ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 55 del d.P.R.
 26 ottobre  1972,  n.  634  (Disciplina  dell'imposta  di  registro),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il 27 maggio 1987 dalla Commissione
 tributaria di  primo  grado  di  Macerata  sul  ricorso  proposto  da
 Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro di Tolentino,
 iscritta al n. 531 del registro ordinanze  1987  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  43, prima serie speciale,
 dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  emessa  il  27  maggio  1987  dalla
 Commissione tributaria  di  primo  grado  di  Macerata,  sul  ricorso
 proposto  da  Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro
 di  Tolentino,  e'  stata   sollevata   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina
 dell'imposta di registro), nella parte in  cui,  "pur  prevedendo  la
 solidarieta'  passiva quanto all'imposta di registro, non consente al
 coobbligato che non sia insorto avverso l'accertamento  di  rettifica
 pur  a  lui  notificato,  di  avvalersi del giudicato piu' favorevole
 formatosi in capo al condebitore che  abbia  esperito  gli  opportuni
 mezzi di impugnazione", per contrasto con gli artt. 53 e 97 Cost.;
    Considerato    che   la   questione   si   appalesa   in   termini
 sostanzialmente analoghi ad altra (pure coinvolgente l'art. 55 d.P.R.
 26  ottobre  1972  n.  634) gia' dichiarata manifestamente infondata:
 l'applicabilita' all'obbligazione solidale tributaria dei principi di
 cui all'art. 1306, secondo comma, c.c. priva l'impugnata normativa di
 censure d'incostituzionalita' nei termini prospettati  (ord.  n.  544
 del 1987);
      che,  non  sussistendo  ragioni  idonee a modificare quanto gia'
 deciso, va dichiarata la manifesta infondatezza anche della  presente
 questione;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n.87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;