ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 7, lett. b),
 r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del  regolamento  per  la
 professione  di  ingegnere  e  di architetto), promosso con ordinanza
 emessa il 30 maggio 1984 dal Consiglio Nazionale degli Architetti sul
 ricorso  proposto  da Massihi Vartanian Vamed, iscritta al n. 851 del
 registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  costituzione di Massihi Vartanian Vamed nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6 luglio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
   Ritenuto che il Consiglio Nazionale degli Architetti, con ordinanza
 in data 30 maggio 1984  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  10
 Cost.,  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 7, lett.
 b), del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione  del  regolamento
 per  le professioni di ingegnere e di architetto), nella parte in cui
 non consente l'iscrizione all'albo  degli  architetti  dei  cittadini
 stranieri  per  i  quali  non sia garantito nel Paese di appartenenza
 l'effettivo esercizio delle liberta'  democratiche  assicurate  dalla
 Costituzione italiana;
      che  nel  presente  giudizio  si  e' costituita la parte privata
 insistendo per l'accoglimento della questione;
      che  e'  intervenuto,  a  mezzo  dell'Avvocatura  Generale dello
 Stato,  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   deducendo
 l'inammissibilita' della questione;
    Considerato  che  il r.d. n. 2537 del 1925, per come risulta dalla
 sua intitolazione  e  dal  modo  in  cui  viene  definito  l'emanando
 complesso  normativo:  "Regolamento  per  l'attuazione della legge 24
 giugno 1923, n. 1395", nonche' dalla procedura  seguita  per  la  sua
 adozione  (acquisizione del parere del Consiglio di Stato), non e' da
 ritenersi atto avente forza di legge e non e', dunque,  suscettibile,
 ai  sensi  dell'art. 134 Cost., di sindacato di legittimita' da parte
 della Corte costituzionale (v. ordd. nn. 257 e 319  del  1986  e,  da
 ultimo, in termini, 488 del 1987);
      che   la   questione,  pertanto,  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;