ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 6, commi 1› e
 3›, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il  contenimento  del
 costo  del  lavoro e per favorire l'occupazione), convertito in legge
 25 marzo 1983, n. 79, e dell'art. 2, comma 2›,  del  d.l.  17  aprile
 1984,  n.  70  (Misure  urgenti  in  materia  di  tariffe,  di prezzi
 amministrati e di indennita' di contingenza), convertito in legge  12
 giugno  1984,  n.  219 promosso con l'ordinanza emessa il 27 novembre
 1987 dal Tribunale di Cosenza nel procedimento  civile  vertente  tra
 INPS  e  Pisano  Francesco  iscritta al n. 179 del registro ordinanze
 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  20,
 prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza del 27 novembre 1987,
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt.  6,
 primo e terzo comma, del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito nella
 legge 25 marzo 1983 n. 79, e 2, secondo comma,  del  d.l.  17  aprile
 1984 n. 70, convertito nella legge 12 giugno 1984 n. 219, nella parte
 in cui, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione  degli  assegni
 familiari,  ricomprendono  nel  calcolo annuale del reddito familiare
 complessivo, assoggettabile all'IRPEF nell'anno precedente al periodo
 di  paga  in corso, anche gli emolumenti relativi ad anni anteriori e
 soggetti a tassazione separata, escludendo soltanto i trattamenti  di
 fine rapporto.
    Tale  disciplina  e'  ritenuta contrastante con l'art. 3 Cost., in
 quanto comporta per i lavoratori subordinati,  che  percepiscono  con
 ritardo emolumenti afferenti ad anni precedenti il periodo di paga in
 corso, un trattamento deteriore rispetto agli altri  lavoratori  che,
 nell'identica  situazione, hanno percepito tempestivamente gli stessi
 emolumenti.
    Il  giudice remittente ravvisa inoltre una violazione dell'art. 31
 Cost., "atteso che la normativa in esame pone limiti ingiustificati e
 irrazionali a provvidenze tendenti ad agevolare con misure economiche
 la famiglia".
    2.  - Nel giudizio davanti alla Corte non vi e' stata costituzione
 di parti. E' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura dello Stato, contestando la
 fondatezza della questione.
    Osserva  l'Avvocatura  che  il  criterio  di  cassa  adottato  dal
 legislatore attraverso il richiamo all'imponibilita'  IRPEF  risponde
 razionalmente  all'esigenza  di  adeguare  l'intervento  di  sostegno
 economico al parametro concreto della disponibilita' di mezzi che  si
 verifica,  nel  periodo  in  considerazione, per la famiglia cui deve
 provvedere il lavoratore". Percio',  come  non  e'  possibile  tenere
 conto,  nel  valutare  le  condizioni economiche del lavoratore in un
 determinato anno, di cio' che egli avrebbe dovuto percepire,  ma  che
 di  fatto  non  gli  e' stato corrisposto - onde l'attribuzione delle
 maggiorazioni in questione e la definizione della loro misura possono
 risultare condizionate favorevolmente per il lavoratore da un ritardo
 nella corresponsione degli emolumenti dovutigli  -,  cosi'  non  v'e'
 ragione  di  non  considerare, sempre ai fini della valutazione della
 situazione economica in cui versa la famiglia del  lavoratore  in  un
 determinato  anno le entrate in questo conseguite, pur se relative ad
 emolumenti maturati in anni precedenti.
    Data la diversita' concettuale tra l'imponibile annuale IRPEF (che
 ha carattere individuale) e il reddito  (cumulativo)  della  famiglia
 rilevante  ai  fini  della normativa denunziata, "non vale richiamare
 l'esclusione dal coacervo del reddito familiare  del  trattamento  di
 fine   rapporto  (giustificata  dalle  peculiari  finalita'  di  tale
 erogazione) per inferirne la  necessita'  di  analoga  esclusione  di
 altri  proventi solo perche' soggetti, a pari del trattamento di fine
 rapporto, a diverso e separato computo in sede di  definizione  degli
 imponibili IRPEF per lo stesso anno di tassazione".
    Privo    di   autonomo   rilievo   appare   infine,   a   giudizio
 dell'Avvocatura,   il   riferimento   all'art.   31   Cost.   Rientra
 nell'autonomia del legislatore ordinario la definizione dei limiti di
 attuazione dei sostegni economici alle famiglie,  in  relazione  alle
 diverse situazioni reddituali.
                         Considerato in diritto
    1.   -   Il   Tribunale   di  Cosenza  dubita  della  legittimita'
 costituzionale, alla stregua degli artt. 3 e 31 Cost.,  dell'art.  6,
 primo  e  terzo  comma, del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito in
 legge 25 marzo 1983  n.  79,  nella  parte  in  cui,  ai  fini  della
 maggiorazione  degli  assegni  familiari  ai  lavoratori  dipendenti,
 prevista nel precedente art.  5,  include  nel  computo  del  reddito
 familiare  complessivo, assoggettabile all'IRPEF nell'anno precedente
 il periodo  paga  in  corso,  anche  gli  arretrati  di  retribuzione
 maturati   in  anni  anteriori  e  soggetti  a  tassazione  separata:
 inclusione  confermata,  per  argomento  a  contrario,  dall'art.  2,
 secondo comma, del successivo d.l. 17 aprile 1984 n.70, convertito in
 legge 12 giugno 1984 n. 219,  pure  impugnato,  che  ha  escluso  dal
 computo i soli trattamenti di fine rapporto.
    2. - Le questioni non sono fondate.
    La  maggiorazione  degli assegni familiari e' concessa dal d.l. n.
 17 del 1983 in ragione di un rapporto, che non deve essere  inferiore
 al  70  per cento, tra i flussi salariali nella famiglia e il reddito
 familiare  complessivo  assoggettabile  all'imposta   personale   sul
 reddito.  Poiche' il rapporto deve essere verificato anno per anno in
 base alle risultanze delle  dichiarazioni  annuali  dei  redditi  dei
 componenti  il  nucleo familiare, e' ragionevole che nel coarcevo dei
 redditi, da assumere come parametro per stabilire la spettanza o meno
 della  maggiorazione  di  cui  e'  causa,  siano  compresi  anche gli
 arretrati di retribuzione percepiti  nel  periodo  paga  considerato,
 posto che essi pure concorrono a integrare la disponibilita' di mezzi
 economici della famiglia in tale periodo.
    Se  non  fossero  conteggiati  nell'anno  di percezione, i redditi
 soggetti  a  tassazione  separata   dovrebbero   essere   conteggiati
 nell'anno   di  maturazione.  Ma  questa  soluzione  in  primo  luogo
 contrasterebbe con la ratio della legge, in quanto la spettanza della
 maggiorazione   in  quell'anno  verrebbe  determinata  in  base  alla
 capacita' economica potenziale, non  effettiva,  della  famiglia;  in
 secondo  luogo  offenderebbe il principio di economicita', addossando
 all'INPS l'onere di rifare i calcoli per quell'anno e provvedere alle
 rettifiche  conseguenti,  e  ai lavoratori l'obbligo di restituire le
 somme che risultassero non spettanti.
    La  sentenza auspicata dal giudice a quo non gia' eliminerebbe una
 discriminazione, in realta' inesistente, a danno dei  lavoratori  che
 ricevono  in  ritardo  emolumenti  maturati  in  un anno anteriore al
 periodo paga in corso, bensi' creerebbe una discriminazione a sfavore
 di    "coloro    che   nell'identica   situazione   hanno   percepito
 tempestivamente gli stessi emolumenti": i primi,  infatti,  avrebbero
 il  privilegio  di non vedere computati tali emolumenti ne' nell'anno
 in cui sono maturati, ne' nell'anno in cui sono stati  (tardivamente)
 corrisposti.
    3.  -  Il  principio  dell'art.  3  Cost.  non  e' violato nemmeno
 dall'art. 2 del d.l. n. 70 del 1984, convertito nella  legge  n.  219
 del   1984,   che  ha  escluso  dal  computo  del  reddito  familiare
 complessivo i trattamenti di fine rapporto. Il  trattamento  di  fine
 rapporto  non  e' formato da retribuzioni arretrate, anche se ai fini
 fiscali e' trattato come tale, e comunque l'eccezione prevista  dalla
 legge   citata   si   giustifica  in  considerazione  della  funzione
 previdenziale propria del detto trattamento, la quale si proietta nel
 futuro  ben oltre il periodo di riferimento del calcolo ai fini della
 maggiorazione degli assegni familiari.
    4.  -  Priva  di  consistenza  e',  infine,  la pretesa violazione
 dell'art. 31 Cost. La determinazione delle forme e della misura delle
 provvidenze   economiche  a  sostegno  dei  nuclei  familiari,  e  in
 particolare  delle  famiglie  numerose,  e'  materia  di  valutazione
 discrezionale del legislatore.