ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, lett. b), r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per la professione di ingegnere e di architetto), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1984 dal Consiglio Nazionale degli Architetti sul ricorso proposto da Massihi Vartanian Vamed, iscritta al n. 851 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione di Massihi Vartanian Vamed nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Consiglio Nazionale degli Architetti, con ordinanza in data 30 maggio 1984 ha sollevato, in riferimento all'art. 10 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, lett. b), del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto), nella parte in cui non consente l'iscrizione all'albo degli architetti dei cittadini stranieri per i quali non sia garantito nel Paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche assicurate dalla Costituzione italiana; che nel presente giudizio si e' costituita la parte privata insistendo per l'accoglimento della questione; che e' intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'inammissibilita' della questione; Considerato che il r.d. n. 2537 del 1925, per come risulta dalla sua intitolazione e dal modo in cui viene definito l'emanando complesso normativo: "Regolamento per l'attuazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395", nonche' dalla procedura seguita per la sua adozione (acquisizione del parere del Consiglio di Stato), non e' da ritenersi atto avente forza di legge e non e', dunque, suscettibile, ai sensi dell'art. 134 Cost., di sindacato di legittimita' da parte della Corte costituzionale (v. ordd. nn. 257 e 319 del 1986 e, da ultimo, in termini, 488 del 1987); che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;