ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge 2
 marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari  per  le
 prestazioni  professionali  dei  geometri),  promossi con le seguenti
 ordinanze:
      1)  ordinanza emessa il 10 novembre 1987 dal Pretore di Morbegno
 nel procedimento civile vertente tra Signorini Alberto e Corti Diego,
 iscritta  al  n.  9  del  registro  ordinanze 1988 e pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  3  prima  serie  speciale
 dell'anno 1988;
      2)  ordinanza emessa il 15 ottobre 1987 dal Tribunale di Catania
 nel procedimento civile vertente tra Girella Gino e  Monaco  Lorenzo,
 iscritta  al  n.  200  del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
 Gazzetta ufficiale n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988;
    Udito  nella  Camera di consiglio del 28 settembre 1988 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
                            Ritenuto in fatto
    1.  - Nel corso di un giudizio di opposizione a precetto nel quale
 Alberto Signorini, opponente,  contestava,  tra  l'altro,  la  misura
 degli  interessi  richiesti  -  su un credito riguardante onorari per
 prestazioni professionali occasionali svolte da un  geometra  -  come
 indicata  nell'atto,  il Pretore di Morbegno, con ordinanza emessa il
 10 novembre 1987 (R.O. n. 9 del  1988),  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.,
 dell'art. 15 della legge 2 marzo 1949, n. 144, recante  "Approvazione
 della  tariffa  degli  onorari  per  le prestazioni professionali dei
 geometri".
    Ad  avviso  del  Pretore  la  norma,  nel  prevedere  che, dopo il
 sessantesimo giorno dalla presentazione della specifica, sulle  somme
 dovute e non pagate, decorrono gli interessi ragguagliati al tasso di
 sconto stabilito dalla Banca d'Italia, attribuisce agli esercenti  la
 professione di geometra un trattamento di favore sia nei confronti di
 qualsiasi creditore di somme di denaro sia, in particolare,  rispetto
 a  tutti  gli  altri lavoratori autonomi, che possono invocare, quale
 danno per il ritardato pagamento, gli interessi moratori nella misura
 del  cinque per cento, secondo il combinato disposto degli artt. 1224
 e 1284 c.c.
    La  norma,  riconoscendo  ai  geometri un privilegio che non trova
 giustificazione nella natura dell'attivita'  svolta  -  assimilabile,
 sotto questo profilo, a quella di altre categorie professionali quali
 l'avvocato, il medico o l'idraulico - realizza, rispetto a situazioni
 assolutamente  eguali, una disparita' di trattamento che, non fondata
 su  alcun  canone   di   razionalita',   appare   ingiustificata   ed
 irragionevole.
    Secondo il giudice a quo, la norma si pone in contrasto con l'art.
 3  Cost.  e  con  l'art.  35  Cost.,  "in  presenza  di  una   tutela
 irrazionalmente   differenziata   nei   confronti  di  una  attivita'
 professionale rispetto ad altre".
    2.  - Rileva l'autorita' remittente che questa Corte, investita di
 analoghe  questioni,  con  ordinanze  nn.  67  e  237  del  1987,  ha
 restituito  gli  atti ai giudici a quibus, osservando che il danno da
 inadempimento dei debiti derivanti da rapporti di  lavoro  dipendente
 ed   autonomo   nonche'   d'impiego  pubblico,  in  applicazione  del
 princi'pio enunciato dalla giurisprudenza della  Corte  dei  Conti  e
 della Corte costituzionale (sentenza n. 300 del 1986), e' determinato
 a norma degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att.  c.p.c.,  e  pertanto
 all'esame  della prospettata questione di legittimita' e' preliminare
 la verifica dell'incidenza sulla stessa di tale princi'pio.
    3.  - Ad avviso del giudice a quo, i riferimenti giurisprudenziali
 citati in tali ordinanze di questa Corte  non  formano  un  indirizzo
 univoco ed indiscusso.
    La  Corte  di  cassazione  e',  infatti,  indirizzata nel senso di
 riconoscere la rivalutazione monetaria  "automatica",  come  prevista
 dagli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., non sui crediti della
 generalita' dei lavoratori autonomi,  ma  solo  per  i  compensi  dei
 soggetti  indicati dall'art. 409, n. 3, c.p.c., vale a dire di coloro
 che  svolgono  una  attivita'  di  lavoro  che  si  concreta  in  una
 prestazione  di  opera  continuativa  e  coordinata,  prevalentemente
 personale, anche se non a carattere subordinato.
    Qualora,  tuttavia,  seguendo  l'assunto delle citate ordinanze di
 questa Corte, si ritenesse  applicabile  la  rivalutazione  monetaria
 "automatica"  ai crediti di tutti i lavoratori autonomi, la questione
 sollevata si presenterebbe in forma piu' marcata.
    Sui  compensi  dovuti al geometra, infatti, a norma dell'art. 429,
 terzo comma, c.p.c., dovrebbero  essere  congiuntamente  determinati,
 oltre  alla  rivalutazione  monetaria,  "gli  interessi  nella misura
 legale" che, nella fattispecie,  non  corrisponde  a  quella  fissata
 dalla  norma  generale  dell'art. 1284 c.c., ma al tasso ufficiale di
 sconto, come stabilito dalla disposizione denunciata.
    4.  -  Analoga  questione e' stata sollevata, con ordinanza del 15
 ottobre 1987 (R.O. n. 200 del 1988), dal Tribunale di Catania.
    Il giudice a quo, dopo aver condannato Lorenzo Monaco al pagamento
 di una determinata somma a Gino Girella  a  titolo  di  compenso  per
 l'attivita'  svolta  come  geometra,  avendo  quest'ultimo  richiesto
 altresi' il pagamento degli interessi al tasso  ufficiale  di  sconto
 stabilito  dalla Banca d'Italia, aveva sospeso il giudizio, dubitando
 della legittimita' costituzionale  dell'art.15,  legge  n.  144,  del
 1949,  perche'  in  contrasto  con il solo art. 3 Cost., in quanto il
 trattamento preferenziale  accordato  ai  geometri  appare  privo  di
 giustificazione, tanto per la natura dell'attivita' svolta che per la
 qualita' del professionista.
    5.  -  Nei  giudizi non e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri ne' si sono costituite parti.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Le ordinanze del Pretore di Morbegno (R.O. n. 9/1988) e del
 Tribunale  di  Catania  (R.O.  n.  200  del  1988)  denunciano,   con
 motivazioni  in  parte  analoghe, l'illegittimita' costituzionale, la
 prima in  riferimento  agli  artt.  3  e  35  Cost.,  la  seconda  in
 riferimento  al  solo  art. 3 Cost., dell'art. 15 della legge 2 marzo
 1949, n. 144, recante "Approvazione della tariffa degli  onorari  per
 le  prestazioni  professionali  dei  geometri".  Pertanto  i relativi
 giudizi vanno riuniti e definiti con unica decisione.
    2.  -  L'art.  15  della legge n. 144 del 1949, nella parte in cui
 dispone che sulle somme dovute e non pagate - a  titolo  di  compenso
 per  le prestazioni professionali dei geometri - dopo il sessantesimo
 giorno dalla presentazione della specifica, decorrono  gli  interessi
 ragguagliati  al  tasso  di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, e'
 oggetto di due distinte censure.
    La norma si porrebbe in contrasto:
     a)  con  l'art. 3 Cost., per l'ingiustificato trattamento, per lo
 piu' di maggior favore, riservato ai geometri:
      -  nei  confronti  della  generalita'  dei creditori di somme di
 danaro, cui vengono riconosciuti gli interessi moratori, nella misura
 del cinque per cento, ai sensi degli artt. 1224, 1284 c.c.;
      - nei confronti delle altre categorie di lavoratori autonomi;
    b)  con  gli  artt. 3 e 35 Cost., in quanto accorda all'"attivita'
 professionale" considerata una tutela  irrazionalmente  differenziata
 rispetto  ad altre (parametro invocato dal solo Pretore di Morbegno).
    3. - Le questioni sollevate non sono fondate.
    La  denuncia  di  incostituzionalita'  non  e' diretta, come nella
 generalita'  dei  casi,  alla  estensione  di  una  disciplina   piu'
 favorevole  ad  una  situazione  oggetto  di  un trattamento di minor
 favore  ma,  al  contrario,  al  fine,  meramente   caducatorio,   di
 dichiarare  la  illegittimita' della disciplina applicabile, invocata
 dalla parte, con conseguente espansione dell'ambito  di  applicazione
 di  una disciplina, di minor favore, che si assume quale regola della
 generalita' delle ipotesi.
    4.  - In tale quadro vengono, in primo luogo, posti a confronto il
 credito del geometra con la  generalita'  dei  crediti  di  somme  di
 denaro  sui quali la misura degli interessi moratori e' fissata dagli
 artt. 1224 e 1284 c.c. nella misura del cinque per cento.
    Tale  prospettazione,  ponendo sullo stesso piano due categorie di
 crediti, trascura di considerare che l'ordinamento  riconosce,  sotto
 diversi  profili,  rilevanza  alla  natura  o alla causa del credito,
 sicche' l'attribuzione di un trattamento privilegiato ad  un  credito
 "professionale"  potrebbe  porsi  in  contrasto  con il princi'pio di
 eguaglianza solo qualora non fosse razionalmente giustificata da  una
 reale differenza tra ipotesi difformemente regolate.
    Nel caso in esame e' evidente la reale differenza delle situazioni
 che sono, rispettivamente, a base dei crediti relativi a compensi per
 prestazioni professionali e della generalita' dei crediti.
    5. - Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla lamentata
 disparita' di trattamento fra credito del geometra e credito di  ogni
 altro lavoratore autonomo.
    La  omogeneita'  di  situazioni  su  cui  si fondano i rilievi dei
 giudici a quibus discende dalla  identita'  di  qualificazione  della
 ipotesi discriminata rispetto alla generalita' dei rapporti di lavoro
 autonomo.
    Ma  una  siffatta  qualificazione,  che fa evidente riferimento al
 Titolo III (Del lavoro autonomo) del quinto libro del codice  civile,
 prescinde   dalle   diversita'   socio-economiche   che  in  concreto
 intercorrono tra lavoro autonomo dei liberi professionisti  ed  altre
 forme  di  lavoro  autonomo.  Diversita', le quali, nell'ambito di un
 tipo di rapporto qualificato in via generale dall'autonomia,  trovano
 riconoscimento,  anche  in  ragione  del  grado della medesima, nello
 stesso codice civile (cfr. la disciplina  dettata  dal  capo  II  del
 menzionato   titolo  III  in  tema  di  professioni  intellettuali  e
 particolarmente in tema di determinazione del compenso: art. 2233).
    6.  -  L'illegittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge n.
 144 del 1949 e' prospettata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. in
 quanto,  in  tema  di liquidazione del danno da ritardato adempimento
 della obbligazione avente ad oggetto il pagamento del  corrispettivo,
 la  norma impugnata largirebbe ai geometri una tutela irrazionalmente
 differenziata rispetto a quella  riconosciuta  agli  esercenti  altre
 libere professioni.
    Poiche'  non  sono  indicati dal giudice a quo motivi riferibili a
 una violazione dell'art.  35  Cost.  al  di  fuori  della  denunciata
 differenziazione, e' questa che occorre esaminare.
    Al proposito conviene ricordare che, per aversi utile comparazione
 ai fini del giudizio sulla violazione del princi'pio di  eguaglianza,
 e'  necessario che il tertium comparationis risponda ad un princi'pio
 o ad una regola generale, rispetto ai quali la disciplina  denunciata
 rivesta un carattere ingiustificatamente derogatorio.
    Nel   caso   occorrerebbe,   cioe',   che  nell'ordinamento  fosse
 rinvenibile una disciplina di carattere generale volta ad  attribuire
 ai   professionisti   diversi   dai   geometri   un  trattamento  non
 privilegiato in ordine ai crediti per danni  da  ritardato  pagamento
 dei  compensi  professionali,  disciplina  rispetto alla quale quella
 dettata per  i  geometri  costituisse  un  isolato,  ingiustificabile
 privilegio.
    Senonche' siffatto presupposto non ricorre. Ed invero, a parte che
 nell'ordinamento non e' sancito un trattamento uniforme relativamente
 ai  crediti  in parola, in ogni caso e' addirittura previsto per piu'
 categorie  di  liberi  professionisti  diverse  dalla  categoria  dei
 geometri,   relativamente   ai   crediti   stessi,   un   trattamento
 privilegiato analogo a quello fatto alla detta categoria. Al riguardo
 puo' rilevarsi che, per gli ingegneri ed architetti, la legge 2 marzo
 1949, n. 143, dispone, all'art. 9, ultimo  comma,  che,  come  per  i
 compensi  dei  geometri,  "sulle  somme dovute e non pagate decorrono
 'gli interessi legali  ragguagliati  al  tasso  ufficiale  di  sconto
 stabilito  dalla  Banca d'Italia'; per gli avvocati e procuratori, la
 tariffa in materia stragiudiziale fissata con  d.m.  22  giugno  1982
 prevede,  all'ultimo  capoverso,  che  'in  caso di mancato integrale
 pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la
 rivalutazione  monetaria come stabilito dalla legge n. 533 del 1973';
 per i dottori commercialisti, il d.P.R.  22  ottobre  1973,  n.  936,
 all'art.  3, comma terzo, aggiunto con d.P.R. 30 giugno 1987, n. 309,
 riconosce su indennita' e  onorari  del  professionista  "oltre  agli
 interessi  di  mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria cosi'
 come stabilito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533".