ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, punto 9,
 della legge 9 ottobre 1971, n. 825  (Delega  legislativa  al  Governo
 della  Repubblica  per la riforma tributaria), e degli artt. 10, 16 e
 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.  597  (Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche),  promosso  con
 ordinanza emessa il 12 novembre 1985 dalla Commissione Tributaria  di
 I  grado  di  Bologna  sul  ricorso  proposto da Rasi Gerolamo contro
 l'Ufficio  II.DD.  di  Bologna,  iscritta  al  n.  245  del  registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6 luglio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che la Commissione Tributaria di I grado di Bologna, nel
 giudizio promosso da Rasi Girolamo per  ottenere  la  conferma  della
 deducibilita'  della somma di L. 1.800.000, indicata forfettariamente
 quale importo delle spese sostenute per svolgere la sua attivita'  di
 lavoro  dipendente  in  una  citta'  diversa  da quella della propria
 famiglia, con ordinanza del 12 novembre  1985  (R.O.  n.  245/87)  ha
 sollevato  questione incidentale di legittimita' costituzionale degli
 artt. 2, punto 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 10, 16 e 48 del
 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non prevedono la
 possibilita' per il contribuente, lavoratore dipendente, di  detrarre
 i  maggiori  oneri  cui  va  incontro  quando sia stato trasferito in
 comune diverso da quello in cui risiede il proprio nucleo familiare;
      che  il  giudice  a  quo assume la violazione degli artt. 3 e 53
 Cost. per la disparita' di trattamento che si  verifica  rispetto  al
 caso  dei  coniugi  contribuenti  che  lavorino entrambi nella stessa
 citta' di residenza del nucleo familiare e per la conseguente carenza
 di   proporzionalita'   dell'imposizione   fiscale   alla   capacita'
 contributiva del lavoratore che presti la sua opera lontano  da  tale
 residenza;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per la manifesta infondatezza della questione in quanto la detrazione
 delle spese in misura fissa costituisce oggetto di  un  apprezzamento
 di congruita' insindacabile in sede di giudizio costituzionale; ed in
 quanto la individuazione degli oneri deducibili si  articola,  a  sua
 volta,   in   un   sistema   di  scelte  discrezionali  riservate  al
 legislatore, per un alleggerimento della pressione fiscale  a  favore
 del contribuente, del quale dovrebbe essere tassato l'intero reddito;
    Considerato che, come piu' volte ha deciso questa Corte (v. sentt.
 nn. 134/82 e 108/83; ord. n.  556/87),  la  determinazione  circa  la
 deducibilita'  dal  reddito  complessivo  degli  oneri  sostenuti dal
 contribuente rientra nell'esclusiva  competenza  del  legislatore  il
 quale,  nella  sua discrezionalita' insindacabile, deve razionalmente
 valutare l'incidenza  dell'onere  sostenuto  per  la  produzione  del
 reddito  nonche'  il  nesso di proporzionalita' dell'onere stesso col
 gettito generale dei  tributi,  tenendo  conto  della  necessita'  di
 conciliare  le  esigenze  finanziarie  dello  Stato  con  quelle  del
 cittadino chiamato a contribuire ai bisogni  della  vita  collettiva,
 non meno pressati di quelli della vita individuale;
      che nella specie non e' evidentemente irragionevole la scelta di
 determinare, in identica misura per tutti i lavoratori dipendenti, le
 spese  di  produzione del reddito, determinate secondo un giudizio di
 congruita'  coerente  con  le  suddette  finalita'  conciliative   di
 contrapposte esigenze;
      che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;