ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con n. 6 ordinanze emesse il 9 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di II grado di Milano sui ricorsi proposti da Beretta Gianfranco, Giudice Antonio ed altri e Cappelli Alberto contro l'ufficio II.DD. di Milano e dell'ufficio II.DD. di Milano contro Motta Giovanni, Scovena Roberto e Fabbricotti Giovanni, rispettivamente iscritte ai nn. 562, 563, 564, 565, 566 e 640 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 47, prima serie speciale dell'anno 1987; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con sei ordinanze, aventi medesimo contenuto, emesse il 9 maggio 1986, la Commissione tributaria di secondo grado di Milano ha sollevato, per contrasto con l'art. 3 Cost., questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui determina la durata di pendenza del rapporto tributario in modo - si assume - ingiustificatamente maggiore per l'Amministrazione finanziaria (cinque anni) rispetto al contribuente (sessanta giorni ex art.16 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636; 18 mesi ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602); che i giudizi a quibus vertono tutti sulle istanze di rimborso (effettuate da contribuenti) dell'ILOR sul reddito di lavoro autonomo soddisfatta relativamente agli anni 1974 - 1979; e tanto a seguito della sentenza di questa Corte n. 42 del 1980 che ha pronunciato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4 n. 1 l. 9 ottobre 1971 n. 825 e 1, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599, concernente l'imposizione stessa per i redditi da lavoro autonomo non assimilabili a quelli d'impresa; che per il Presidente del Consiglio dei ministri e' intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la manifesta inammissibilita' o infondatezza della questione prospettata; Considerato che, per la loro identita', i giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia; che nessuna par condicio e' ravvisabile nella specie, atteso che i termini di raffronto ineriscono a situazioni ed esigenze diverse (da un lato l'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 ai peculiari poteri di accertamento del fisco, dall'altro gli artt. 16 d.P.R. n. 636 del 1972 e 38 d.P.R. n. 602 del 1973 alla articolata e complessa disciplina dei rimborsi in favore del contribuente) che ben poteva il legislatore, nella sua discrezionalita', regolare in modo differente; che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della sollevata questione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;