ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge
 27 luglio 1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili
 urbani), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987 dal Pretore
 di Taranto nel procedimento civile vertente tra Ventura Maria  Stella
 e  Moschetti Cataldo, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  13,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Taranto, con ordinanza emessa il 16
 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e  53
 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  dell'art. 69 della
 legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui  dispone  l'obbligo
 generale  del  pagamento  dell'indennita' di avviamento commerciale a
 carico  del  locatore  e  in  favore  del  conduttore,  al  di  fuori
 dell'ipotesi ed indipendentemente dalla misura del concreto vantaggio
 ottenuto dal primo in conseguenza dell'avviamento medesimo";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  con  sentenza  n.  300  del  1983  e' gia' stata
 dichiarata non fondata la  questione  di  legittimita'  dell'art.  69
 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento agli artt. 3, 41 e
 42 della Costituzione, e che nell'ordinanza di rimessione non vengono
 addotti  argomenti  nuovi  rispetto  a  quelli esaminati allora dalla
 Corte;
      che,  per  quanto  attiene al prospettato contrasto dell'art. 69
 della legge n. 392 del 1978 con  l'art.  53  della  Costituzione,  la
 giurisprudenza  della  Corte  ha  avuto modo di affermare che rientra
 nella discrezionalita' del legislatore l'individuazione delle ipotesi
 in  cui  la tutela degli interessi economici di determinate categorie
 deve essere posta a carico dell'intera collettivita' (v. sentenza  n.
 139 del 1985);
    Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;