ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 11 del d.l. 6
 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente
 della  Repubblica  di attuazione degli accordi contrattuali triennali
 relativi al personale civile  dei  Ministeri  e  dell'Amministrazione
 autonoma  dei monopoli di Stato, nonche' concessione di miglioramenti
 economici   al   personale   civile   e   militare   escluso    dalla
 contrattazione),  convertito,  con  modificazioni,  in legge 6 agosto
 1981, n. 432, promosso con ordinanza emessa il 22  gennaio  1986  dal
 T.A.R.  per l'Emilia Romagna - Sede di Bologna - sul ricorso proposto
 da Amorosa Michele  ed  altri  contro  il  Ministero  della  Pubblica
 Istruzione ed altra, iscritta al n. 182 del registro ordinanze 1987 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  22,  prima
 serie speciale, dell'anno 1987;
    Visti  l'atto  di costituzione di Amorosa Michele ed altri nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  Amministrativo Regionale dell'Emilia
 Romagna, con ordinanza del 22 gennaio 1986 (pervenuta alla Corte il 9
 aprile  1987), ha denunciato - per sospetto contrasto con gli artt. 3
 e 36 Cost. - l'art. 11 della l. 6 agosto 1981, n. 432 (di conversione
 del  d.l.  n.  283  del  1981,  concernente copertura finanziaria del
 d.P.R. di attuazione degli accordi triennali  relativi  al  personale
 civile  dei  Ministeri),  nella  parte  in  cui esclude che l'assegno
 personale pensionabile del 15%, ivi previsto in favore dei  dirigenti
 delle  Amministrazioni  dello  Stato,  sia  estensibile ai professori
 universitari (dell'ultima classe di stipendio);
      che,  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte, si sono costituite le
 parti private ed e' altresi' intervenuto il Presidente del  Consiglio
 dei ministri;
    Considerato   che,  a  fondamento  della  sollevata  questione  di
 legittimita', il giudice a quo richiama la precedente sentenza  della
 Corte  n.  219  del 1975, che ha riconosciuto alle due categorie, dei
 dirigenti e dei docenti universitari, una identica  potenzialita'  di
 sviluppo di carriera sfociante nel medesimo tetto retributivo;
      che, peraltro, la stessa indicata decisione ha pure precisato (e
 la successiva sentenza n. 80 del 1987 ha poi ribadito) che, entro  il
 limite  indicato,  resta,  comunque, "riservata alla discrezionalita'
 del legislatore la ristrutturazione  delle  carriere  dei  funzionari
 direttivi  e  degli  stessi  docenti  universitari",  per  cui non e'
 necessario che ogni singolo provvedimento destinato  agli  uni  debba
 essere esteso anche agli altri;
      che,  nell'ambito  appunto  di  tale discrezionalita' (di cui il
 legislatore gia' si e' avvalso  per  ristrutturare  la  carriera  dei
 professori  universitari  con  il d.P.R. n. 382 del 1980 e successivi
 provvedimenti) certamente si colloca anche l'intervento  operato  con
 la  norma impugnata, nella logica di corresponsione di un acconto sui
 futuri  miglioramenti  derivanti  dall'attuando  parallelo  riassetto
 della dirigenza;
      che,  comunque,  anche  per  la durata temporale della fruizione
 dell'assegno in parola  non  puo'  dirsi  introdotta  alcuna  stabile
 differenziazione  fra  il  trattamento  economico dei dirigenti e dei
 docenti universitari;
      che, pertanto, l'odierna questione e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.