ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 10, quinto
 comma, del  d.P.R.  30  giugno  1965,  n.  1124  (Testo  unico  delle
 disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il  20  maggio
 1987  dal  Tribunale  di  Torino nel procedimento civile vertente tra
 Scivoli Salvatore e la S.p.a Officine Viberti, iscritta al n. 386 del
 registro  ordinanze  1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visti  gli atti di costituzione di Scivoli Salvatore e della S.p.a
 Officine Viberti nonche' l'atto  di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe,
 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24  Cost.,  questione  di
 legittimita'  dell'art.  10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,
 n. 1124 (T.U.  delle  disposizioni  per  l'assicurazione  contro  gli
 infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali), "laddove non
 dispone che il termine  triennale  di  decadenza  -  per  l'esercizio
 dell'azione  di responsabilita' civile - inizi a decorrere dalla data
 in cui la sentenza penale - di non doversi procedere  per  morte  del
 reo  o  per amnistia - sia nota alla parte interessata", in luogo che
 dal giorno di pubblicazione della sentenza stessa;
      che,  nel  giudizio  innanzi  alla  Corte, si sono costituite le
 parti del processo di merito ed e' altresi' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei ministri;
    Considerato  che  il giudice a quo dubita, in particolare, che sia
 leso, dalla norma denunciata, il diritto di difesa della parte civile
 (in quanto) non avente diritto (alla impugnazione e conseguentemente)
 alla notificazione della sentenza istruttoria di proscioglimento;
      che,  peraltro,  questa  Corte  ha gia' avuto modo di affermare,
 nell'escludere l'illegittimita' di analogo  contesto  normativo,  che
 non  puo'  dirsi  violato  l'art. 24 Cost., per il fatto che la parte
 lesa (al fine della cognizione del  dies  a  quo  di  decorrenza  del
 termine  decadenziale  per l'esercizio dell'azione di danno da reato)
 sia gravata dell'onere di "seguire il corso del processo  penale  che
 si  inizia  al  riguardo  del  fatto  lesivo",  considerata  anche la
 congruita' del termine (nella specie triennale) entro cui il suddetto
 onere va assolto (cfr. sent. 1972, n. 116);
      che,  d'altra  parte, l'intervento della Corte - nella direzione
 richiesta (che non mette in discussione la non obbligatorieta'  della
 notifica,  ma  postula  l'esigenza  di  una conoscenza di fatto della
 sentenza istruttoria) - renderebbe meramente eventuale il decorso del
 termine  sub art. 10 cit., aprendo le porte ad una sorta di azione in
 perpetuo, contro la fondamentale esigenza di  certezza  dei  rapporti
 giuridici;
      che,  pertanto,  la  sollevata  questione  appare manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.