ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), giudizio promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento relativo a Renato Giuseppa, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 18 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente che i condannati, i quali "abbiano espiato anche pochi giorni di custodia cautelare" durante il processo di cognizione, siano affidati al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale alla durata della pena ancora da scontare, senza che occorra dare inizio all'esecuzione della sentenza di condanna, e non predispone, invece, un identico trattamento per i condannati i quali "non erano stati colpiti da provvedimenti restrittivi della liberta' personale" durante il processo di cognizione; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che l'ordinanza di rimessione non consente di individuare il petitum effettivamente perseguito dal giudice a quo, oscillando l'ordinanza stessa, nella sua richiesta di annullamento della norma denunciata, fra l'eliminazione della suddetta condizione di ingiustificato privilegio per i condannati che abbiano sofferto un periodo di custodia cautelare e l'estensione del regime per essi previsto anche a coloro che non abbiano sofferto alcun periodo di custodia cautelare; e che la questione e', quindi, manifestamente inammissibile (v., nello stesso senso, ordinanza n. 944 del 1988); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;