ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 31, 34, 35,
 38 e 44 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di  controllo
 dell'attivita'  urbanistico-edilizia,  sanzioni, recupero e sanatoria
 delle opere edilizie), promosso con l'ordinanza emessa il 23 novembre
 1987  dal  Pretore  di Nola nel procedimento penale a carico di Falco
 Domenico ed altri, iscritta al n. 156 del registro ordinanze  1988  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 18, prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il Pretore di Nola, con ordinanza 23 novembre 1987,
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli  articoli
 31,  34,  35, 38 e 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nella parte
 in  cui  non  ammetterebbe  ad  oblazione  la  lottizzazione  abusiva
 negoziale,  caratterizzata dal solo frazionamento e vendita di lotti,
 cosi' come invece consente per la  lottizzazione  abusiva  realizzata
 con l'esecuzione di opere, ex art. 17 della l. 28 gennaio 1977 n. 10,
 modificato  dall'art.  20  della  legge  impugnata,  in   conseguente
 violazione dell'art. 3 Cost.;
      che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che  ha
 richiesto  declaratoria d'inammissibilita' della questione o, in ogni
 caso, d'infondatezza;
    Considerato   che   questa   Corte   ha  ripetutamente  dichiarato
 inammissibile la proposta questione, sotto il riflesso che i  giudici
 a  quo  si limitano a riferire che si tratta di lottizzazione abusiva
 negoziale, caratterizzata da frazionamento e vendita di lotti,  senza
 tenere  conto  che  l'art. 18 della legge impugnata ha riformulata la
 fattispecie, attribuendo la qualifica di "abusiva"  esclusivamente  a
 quella  lottizzazione negoziale che, attraverso il frazionamento e la
 vendita del  terreno  in  lotti,  abbia  sostanzialmente  predisposto
 l'illecita  trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi
 (cfr. ordinanze 317, 369, 704 e 805 del 1988),
      che,  pero',  una  siffatta  predisposizione puo' essere desunta
 soltanto da talune caratteristiche dei lotti, quali la dimensione, in
 relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli
 strumenti  urbanistici,  il  numero,  l'ubicazione  o  la   eventuale
 previsione  di  opere  di  urbanizzazione:  sempreche'  il  tutto, in
 relazione ad elementi  riferiti  agli  acquirenti,  denunci  in  modo
 univoco la destinazione a scopo edificatorio;
      che  di  tutti  tali  elementi  nemmeno l'attuale ordinanza reca
 traccia, in guisa che la Corte ancora una volta non e'  in  grado  di
 valutare   la  rilevanza  della  questione  per  insufficienza  della
 motivazione;