ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano
 notificato il 25 febbraio 1988, depositato in Cancelleria il 4  marzo
 1988  ed  iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1988 per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti di cui  ai  telegrammi
 del  Ministero  della Difesa d.d. 31 dicembre 1987 e 16 gennaio 1988,
 con i quali lo  stesso  ha  rifiutato  di  sottoporre  all'esame  del
 Comitato  misto  paritetico  ex  art.  3  l. 24 dicembre 1976, n. 898
 ("Nuova regolamentazione delle servitu' militari") il progetto per la
 costruzione della nuova caserma di Velturno.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  ottobre  1988  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Uditi  l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia Autonoma di Bolzano
 e  l'Avvocato  dello  Stato  Antonio  Bruno  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato  il 25 febbraio 1988, la Provincia
 autonoma di Bolzano solleva conflitto di attribuzione  nei  confronti
 dei  provvedimenti,  di  cui ai telegrammi del Ministero della difesa
 del 31 dicembre 1987 e del 16 gennaio 1988, con i  quali  l'autorita'
 statale  ha  rifiutato  di  sottoporre  all'esame  del Comitato misto
 paritetico, previsto dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898
 ("Nuova  regolamentazione  delle servitu' militari"), il progetto per
 la costruzione della nuova  caserma  dei  carabinieri  in  Comune  di
 Velturno (BZ).
    Dopo  aver  ricordato,  quanto  all'ammissibilita' del ricorso, il
 consolidato  orientamento  di  questa  Corte,  secondo  il  quale  il
 conflitto  e'  ammissibile,  non  soltanto  ove si abbia invasione di
 competenza, ma anche quando l'ordinamento richieda la  collaborazione
 di  una  pluralita'  di  enti  e,  per contro, uno di questi provveda
 autonomamente senza tener conto delle potesta' altrui (sentt. nn. 206
 e  286  del  1985),  la Provincia ricorrente assume la violazione del
 principio del coordinamento espresso nell'art. 3 della legge  n.  898
 del 1976 attraverso la previsione di un "comitato misto paritetico di
 reciproca consultazione per l'esame, anche con  proposte  alternative
 della regione (o della provincia autonoma) e dell'autorita' militare,
 dei problemi connessi alla armonizzazione  tra  i  piani  di  assetto
 territoriale  della  regione (o della provincia) ed i programmi delle
 installazioni militari e delle conseguenti limitazioni".
    Cio'  premesso, la Provincia ricorrente sostiene che, tenuto conto
 della sicura appartenenza della costruenda caserma alle installazioni
 militari,  il  relativo  progetto  avrebbe  dovuto  essere sottoposto
 all'esame del suddetto comitato misto paritetico.
    Quanto  alla  opinione  contraria del Ministero - secondo cui, non
 comportando  la  nuova  costruzione  la  imposizione   di   servitu',
 l'argomento  esulerebbe  dalle  competenze  del  predetto  organo  di
 coordinamento - la Provincia rileva che essa si fonda  su  un'erronea
 interpretazione  della  disposizione legislativa, la quale viceversa,
 con l'uso della congiunzione "e"  ('i  programmi  delle  istallazioni
 militari  e delle conseguenti limitazioni'), espressamente prevede lo
 strumento del coordinamento per ogni  nuova  installazione  militare,
 pur se non comportante immediate limitazioni.
    La  ricorrente  conclude  percio' per l'annullamento degli atti di
 rifiuto impugnati in questa sede.
    2.  -  Si  e'  costituito  nel presente giudizio il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
 Stato,  eccependo  in via preliminare la inammissibilita' del ricorso
 per mancanza del presupposto, secondo quanto gia' affermato da questa
 Corte  (sent. n. 216 del 1985), la quale ha escluso che in materia di
 costruzione  di  infrastrutture  militari  (tra  le  quali  rientrano
 pacificamente  le  caserme  dei carabinieri) debba farsi ricorso alla
 pretesa forma di collaborazione; cio' in quanto,  in  tali  casi,  si
 deve "tener conto delle esigenze della difesa nazionale".
    Nel merito, l'Avvocatura ha comunque sostenuto la infondatezza del
 ricorso, non trovando applicazione,  nella  specie,  l'art.  3  della
 legge   n.  898  del  1976.  Tale  normativa,  infatti,  fa  espresso
 riferimento alle servitu' militari che  sorgono  dalle  installazioni
 militari;  il  che,  nella  fattispecie  oggetto  del  conflitto, non
 ricorre.
    3. - Nell'imminenza della udienza di discussione del ricorso hanno
 presentato memorie entrambe le parti del conflitto.
    L'Avvocatura  generale  dello Stato ha ribadito la tesi secondo la
 quale, alla luce della giurisprudenza di  questa  Corte,  sarebbe  da
 escludere,  in  materia  di  infrastrutture militari, il ricorso alla
 forma di collaborazione tra Stato e Provincia autonoma pretesa  dalla
 ricorrente.    In   particolare,   poi,   quanto   alla   natura   di
 "infrastrutture militari destinate alla difesa  nazionale"  che  deve
 essere  riconosciuta  anche alle caserme dei Carabinieri, richiama la
 pronuncia di questa Corte (n. 216/85) che tale  natura  espressamente
 riconobbe  a detti immobili, in quanto beni strumentali all'esercizio
 delle funzioni di difesa della nazione.
    La  Provincia autonoma di Bolzano, dal canto suo, ha contestato la
 fondatezza della eccezione di inammissibilita' del  ricorso  proposta
 dall'Avvocatura  dello  Stato  nell'atto di costituzione in giudizio,
 sotto  il  profilo  del  difetto  del  presupposto  costituito  dalla
 necessita'  di una collaborazione tra i soggetti interessati (Stato e
 Provincia autonoma)  in  materia  di  costruzione  di  infrastrutture
 militari.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano  solleva  conflitto di
 attribuzione nei  confronti  dello  Stato  sostenendo  che  anche  le
 progettazioni relative alla costruzione delle caserme dei Carabinieri
 debbano  essere  preventivamente   esaminate   dal   Comitato   misto
 paritetico previsto dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1976, n. 898.
    Il  conflitto  trae origine dal rifiuto del Ministero della difesa
 di sottoporre all'esame del Comitato il progetto per  la  costruzione
 della   caserma   dei   Carabinieri  di  Velturno,  nell'assunto  che
 l'installazione delle caserme non comporti  imposizione  di  servitu'
 militari.
    2.  - Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilita'
 sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il  tramite
 dell'Avvocatura  generale  dello Stato, la quale - pur convenendo con
 la Provincia autonoma secondo cui  ricorre  invasione  di  competenza
 "anche   quando  l'ordinamento  richiede  la  collaborazione  di  una
 pluralita' di enti e, per contro, uno di essi provveda  autonomamente
 senza  tener conto della potesta' altrui" (sentt. n. 206 e n. 286 del
 1985) - sostiene che nella specie  difetterebbe  il  presupposto  del
 conflitto.  Difatti,  ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato,
 questa Corte, con la sentenza n. 216 del 1985, avrebbe  gia'  escluso
 che  in  materia  di  costruzione  di infrastrutture militari (fra le
 quali rientrano le caserme dei Carabinieri) debba  farsi  ricorso  ad
 ogni  forma  di  "collaborazione"  fra  Stato  e  regioni  o Province
 autonome.
    In  proposito  e' opportuno precisare che le considerazioni svolte
 dalla difesa  dell'interveniente  sembrerebbero  piuttosto  attenere,
 come  si  vedra'  in  prosieguo,  al merito del conflitto, perche' lo
 stabilire se nella specie sia applicabile la modalita'  collaborativa
 costituita  dall'esame  del  Comitato paritetico, riguarda proprio la
 soluzione del thema decidendum proposto dalla Provincia.
    Comunque,  la  tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato muove da
 una premessa che non trova riscontro nel contenuto  della  richiamata
 sentenza n. 216 del 1985. Questa, difatti, nel disattendere l'assunto
 della Provincia autonoma di Bolzano - la quale in occasione  di  tale
 giudizio  aveva  sostenuto  che  anche  per  le  sedi di servizio dei
 Carabinieri occorresse la preventiva "intesa" fra  Stato  e  regioni,
 prevista  dall'art.  81,  primo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, ai
 fini dell'accertamento di conformita' alle previsioni urbanistiche  -
 aveva  escluso  che  in  tale materia fosse necessaria la "preventiva
 intesa", limitandosi ad affermare  che  tali  sedi,  in  quanto  beni
 strumentali di un Corpo militare, "rientrano nell'eccezione contenuta
 nella  stessa  disposizione"  con  riguardo  alle  opere  di   difesa
 nazionale,  senza  affrontare  il profilo, che costituisce appunto il
 thema decidendum del presente conflitto, circa l'assoggettibilita'  o
 meno  di  questo tipo di opere ad altre formalita' collaborative come
 nella specie quella del parere previsto dall'art. 3  della  legge  n.
 898 del 1976.
    3. - Nel merito il ricorso e' fondato.
    Secondo  l'art. 3 della legge 21 dicembre 1976 n. 898, in ciascuna
 regione (ed in ciascuna  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
 Bolzano)  e'  costituito  un  comitato  misto paritetico di reciproca
 consultazione per  l'esame,  anche  con  proposte  alternative  della
 regione  (o  delle  province autonome) e dell'autorita' militare, dei
 problemi  connessi  alla  armonizzazione  tra  i  piani  di   assetto
 territoriale   della  regione  ed  i  programmi  delle  installazioni
 militari e delle conseguenti limitazioni.
    In tale ordine di idee l'art. 2 del d.P.R. 17 dicembre 1979 n. 780
 (recante il regolamento di esecuzione della citata legge n.  898  del
 1976) ribadisce che debbano essere "sottoposte all'esame del Comitato
 i piani di assetto territoriale della regione  e  i  programmi  delle
 installazioni militari e delle conseguenti limitazioni".
    La  formulazione  delle norme non consente di condividere la tesi,
 sostenuta  in  un  primo  momento  dal  Ministero  della  difesa  nei
 confronti  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ed in questa sede
 ribadita dall'Avvocatura generale dello  Stato  nell'interesse  della
 Presidenza  del  Consiglio dei ministri, secondo cui la consultazione
 del  Comitato  sarebbe  prevista  solo  per  le   installazioni   che
 comportino l'imposizione di servitu' militari in senso proprio.
    Anche  se la legge n. 898 del 1976 ed il d.P.R. n. 780 del 1979 si
 riferiscono nel loro  titolo  alla  regolamentazione  delle  servitu'
 militari,   le  disposizioni  particolari  di  tali  testi  normativi
 invocati dalla Provincia ricorrente, nel prevedere  la  consultazione
 del  Comitato  paritetico,  non la circoscrivono solo alle ipotesi di
 imposizione di servitu' in senso stretto, ma  la  estendono  ad  ogni
 tipo  di  "installazioni militari e delle conseguenti limitazioni", e
 quindi la formula adoperata ha un  significato  cosi'  ampio  da  non
 consentire        l'interpretazione        limitativa       sostenuta
 dall'amministrazione statale.
    Ne'  d'altronde  le esigenze proprie della difesa militare vengono
 in tal modo ad essere vanificate, perche' la  legge  invocata  ed  il
 relativo  regolamento di attuazione prevedono un procedimento tale da
 evitare che la richiesta di sottoposizione dei progetti  delle  opere
 militari  al  Comitato  in  parola, possa risolversi in uno strumento
 dilatorio.
    E'  difatti  espressamente previsto (art. 3, comma 11, della legge
 n. 898 del  1976)  che  le  definitive  decisioni  sui  programmi  di
 installazioni  militari  e  relative  limitazioni  sono  riservate al
 Ministero  della  difesa,  mentre  la  Regione   (o   la   Provincia)
 interessata  puo'  richiedere  al  Presidente  del  Consiglio,  entro
 quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione  della  decisione
 ministeriale, che la questione sia sottoposta al riesame da parte del
 Consiglio dei Ministri.
    Si  e'  quindi  in presenza di modalita' procedimentali che, da un
 canto, assicurano una ponderata valutazione delle reciproche esigenze
 dello Stato e delle regioni (e delle provincie autonome) in un quadro
 ampiamente collaborativo e, d'altro canto, assicurano allo  Stato  di
 soddisfare  ugualmente  -  nel  caso  in  cui  non  venga  risolto il
 contrasto in un tempo ragionevole, da valutarsi di volta in volta, in
 armonia  con  il principio del buon andamento, dall'organo cui spetta
 la presidenza  del  Comitato  -  le  esigenze  proprie  della  difesa
 nazionale e dell'attivita' dei Corpi militari.