ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
 degli artt. 699 del codice penale e 7, terzo  comma,  della  legge  2
 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), come
 aggiunto dall'art. 15 della legge 14  ottobre  1974,  n.  497  (Nuove
 norme  contro  la  criminalita'), promosso con ordinanza emessa il 17
 marzo 1986 dal Pretore di Sant'Arcangelo nel  procedimento  penale  a
 carico  di  Guarini  Nicola, iscritta al n. 82 del registro ordinanze
 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  14,
 prima serie spceciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Sant'Arcangelo  ha denunciato, con
 riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimita' del combinato disposto
 degli  artt.  699  c.p.  in  relazione all'art. 7, terzo comma, della
 legge 2 ottobre 1967, n. 895, cosi' come aggiunto dall'art. 15  della
 legge  14  ottobre 1974, n. 497, in quanto "contempla ed assoggetta a
 sanzione  penale,  equiparandolo   a   porto   abusivo   d'arma,   il
 comportamento di chi porta con se' un fucile per uso caccia munito di
 regolare licenza, ma senza aver provveduto al pagamento  della  tassa
 di  concessione  governativa  per  gli  anni  successivi a quello del
 rilascio", per asserita violazione dell'art. 3 Cost., stante che  per
 analoghe omissioni di versamenti di tasse, non sono previste sanzioni
 penali;
    Considerato    che    in    relazione    all'analoga   fattispecie
 dell'esercizio abusivo della caccia per omesso pagamento della  tassa
 annuale  di  concessione  governativa  questa Corte ha reiteratamente
 (sent. n. 272 del 1974 e ord. n. 158 del 1986) dichiarato non fondata
 la relativa questione:
      che  nell'ordinanza  di  remissione  non sono contenuti motivi o
 argomentazioni nuovi o diversi, tali da indurre la Corte a modificare
 la propria surricordata giurisprudenza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;