ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 10, lett. g),
 del d.P.R. 29  settembre  1987,  n.  597  (Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche), come modificato
 dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n.  114  (Modificazioni  alla
 disciplina  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso
 con ordinanza emessa il 16 aprile 1987 dalla  Commissione  Tributaria
 di I grado di Sanremo sul ricorso proposto da Corsaro Concetto contro
 l'Ufficio  II.DD.  di  Sanremo,  iscritta  al  n.  387  del  registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6 luglio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che la Commissione Tributaria di I grado di Sanremo, nel
 corso di un procedimento iniziato da Corsaro Concetto  ed  avente  ad
 oggetto  la deducibilita' dal reddito percepito nel 1982 dell'assegno
 annuo corrisposto al coniuge separato per il mantenimento dei  figli,
 ha  sollevato,  con  ordinanza  del  16 aprile 1987 (R.O. n. 387/87),
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10,  primo  comma,
 lett. g), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, cosi' come modificato
 dall'art. 5, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n.  114,  nella
 parte  in  cui non riconosce la detraibilita' degli assegni destinati
 al mantenimento dei figli;
      che  la  Commissione,  nel lamentare detta limitazione, ha fatto
 riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 53  Cost.  per  la  disparita'  di
 trattamento  che si verifica in relazione alla prevista deducibilita'
 dell'assegno corrisposto all' ex coniuge ed alla  indetraibilita'  di
 quello  corrisposto  per i figli assegnati all'altro coniuge; nonche'
 per la violazione dei  diritti  primari  della  famiglia,  risultando
 agevolata  la  situazione  di carenza di figli nati dal matriminio in
 quanto il coniuge separato o divorziato  senza  prole  puo'  detrarre
 l'assegno  di  mantenimento  mentre  quello  con prole non ha analoga
 possibilita'; ed, infine, per il rilievo che la  norma  in  questione
 non  terrebbe conto dell'effettiva capacita' contributiva del coniuge
 separato o divorziato, tenuto alla corresponsione di assegno  per  la
 prole,  in  contrasto  con il trattamento di esenzione di cui gode il
 coniuge separato o divorziato senza figli;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per l'infondatezza della questione;
    Considerato  che,  secondo  la  giurisprudenza di questa Corte, la
 detrazione degli oneri  e  delle  spese  incontrate  e  gravanti  sul
 reddito  tassato  a  fini IRPEF e' affidata alla discrezionalita' del
 legislatore,   che   rimane    insindacabile    nel    giudizio    di
 costituzionalita' a meno che non trasmodi in arbitrio;
      che  non  sussiste  disparita'  di  trattamento  tributario  tra
 l'assegno periodico al coniuge rispetto a quello di mantenimento  dei
 figli  in quanto l'uno costituisce una perdita economica del soggetto
 erogatore  mentre  l'altro  rappresenta  adempimento  di  un  obbligo
 sancito  dagli  artt.  147  e  148 cod. civ. per i figli a carico dei
 genitori, che non viene meno a seguito di  separazione  legale  o  di
 scioglimento del matrimonio;
      che  non sussiste violazione degli artt. 29 e 30 Cost. in quanto
 la norma censurata non contrasta ne' con i doveri del matrimonio  ne'
 con  quello  dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole,
 mentre   proprio   la   detraibilita'   dell'assegno   in   questione
 risulterebbe  di  danno  all'unita' familiare, permanendo la quale il
 soggetto tenuto al  dovere  suddetto  non  gode  della  detraibilita'
 stessa;
      che  non sussiste violazione dell'art. 53 Cost., in quanto, come
 piu' volte ritenuto da questa Corte (v. sentt. nn. 97 del 1968  e  91
 del  1982),  per  capacita'  contributiva  si intende l'idoneita' del
 soggetto contribuente a  corrispondere  la  prestazione  imposta,  da
 porre  in  relazione non alla concreta capacita' di ciascun soggetto,
 ma al presupposto al quale la prestazione stessa e' collegata e  agli
 elementi essenziali dell'obbligazione tributaria;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;