ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 49 della legge
 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti  pensionistici  e
 norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa
 il 20 gennaio 1987 dal Tribunale di Savona  nel  procedimento  civile
 vertente  tra Valvasura Umberto contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 267
 del registro ordinanze 1987 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visti   gli   atti   di   costituzione   di  Valvasura  Umberto  e
 dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente   del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  20  gennaio  1987,  il
 Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  Cost.,
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 49, l. 30 aprile
 1969, n. 153, nella parte in cui non considera utile,  ai  fini  "del
 diritto   e   della   determinazione   della  misura  della  pensione
 dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per  la  invalidita',  la
 vecchiaia  ed  i  superstiti", il servizio militare obbligatoriamente
 prestato nella sedicente Repubblica Sociale Italiana;
      che  il  giudice a quo sostanzialmente correla i propri dubbi di
 incostituzionalita'  al  rilievo  agli  stessi  fini  conferito   dal
 legislatore al servizio militare prestato nelle forze armate tedesche
 dagli altoatesini e dai residenti in alcune zone mistilingue;
      che  nel  giudizio  si  e' costituito l'Istituto Nazionale della
 Previdenza Sociale, il quale  si  e'  rimesso  alla  decisione  della
 Corte,  ed  e'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei ministri
 tramite  l'Avvocatura  generale  dello   Stato,   instando   per   la
 declaratoria   di   inammissibilita'   o,   in  via  subordinata,  di
 infondatezza della sollevata questione;
    Considerato   che   le  situazioni  poste  a  raffronto  non  sono
 obiettivamente omogenee, e che non puo' nemmeno censurarsi la scelta,
 operata dal legislatore in base a discrezionali valutazioni di ordine
 storico e politico, di non assimilare, ai fini della concessione  del
 beneficio  della contribuzione figurativa, il servizio in questione a
 quello invece prestato nelle forze armate di uno Stato straniero;
    Visti  gli  artt.  26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;