ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  83, comma
 quinto e sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico  delle
 norme   sulla  circolazione  stradale),  in  relazione  all'art.  80,
 tredicesimo comma, stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il  5
 dicembre  1987  dal Pretore di Isili nel procedimento penale a carico
 di Loi  Marco,  iscritta  al  n.52  del  registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 9, prima
 serie speciale dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 28.9.88 il Giudice relatore
 Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il Pretore di Isili, con ordinanza 5 dicembre 1987,
 sollevava questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  83,
 quinto  e  sesto  co.,  d.P.R.  15  giugno  1959 n. 393 (Codice della
 strada), in riferimento all'art. 3 Cost.,  sia  in  quanto  prevedono
 pene  di  specie  diversa, e addirittura piu' grave per la situazione
 meno grave o almeno di pari gravita', sia in quanto  non  contemplano
 "uno  specifico  accertamento  delle condizioni in cui le fattispecie
 (storiche) si sono verificate", e sia infine perche'  irrazionalmente
 verrebbe  parificata  la  pena  per il fatto di cui al quinto comma a
 quella comminata dall'art. 80, tredicesimo co. stesso codice:
    Considerato,  pero',  che per l'art. 6 della sopravvenuta legge 18
 marzo  1988  n.  111  i  commi  impugnati  sono  stati  profondamente
 modificati,  e sembra proprio nel senso auspicato dal Pretore, mentre
 e' scomparso ogni riferimento alle pene di  cui  all'art.  80  D.P.R.
 15/6/1959, n. 393 (Codice della strada);
      che,  pertanto,  e'  opportuno che il giudice a quo riesamini la
 rilevanza alla luce della nuova normativa.