ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Asti nel procedimento penale a carico di Oddone Luciano, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Asti ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede la possibilita' di interventi da parte del giudice nel caso in cui sussista nell'imputato una situazione di non pericolosita' condizionata all'applicazione di cure e/o/ controlli medici, per preteso contrasto con l'art. 32 Cost., atteso che tale norma, tutelando la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita', imporrebbe, in casi come quello sottoposto all'esame del giudice a quo, un contemperamento tra le due esigenze; Considerato che il rilievo del giudice rimettente, coinvolgente una tematica di estrema delicatezza, quale la pericolosita' sociale dell'imputato, dipendente dall'equilibrio psichico dello stesso e pertanto derivante da accertamenti tecnici non sorretti da dati obiettivamente riscontrabili, propone una questione che non puo' essere risolta in senso assoluto, ma da vagliarsi caso per caso; che, pertanto, tale questione non puo' formare oggetto di una questione di legittimita' costituzionale, in quanto attinente ad un caso concreto la cui soluzione deve essere trovata mediante applicazione ermeneutica della norma impugnata, in relazione alle emergenze di fatto; che, conseguentemente, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;