ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 47, terzo e
 quarto  comma,  della  legge  26   luglio   1975,   n.   354   (Norme
 sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
 privative e limitative della liberta'), modificato dall'art. 11 della
 legge  10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento
 penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
 della liberta'), giudizio promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio
 1988  dal  Tribunale  di  sorveglianza  di  Torino  nel  procedimento
 relativo a Renato Giuseppa, iscritta al n. 149 del registro ordinanze
 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  18,
 prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza
 del 18 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  questione di legittimita' dell'art. 47, terzo e quarto
 comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato  dall'art.
 11  della  legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente
 che i condannati, i quali "abbiano  espiato  anche  pochi  giorni  di
 custodia cautelare" durante il processo di cognizione, siano affidati
 al servizio sociale fuori dell'istituto per un  periodo  uguale  alla
 durata  della  pena ancora da scontare, senza che occorra dare inizio
 all'esecuzione della sentenza di condanna, e non predispone,  invece,
 un  identico  trattamento  per  i condannati i quali "non erano stati
 colpiti  da  provvedimenti  restrittivi  della  liberta'   personale"
 durante il processo di cognizione;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
   Considerato   che   l'ordinanza   di  rimessione  non  consente  di
 individuare il petitum effettivamente perseguito dal giudice  a  quo,
 oscillando  l'ordinanza  stessa,  nella sua richiesta di annullamento
 della norma denunciata, fra l'eliminazione della suddetta  condizione
 di ingiustificato privilegio per i condannati che abbiano sofferto un
 periodo di custodia cautelare e  l'estensione  del  regime  per  essi
 previsto  anche  a  coloro  che non abbiano sofferto alcun periodo di
 custodia cautelare;
      e che la questione e', quindi, manifestamente inammissibile (v.,
 nello stesso senso, ordinanza n. 944 del 1988);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;