ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale della legge riapprovata
 il 6 aprile 1988 dal Consiglio regionale della Valle  d'Aosta  avente
 per   oggetto:   "Erogazione  al  Consorzio  garanzia  fidi  fra  gli
 industriali della Valle d'Aosta di un contributo per l'anno 1987  per
 l'abbattimento  del tasso d'interesse delle anticipazioni su cessioni
 di crediti commerciali perfezionate da aziende valdostante", promosso
 con  ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il
 26 aprile 1988, depositato in cancelleria il 3 maggio 1988 successivo
 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1988;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  ottobre  1988  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Uditi  l'Avvocato  dello  Stato Franco Favara per il ricorrente, e
 l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione.
                            Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato in data 25 aprile 1988 (R. ric. n. 12
 del 1988), il Presidente del Consiglio dei ministri  ha  chiesto  che
 venga   dichiarata   l'illegittimita'   costituzionale   della  legge
 regionale Valle d'Aosta, approvata  dal  Consiglio  regionale  il  24
 settembre  1987,  riapprovata  il  6  aprile  1988  e  comunicata  al
 Presidente della Commissione di  coordinamento  il  12  aprile  1988,
 intitolata  "Erogazione  al  Consorzio  garanzia fidi fra industriali
 della  Valle  d'Aosta  di  un  contributo   per   l'anno   1988   per
 l'abbattimento del tasso di interesse delle anticipazioni su cessioni
 di crediti commerciali perfezionate da aziende valdostane".
    Nel  ricorso  si  osserva  che  la  legge  impugnata  prevede  una
 erogazione di danaro pubblico nella sostanza  a  favore  soltanto  di
 aziende  industriali  aventi  sede nel territorio della Regione e, in
 questo ambito, prevalentemente  delle  aziende  in  grado  di  meglio
 avvalersi  del  Consorzio fra gli industriali della Valle. Le aziende
 verrebbero, tramite il Consorzio, a beneficiare di un  tasso  ridotto
 di   interesse   per   le   "anticipazioni  su  cessioni  di  crediti
 commerciali".
    Ad avviso del Governo, tale disciplina contrasterebbe:
      a)  con  il  congiunto disposto degli artt. 41, terzo comma, 97,
 terzo comma, e  81  della  Costituzione,  disposto  che  osta  ad  un
 affidamento per cosi' dire "in appalto" delle spese pubbliche;
      b) con l'art. 41 della Costituzione, che salvaguarda la liberta'
 economica  e  privata,   ma   non   prevede   affatto   come   valore
 costituzionale  l'incentivazione  di  detta  iniziativa  a  spese dei
 contribuenti;
      c)  con  gli  art.  3  e  51 dello Statuto speciale per la Valle
 d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4),  che  assegnano
 alla  Regione,  in  materia  di  industria  e commercio, soltanto una
 competenza  di  integrazione  e  di  attuazione  delle  leggi   della
 Repubblica;
       d)  con  i  princi'pi  di  unitarieta' della Repubblica (art. 5
 della Costituzione), nonche' di eguaglianza e non discriminazione tra
 cittadini   e   imprese   della  Repubblica  (artt.  3  e  120  della
 Costituzione), dato che l'incentivazione progettata  produrrebbe  una
 disparita'  di situazioni tra operatori economici di regioni diverse,
 non  giustificata  da  condizioni  di  depressione   economica,   ne'
 autorizzata dal particolarismo regionale.
    Nel  ricorso si osserva altresi' che il richiamo fatto dalla legge
 al "prime rate" dell'Associazione bancaria italiana, per  determinare
 il limite massimo del contributo da corrispondersi sugli interessi e'
 inefficace, perche' da qualche anno  la  menzionata  associazione  si
 limita  a  rilevare  ex post i tassi primari praticati da un campione
 rappresentativo di banche nell'ultimo giorno del mese.
    Infine,  l'anticipazione  non  e'  qualificata  da  una  specifica
 destinazione  o  prospettiva  di  impiego  della  somma   di   danaro
 corrisposta  al  soggetto finanziato, il quale percio' potrebbe anche
 devolvere la somma a finalita' extra-aziendali.
    2. - Si e' costituita la Regione autonoma Valle d'Aosta, chiedendo
 il rigetto del ricorso.
    Del  tutto  ingiustificato,  si  osserva anzitutto, e' il richiamo
 all'art. 41 della  Costituzione,  che'  e'  diretto  a  salvaguardare
 l'iniziativa  economica  privata da interventi pubblici compressivi e
 peraltro tale, con il suo terzo comma, da  legittimare  provvedimenti
 di  stimolo  economico  come  quello  considerato,  nell'ambito della
 potesta' di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' economica che
 con legge puo' essere svolta per il perseguimento di fini sociali.
    Non  appare  invece  ben  comprensibile  -  si osserva ancora - il
 coordinamento tra gli artt. 41, terzo comma, 97,  terzo  comma  e  81
 della Costituzione.
    Quanto  alla  sussistenza  della  potesta'  legislativa regionale,
 viene rilevato che l'intervento previsto e'  analogo  a  quello  gia'
 disciplinato  con legge regionale Valle d'Aosta 11 agosto 1976 n. 32,
 rifinanziata  con  legge  18  dicembre  1987,  n.  101:  l'intervento
 rientrerebbe  nella  potesta'  normativa integrativa della Regione in
 materia di industria e commercio e non puo' essere ritenuto in  alcun
 modo  innovativo  o  contrastante  rispetto alle linee generali della
 legislazione statale.
    Ricordato   poi   che  la  discriminazione  nella  concessione  di
 incentivazioni  economiche  ha  caratterizzato  un'ampia   serie   di
 interventi  statali  in  materia,  la  Regione Valle d'Aosta conclude
 replicando criticamente sia  con  riferimento  alla  nozione  e  alle
 caratteristiche del factoring, sia con riguardo alla determinabilita'
 del limite del contributo sugli interessi grazie  al  riferimento  al
 "prime rate" dell'Associazione bancaria italiana.
    3. - Entrambe le parti costituite hanno presentato memorie, con le
 quali ribadiscono le conclusioni prese  e  le  argomentazioni  svolte
 negli atti di costituzione.
                         Considerato in diritto
    4.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri chiede che venga
 dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  della  legge  regionale
 Valle d'Aosta approvata dal Consiglio regionale il 24 settembre 1987,
 riapprovata il  6  aprile  1988  e  comunicata  al  Presidente  della
 Commissione   di   coordinamento   il  12  aprile  1988,  intitolata:
 "Erogazione al Consorzio garanzia  fidi  fra  gli  industriali  della
 Valle d'Aosta di un contributo per l'anno 1988 per l'abbattimento del
 tasso  di  interesse  delle  anticipazioni  su  cessioni  di  crediti
 commerciali (factoring) perfezionate da aziende valdostane".
    Come  si  evince  gia' dal suo titolo, la legge intende concorrere
 alla riduzione del tasso  di  interesse  relativo  ad  operazioni  di
 anticipazione  su  cessioni di crediti commerciali perfezionate dalle
 aziende industriali aventi sede nel territorio della Regione.
    A  tal  fine,  la Giunta regionale e' autorizzata a concedere, per
 l'anno 1988, un contributo di lire 200 milioni al Consorzio  garanzia
 fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, con la prescrizione che
 la misura del contributo non potra' superare sei punti del  tasso  di
 interesse praticato per ogni singola operazione e comunque non potra'
 essere superiore al 50 per cento  del  prime  rate  dell'Associazione
 bancaria  italiana.  Al  termine  dell'esercizio 1988 il Consorzio e'
 tenuto a fornire all'Amministrazione regionale un consuntivo  recante
 il  numero  delle  operazioni  agevolate,  l'importo  complessivo, il
 contributo regionale utilizzato e l'eventuale contributo residuo.
    Ad  avviso  del  Governo,  la legge esorbiterebbe dalle competenze
 dalla  Regione  e  prevederebbe  un   meccanismo   di   finanziamento
 discriminatorio  e  per vari aspetti irrazionale. Essa contrasterebbe
 quindi con gli artt. 3, 5, 41, 81, 97 primo comma, 120 e  127  quarto
 comma  Cost., nonche' con gli artt. 3 e 51 dello Statuto speciale per
 la Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).
    5. - Col prevedere il finanziamento di un'attivita' di factoring a
 vantaggio di aziende industriali aventi  sede  nel  territorio  della
 Valle  d'Aosta,  la  legge  regionale impugnata tende a promuovere lo
 sviluppo di alcuni  settori  dell'economia  locale,  ricorrendo  allo
 strumento della incentivazione.
    Questa  forma di intervento pubblico nell'ambito della economia e'
 ormai ampiamente sperimentata e diffusamente praticata. Essa consente
 infatti  di  indirizzare  lo  sviluppo  verso  obiettivi di interesse
 generale, evitando gli oneri della gestione diretta e creando stimoli
 che si integrano agevolmente nella dinamica di mercato.
    D'altra  parte, non si appalesa l'esistenza d'incompatibilita' con
 i princi'pi costituzionali: per un verso, la liberta'  d'impresa  non
 e'  in alcun modo insidiata dalla offerta di opportunita' che possono
 essere o non  accettate,  risultando  quindi  osservato  il  disposto
 dell'art.   41,   primo   comma,  della  Costituzione;  per  l'altro,
 l'attivita' di indirizzo dell'economia  e'  espressamente  consentita
 dal terzo comma dello stesso articolo.
    Il  richiamo  all'art.  41 della Costituzione opera dunque in modo
 assai diverso rispetto alle deduzioni della parte ricorrente, secondo
 la    quale    l'articolo   menzionato   "salvaguarda   la   liberta'
 dell'iniziativa economica privata, ma non prevede affatto come valore
 costituzionale   l'incentivazione   di   detta   iniziativa  mediante
 l'erogazione di denaro prelevato dai contribuenti".
    6.  - La legge regionale viene censurata anche in riferimento agli
 artt.  3,  5  e  120  della  Costituzione,  sotto  il   profilo   che
 l'incentivazione  progettata produrrebbe una disparita' di situazioni
 tra operatori economici  di  regioni  diverse,  non  giustificata  da
 condizioni    di   depressione   economica,   ne'   autorizzata   dal
 particolarismo regionale.
    In   realta',   ogni   incentivo   introduce  inevitabilmente  una
 discriminazione, essendo per  sua  natura  diretto  a  promuovere  lo
 sviluppo  di una determinata attivita' o di attivita' insediate in un
 determinato ambito territoriale. A meno che non si voglia  negare  in
 radice  l'uso  di questo strumento economico, cio' che puo' valutarsi
 in sede di giudizio di costituzionalita' e'  dunque  soltanto  se  la
 previsione   specifica   considerata  si  fondi  su  un  criterio  di
 ragionevolezza e persegua finalita' costituzionalmente  apprezzabili,
 essendo  invece  pertinente al merito e restando quindi affidato alla
 responsabilita' politica ogni  rilievo  circa  la  convenienza  e  la
 congruita' dell'intervento progettato.
    Ma  lo  stesso  ricorso  non  prospetta  critiche  nella direzione
 indicata e si limita a censurare  la  disparita'  di  situazioni  che
 verrebbe  a  crearsi  tra  operatori  economici  di  regioni diverse.
 Orbene, e' evidente che un principio di non discriminazione inteso in
 un  senso  cosi'  ampio  e  generico  sarebbe impeditivo di qualsiasi
 iniziativa in ambito locale.  Per  converso,  anche  la  legislazione
 nazionale ha da lungo tempo offerto una serie di esempi di interventi
 di stimolo e  di  sostegno  dell'economia  operanti  limitatamente  a
 determinate  aree territoriali, interventi la cui previsione o la cui
 priorita' rispetto ad altri, ugualmente  ipotizzabili,  non  potrebbe
 utilmente essere discussa sotto un profilo di mera legittimita'.
    7.  - Con richiamo agli artt. 3 e 51 dello Statuto speciale per la
 Valle d'Aosta, si contesta inoltre la  competenza  della  Regione  ad
 emanare  una  normativa  quale quella in esame, "per il suo carattere
 fortemente innovativo  e  per  di  piu'  contrastante  con  le  linee
 generali   della   legislazione   statale....   e   con  i  parametri
 costituzionali     gia'     menzionati".     Piu'     specificamente,
 l'intermediazione   finanziaria   nelle   sue   varie  modalita'  non
 rientrerebbe nella competenza delle regioni.
    Le   censure   non  risultano  fondate.  L'art.  3  dello  statuto
 attribuisce alla Regione, tra l'altro, la potesta' di  emanare  norme
 legislative di integrazione in materia di industria e commercio.
    La  disciplina  contestata,  relativa ad incentivazioni creditizie
 per le aziende industriali aventi sede nella Valle  d'Aosta,  non  ha
 affatto   quel   carattere   fortemente  innovativo  e  per  di  piu'
 contrastante con le linee generali della legislazione statale che  le
 viene attribuito dal ricorso. Al contrario, essa si inserisce in modo
 armonico in  un  quadro  complessivo  caratterizzato  dalla  costante
 ricerca,  in  sede  sia  nazionale che locale, della promozione dello
 sviluppo industriale e da un ampio uso, a tale scopo, dello strumento
 della   agevolazione   dell'accesso   al   credito.   Ne'  e'  facile
 individuare, anche perche' la parte ricorrente omette  di  indicarle,
 quali  siano  le linee generali della legislazione statale con cui la
 legge regionale impugnata contrasterebbe.
    Come si e' accennato, l'evoluzione della legislazione statale puo'
 dirsi caratterizzata dal  collegamento  strumentale  dell'accesso  al
 credito  e  dell'agevolazione creditizia con le materie di competenza
 regionale.
    L'art.  109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, infatti ha incluso,
 tra le funzioni trasferite alle  regioni,  anche  quelle  concernenti
 ogni   tipo   di  intervento  per  agevolare  l'accesso  al  credito,
 precisando altresi' che il trasferimento  di  funzioni  comprende  la
 "determinazione  dei  criteri applicativi dei provvedimenti regionali
 di  agevolazione  creditizia,  di  prestazione  di  garanzie   e   di
 assegnazione  di  fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati
 alla agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza
 regionale,  anche  se  relativi  a  provvedimenti  di  incentivazione
 definiti in sede statale e comunitaria".
    Tale disciplina, nella sua corretta interpretazione, non configura
 negli interventi diretti ad agevolare l'anzidetto accesso una materia
 a  se',  da aggiungere all'elencazione contenuta nell'art. 117 Cost.,
 bensi' un'attivita' strumentale che  viene  a  far  parte  integrante
 delle  varie  materie  di  competenza regionale a contenuto economico
 (agricoltura  e  trasformazione  dei  prodotti  agricoli;   industria
 turistica   e  alberghiera;  artigianato;  trasporti  ecc.).  Spetta,
 pertanto,  alle  Regioni  ordinarie  il  potere  di  adottare  misure
 legislative  al fine di agevolare l'accesso al credito, attraverso la
 prestazione di garanzie, l'assegnazione di  contributi  e  di  fondi,
 l'erogazione  di  anticipazioni  e  quote di concorso negli interessi
 ecc., purche' tali interventi risultino  collegati  alle  materie  di
 competenza  regionale,  elencate  nell'art. 117 Cost. e ulteriormente
 precisate nel d.P.R. n. 616 del 1977 (sent. 30 giugno 1988, n.  735).
    8. - Collocando la fattispecie in esame nel quadro normativo cosi'
 delineato, e' da osservare che  la  potesta'  di  integrazione  delle
 leggi della Repubblica, in materia di industria e commercio, prevista
 dall'art. 3 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, consente alla
 Regione   di  provvedere  nella  materia,  disciplinata  dalla  legge
 impugnata.
    Detta  potesta'  "integrativa" rende perseguibile un obiettivo che
 attiene allo sviluppo dell'area regionale, e non contrasta cosi'  "le
 linee  generali"  della legislazione statale. Tale potesta' normativa
 non tocca, nel caso concreto, la materia creditizia, nei suoi momenti
 qualificanti,  ma  si limita a concedere una particolare agevolazione
 alle anticipazioni su cessioni di  credito  richieste  dalle  aziende
 industriali valdostane.
    Le  agevolazioni  creditizie  sono  state comprese tra le funzioni
 amministrative trasferite alle Regioni, a  statuto  ordinario,  nelle
 materie  di  cui  al  d.P.R.  n.  616 del 1977 (cfr. n. 7); a maggior
 ragione esse debbono ritenersi pertinenti alla  competenza  regionale
 "integrativa" prevista dall'art. 3 lett. a) dello Statuto della Valle
 d'Aosta in materia di industria e commercio.
    Si  tratta  non  gia'  di  funzione trasferita, ma di attribuzione
 "propria  e  diretta"  della  Regione,  derivante  dal  suo   statuto
 (speciale);  gli  incentivi  per  l'accesso  al credito si pongono in
 posizione servente e strumentale rispetto alla materia dell'industria
 e  del  commercio, nei limiti in cui essa rientra fra le attribuzioni
 regionali (art. 3 e 4 St.  Valle  d'Aosta  cit.).  La  competenza  di
 "integrazione"   normativa  della  Regione  e'  base  adeguata  della
 legittimazione regionale a disciplinare  le  dette  agevolazioni,  in
 quanto  e'  intesa  ad  "adattare alle condizioni regionali" (art. 3,
 primo comma St. cit.) la normativa generale dello Stato in materia di
 sviluppo  economico (si pensi agli indirizzi della politica nazionale
 diretti a favorire l'innovazione della struttura e  lo  sviluppo  del
 sistema   industriale   e   alle  inerenti  leggi  di  incentivazione
 territoriale e settoriale).
    Tenuto,  poi,  conto  della temporaneita' dell'intervento previsto
 dalla legge regionale impugnata,  unitamente  alla  predeterminazione
 del  limite  massimo  del  contributo, nei sensi che saranno tra poco
 precisati, e' da  escludere  che  la  legge  in  contestazione  possa
 determinare  gravi  ripercussioni sulla manovra del credito, in guisa
 da violare il limite territoriale di validita' proprio alla  potesta'
 normativa regionale (cfr. sent. 8 luglio 1975, n. 221).
    9.  -  Devono  altresi'  ritenersi  infondate le censure mosse con
 riguardo ad alcuni aspetti particolari della disciplina  considerata.
    Non  puo'  convenirsi  anzitutto  sulla  asserita indeterminatezza
 della nozione di factoring, sia perche' lo  stesso  e'  andato  ormai
 assumendo  un  preciso  significato  nella esperienza pratica e nella
 riflessione giuridica, sia perche'  la  legge  regionale  provvede  a
 definirlo  espressamente  come  anticipazione  su cessione di crediti
 commerciali. Ne' puo' risultare rilevante in  questa  sede  l'addotto
 inconveniente  di  fatto  consistente nella possibilita' che la somma
 ottenuta quale anticipazione sui crediti venga destinata a  finalita'
 extra-aziendali.  Al  riguardo  operano  anche  i  controlli inerenti
 all'attivita'  del  consorzio  erogatore,  che  sono  di  particolare
 intensita'.
   Da analoga insussistenza e' caratterizzata la censura relativa alla
 inefficacia del limite del contributo, derivante dal  riferimento  al
 prime  rate  dell'Associazione bancaria italiana, che da qualche anno
 viene  rilevato  ex  post,  sulla  base  di  un   campione   reputato
 rappresentativo  di  banche  nell'ultimo  giorno  del  mese.  A parte
 l'osservazione che la legge indica anche il limite di "punti sei  del
 tasso  praticato  per ogni singola operazione", il ricorso non spiega
 come la rilevazione effettuata a  fine  mese  osterebbe  alla  esatta
 applicazione della norma.
    Infine,  non  appare  censurabile  neppure  che l'erogazione delle
 anticipazioni avvenga attraverso il Consorzio garanzia fidi  fra  gli
 industriali  della Valle d'Aosta, al quale la Regione ha aderito gia'
 con legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, rifinanziata poi con legge
 18  dicembre  1987,  n. 101. E' infatti pratica diffusa il ricorso da
 parte  dell'amministrazione  pubblica  ad  organismi  aventi   natura
 privata  o  caratterizzati,  come  nel  caso,  dalla  compresenza  di
 soggetti privati e pubblici (cfr. al riguardo la cit. sent. 30 giugno
 1988, n. 735). Tale operare risulta, nei limiti e con i caratteri che
 si sono qui considerati, indifferente rispetto  agli  invocati  artt.
 41, terzo comma, 97, primo comma, e 81 della Costituzione.