 un'ulteriore erogazione a carattere assistenziale e sociale destinata
 alle necessita' familiari;
      che,  nel  caso  di  redditi  superiori  ad  un certo limite, il
 legislatore ha discrezionalmente valutato gia' sufficienti i  redditi
 medesimi  al soddisfacimento delle esigenze personali e familiari dei
 lavoratori ed ha conseguentemente  ravvisato  la  non  necessita'  di
 un'ulteriore prestazione a carattere assistenziale;
      che  sembra  impropriamente  richiamato  l'art.  29  Cost.  che,
 riguardando  i  diritti  della  famiglia  quale  societa'   naturale,
 concerne l'ambito delle norme che favoriscono il ricongiungimento dei
 lavoratori, la successione dei familiari nei rapporti di locazione  e
 simili;
      che  non  sembra  ipotizzabile  un contrasto con l'art. 31 Cost.
 poiche' l'assegno familiare (nei casi in cui  i  livelli  di  reddito
 siano  discrezionalmente  valutati  dal  legislatore come inidonei al
 soddisfacimento delle esigenze familiari)  e'  destinato  appunto  ad
 agevolare l'adempimento dei doveri familiari;
      che   il   riferimento   all'art.  36  Cost.  appare  improprio,
 considerata la natura  non  propriamente  retributiva  degli  assegni
 familiari;
      che,  quanto  al  richiamo  all'art. 53 Cost., va rilevato che i
 limiti di reddito,  presi  in  considerazione  per  stabilire  se  le
 condizioni  economiche  familiari siano tali o non da giustificare il
 suddetto intervento integrativo di natura sociale, non possono essere
 stabiliti  se  non  con  riferimento  ai  redditi  stessi e non anche
 all'importo che  di  essi  residua  dopo  l'adempimento  di  obblighi
 imposti  da  norme  aventi  finalita'  e  natura  del  tutto estranee
 all'ambito della normativa censurata;
      che,  pertanto,  le  esaminate questioni appaiono manifestamente
 infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;