ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 31 della legge
 10 ottobre  1986,  n.  663  (Modifiche  alla  legge  sull'ordinamento
 penitenziario  e  sull'esecuzione delle misure privative e limitative
 della liberta'), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio  1987  dal
 Giudice  Istruttore  presso  il  Tribunale  di  Asti nel procedimento
 penale a carico di Oddone Luciano, iscritta al n.  552  del  registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che il giudice istruttore presso il Tribunale di Asti ha
 sollevato  questione  incidentale  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui
 non prevede la possibilita' di interventi da parte  del  giudice  nel
 caso   in   cui   sussista   nell'imputato   una  situazione  di  non
 pericolosita' condizionata all'applicazione di  cure  e/o/  controlli
 medici,  per  preteso  contrasto con l'art. 32 Cost., atteso che tale
 norma, tutelando la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
 interesse  della  collettivita',  imporrebbe,  in  casi  come  quello
 sottoposto all'esame del giudice a quo, un contemperamento tra le due
 esigenze;
    Considerato  che  il  rilievo del giudice rimettente, coinvolgente
 una tematica di estrema delicatezza, quale la  pericolosita'  sociale
 dell'imputato,  dipendente  dall'equilibrio  psichico  dello stesso e
 pertanto derivante da  accertamenti  tecnici  non  sorretti  da  dati
 obiettivamente  riscontrabili,  propone  una  questione  che non puo'
 essere risolta in senso assoluto, ma da vagliarsi caso per caso;
      che,  pertanto,  tale  questione non puo' formare oggetto di una
 questione di legittimita' costituzionale, in quanto attinente  ad  un
 caso   concreto   la  cui  soluzione  deve  essere  trovata  mediante
 applicazione ermeneutica della norma  impugnata,  in  relazione  alle
 emergenze di fatto;
      che,   conseguentemente,   la  proposta  questione  deve  essere
 dichiarata manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;