ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 650, primo
 comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza  emessa
 l'8  aprile 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla
 S.n.c. Fespa di Spelta Carlo ed altro contro Heel Federico,  iscritta
 al  n.  825  del  registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  5,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  la  Corte  di  cassazione  ha  sollevato  questione
 incidentale di legittimita' costituzionale del primo comma  dell'art.
 650  c.p.c.,  quale  risulta  a  seguito  della  sentenza della Corte
 costituzionale n. 120 del 1976, nella parte in cui  non  prevede  che
 possa  spiegarsi  opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ove questa
 sia stata notificata all'opposto dopo lo scadere del termine di venti
 giorni   a   causa   della  negligenza  o  comunque  dell'impedimento
 dell'ufficiale notificatore, tempestivamente adito dalla  parte,  per
 preteso contrasto con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo
 comma, della Costituzione;
    Considerato  che,  a  prescindere  dalla  validita'  delle ragioni
 addotte a sostegno della non manifesta infondatezza della  questione,
 emerge  evidente  la  necessita'  di operare, in caso di accoglimento
 della prospettata questione, una profonda modificazione  sulla  norma
 impugnata,  tale  da rendere compatibile la ragionevole perentorieta'
 del termine ivi previsto con la necessita' di salvaguardare i diritti
 di difesa dell'opponente che risultassero in ipotesi lesi;
      che  una  siffatta operazione comporterebbe una attivita' che e'
 da ascriversi esclusivamente al legislatore,  sicche'  la  stessa  e'
 preclusa a questa Corte;
      che  pertanto  la  proposta  questione  deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;