ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1987 dal Tribunale di Savona nel procedimento civile vertente tra Valvasura Umberto contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti di costituzione di Valvasura Umberto e dell'I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 gennaio 1987, il Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49, l. 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non considera utile, ai fini "del diritto e della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti", il servizio militare obbligatoriamente prestato nella sedicente Repubblica Sociale Italiana; che il giudice a quo sostanzialmente correla i propri dubbi di incostituzionalita' al rilievo agli stessi fini conferito dal legislatore al servizio militare prestato nelle forze armate tedesche dagli altoatesini e dai residenti in alcune zone mistilingue; che nel giudizio si e' costituito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il quale si e' rimesso alla decisione della Corte, ed e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri tramite l'Avvocatura generale dello Stato, instando per la declaratoria di inammissibilita' o, in via subordinata, di infondatezza della sollevata questione; Considerato che le situazioni poste a raffronto non sono obiettivamente omogenee, e che non puo' nemmeno censurarsi la scelta, operata dal legislatore in base a discrezionali valutazioni di ordine storico e politico, di non assimilare, ai fini della concessione del beneficio della contribuzione figurativa, il servizio in questione a quello invece prestato nelle forze armate di uno Stato straniero; Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;