ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 8
 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione  all'esercizio
 delle  professioni),  come  sostituito  dall'art.  1  della  legge 31
 dicembre 1962, n. 1866 (Modifiche all'art. 5 della legge  8  dicembre
 1956,  n.  1378), promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1987 dal
 Pretore  di  Napoli  nel  procedimento  civile  vertente  tra   Amato
 Salvatore  e  il  Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 544
 del registro ordinanze 1987 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visti  l'atto di costituzione di Amato Salvatore nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  23 marzo 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che, con ordinanza in data 27 giugno 1987, il Pretore di
 Napoli   ha   sollevato   questione   incidentale   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come
 sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n.  1866,  nella
 parte  in  cui,  per  i  componenti  delle  commissioni  di esami per
 l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale,
 non si prevede lo stesso compenso di quello previsto per i componenti
 delle commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio di  altre
 professioni;  e  cio'  per  preteso  contrasto con gli artt. 3, primo
 comma, 33, quinto comma e 36, primo comma, della Costituzione;
      che,  a parte la diversita' delle prestazioni rese nelle diverse
 commissioni  di  esame  di  abilitazione  all'esercizio  delle  varie
 professioni,  la  valutazione degli apporti dei componenti e' rimessa
 alla discrezionalita' del legislatore, che rimane  insindacabile  nel
 giudizio di costituzionalita' siccome non degrada in arbitrio;
      che,  per  quanto la censura riferita all'art. 33, quinto comma,
 Cost., anzitutto manca in modo assoluto una specifica motivazione sul
 punto  ed,  inoltre,  non e' dato vedere altrimenti il modo in cui la
 norma  costituzionale  invocata   possa   risultare   violata   dalla
 determinazione  dell'entita'  del  compenso  spettante  ai componenti
 delle commissioni per  gli  esami  per  l'abilitazione  all'esercizio
 professionale;
      che  non  sussiste  la  lamentata violazione dell'art. 36, primo
 comma,  Cost.,  in  quanto  il  compenso  spettante   ai   componenti
 costituisce  solo  una  parte  accessoria della complessiva posizione
 reddituale di tali soggetti, dato il carattere episodico, eventuale e
 temporalmente limitato, della prestazione retribuita;
      che,   conseguentemente,   la  proposta  questione  deve  essere
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;