ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 83, comma quinto e sesto, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), in relazione all'art. 80, tredicesimo comma, stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1987 dal Pretore di Isili nel procedimento penale a carico di Loi Marco, iscritta al n.52 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 28.9.88 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Isili, con ordinanza 5 dicembre 1987, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 83, quinto e sesto co., d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada), in riferimento all'art. 3 Cost., sia in quanto prevedono pene di specie diversa, e addirittura piu' grave per la situazione meno grave o almeno di pari gravita', sia in quanto non contemplano "uno specifico accertamento delle condizioni in cui le fattispecie (storiche) si sono verificate", e sia infine perche' irrazionalmente verrebbe parificata la pena per il fatto di cui al quinto comma a quella comminata dall'art. 80, tredicesimo co. stesso codice: Considerato, pero', che per l'art. 6 della sopravvenuta legge 18 marzo 1988 n. 111 i commi impugnati sono stati profondamente modificati, e sembra proprio nel senso auspicato dal Pretore, mentre e' scomparso ogni riferimento alle pene di cui all'art. 80 D.P.R. 15/6/1959, n. 393 (Codice della strada); che, pertanto, e' opportuno che il giudice a quo riesamini la rilevanza alla luce della nuova normativa.