ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale n.
 83 del 1988 riapprovata il 28 luglio  1988  dal  Consiglio  Regionale
 dell'Abruzzo  avente  per  oggetto:  "Disciplina  transitoria  per la
 sistemazione  del  personale  laureato"  promosso  con  ricorso   del
 Presidente  del Consiglio dei ministri, notificato il 19 agosto 1988,
 depositato in cancelleria il 23 agosto 1988 ed iscritto al n. 24  del
 registro ricorsi 1988;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  13  dicembre  1988  il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente;
                           RITENUTO IN FATTO
    1.  -  Con  ricorso notificato il 19 agosto 1988 il Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  dello
 Stato,  ha  impugnato  la legge n. 83 del 1988 della Regione Abruzzo,
 riapprovata,  dopo  il  rinvio  governativo,  il  28   luglio   1988,
 concernente  la  "Disciplina  transitoria  per  la  sistemazione  del
 personale laureato della VII qualifica".
    A  giudizio  del ricorrente la norma censurata, nella parte in cui
 dispone il passaggio alla ottava qualifica,  anche  in  soprannumero,
 del  personale  di ruolo regionale inquadrato nella settima qualifica
 funzionale e in possesso di diploma di laurea e di  un'anzianita'  di
 servizio  nella  qualifica  non inferiore a cinque anni, interferisce
 con l'articolo 4 della legge-quadro sul pubblico impiego  n.  93  del
 1983,  nonche' con la normativa di cui all'accordo nazionale recepito
 con legge regionale 18 dicembre 1987 n. 97, e per tale via  contrasta
 rispettivamente con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.
    Inoltre,  in quanto attribuisce alla Giunta il potere di stabilire
 le modalita'  di  espletamento  del  concorso,  la  legge  denunciata
 sarebbe  in  contrasto con l'art. 121 Cost., che riserva al Consiglio
 regionale le potesta' legislative e regolamentari.
    2.  -  La  Regione  Abruzzo  si  e' costituita con atto depositato
 presso la Cancelleria della Corte il 19  settembre  1988  e  pertanto
 fuori termine.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
    1.  -  Il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ha impugnato la
 legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1988, n. 83, la  quale  dispone
 il   passaggio,  anche  in  soprannumero,  all'ottava  qualifica  del
 personale di ruolo inquadrato nella settima qualifica funzionale e in
 possesso di diploma di laurea e di una anzianita' di servizio in tale
 qualifica non inferiore a cinque anni, mediante un concorso riservato
 a tale personale.
    In  relazione al primo parametro invocato dal ricorrente, cioe' il
 principio di buon andamento  dell'amministrazione,  non  si  potrebbe
 prospettare  l'inammissibilita'  del  ricorso  in quanto afferente al
 merito delle scelte operate dalla Regione. La valutazione  di  merito
 non  e'  introdotta  come autonomo motivo di impugnativa, bensi' come
 criterio  di  una  valutazione   di   illegittimita'   costituzionale
 condizionata   dalla   dimostrazione  della  "irragionevolezza  della
 disciplina impugnata rispetto al fine indicato  dall'art.  97,  primo
 comma, Cost." (cfr. Corte cost. n. 10 del 1980).
    Nella specie la ragionevolezza e' esclusa dal rilievo che, mentre,
 da  un  lato,  si  tiene  fermo  l'organico  relativamente  ai  posti
 assegnati  all'ottava  qualifica,  lasciando  arguire  che  l'attuale
 dotazione e' adeguata alle esigenze oggettive di funzionamento  degli
 uffici,   dall'altro   si   prevede  il  trasferimento  per  concorso
 all'ottava qualifica, in soprannumero e senza limiti, di impiegati di
 settima, determinando cosi' una esuberanza di personale rispetto alle
 necessita'  funzionali,  con  conseguente  sottoutilizzazione   delle
 capacita'  degli  appartenenti  alla  qualifica. Inoltre la delusione
 delle aspettative di carriera dei prestatori di  lavoro  esclusi  dal
 concorso   riservato  contrasta  col  principio  di  omogeneizzazione
 sancito  dall'art.  4  della  legge  quadro  sul  pubblico   impiego,
 pregiudicando,   anche   sotto  questo  profilo,  il  buon  andamento
 dell'amministrazione.
    2.  -  Un secondo motivo di incostituzionalita' e' individuato dal
 ricorrente nella violazione  del  principio  della  vacanza  organica
 sancito dall'art. 6 dell'accordo nazionale per il triennio 1985-1987,
 recepito nella legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 1987 n. 97, il
 quale  dispone  che  il reclutamento del personale regionale mediante
 pubblico concorso "ha luogo nel limite dei posti disponibili",  cioe'
 vacanti.  Tale  violazione  mette la legge impugnata in contrasto con
 gli artt. 1 e 10, terzo comma, della legge n. 93 del 1983,  e  quindi
 con  l'art.  117 Cost., posto che nella specie non si ravvisa nessuna
 delle condizioni che, secondo  la  giurisprudenza  di  questa  Corte,
 consentono   alla  legge  regionale  di  modificare  o  integrare  il
 contenuto  degli  accordi  sindacali  al  fine  di  adeguarlo   "alle
 peculiarita'  dell'ordinamento  degli  uffici  della  Regione  e alle
 disponibilita' del bilancio regionale" (cfr. sent. n. 217 del  1987).
    3.  -  Il  terzo  motivo,  addotto  dal  ricorrente in riferimento
 all'art. 121 Cost., resta assorbito.