ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale n. 83 del 1988 riapprovata il 28 luglio 1988 dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo avente per oggetto: "Disciplina transitoria per la sistemazione del personale laureato" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 agosto 1988, depositato in cancelleria il 23 agosto 1988 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 1988; Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente; RITENUTO IN FATTO 1. - Con ricorso notificato il 19 agosto 1988 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato la legge n. 83 del 1988 della Regione Abruzzo, riapprovata, dopo il rinvio governativo, il 28 luglio 1988, concernente la "Disciplina transitoria per la sistemazione del personale laureato della VII qualifica". A giudizio del ricorrente la norma censurata, nella parte in cui dispone il passaggio alla ottava qualifica, anche in soprannumero, del personale di ruolo regionale inquadrato nella settima qualifica funzionale e in possesso di diploma di laurea e di un'anzianita' di servizio nella qualifica non inferiore a cinque anni, interferisce con l'articolo 4 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983, nonche' con la normativa di cui all'accordo nazionale recepito con legge regionale 18 dicembre 1987 n. 97, e per tale via contrasta rispettivamente con gli artt. 97 e 117 della Costituzione. Inoltre, in quanto attribuisce alla Giunta il potere di stabilire le modalita' di espletamento del concorso, la legge denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 121 Cost., che riserva al Consiglio regionale le potesta' legislative e regolamentari. 2. - La Regione Abruzzo si e' costituita con atto depositato presso la Cancelleria della Corte il 19 settembre 1988 e pertanto fuori termine. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Abruzzo 28 luglio 1988, n. 83, la quale dispone il passaggio, anche in soprannumero, all'ottava qualifica del personale di ruolo inquadrato nella settima qualifica funzionale e in possesso di diploma di laurea e di una anzianita' di servizio in tale qualifica non inferiore a cinque anni, mediante un concorso riservato a tale personale. In relazione al primo parametro invocato dal ricorrente, cioe' il principio di buon andamento dell'amministrazione, non si potrebbe prospettare l'inammissibilita' del ricorso in quanto afferente al merito delle scelte operate dalla Regione. La valutazione di merito non e' introdotta come autonomo motivo di impugnativa, bensi' come criterio di una valutazione di illegittimita' costituzionale condizionata dalla dimostrazione della "irragionevolezza della disciplina impugnata rispetto al fine indicato dall'art. 97, primo comma, Cost." (cfr. Corte cost. n. 10 del 1980). Nella specie la ragionevolezza e' esclusa dal rilievo che, mentre, da un lato, si tiene fermo l'organico relativamente ai posti assegnati all'ottava qualifica, lasciando arguire che l'attuale dotazione e' adeguata alle esigenze oggettive di funzionamento degli uffici, dall'altro si prevede il trasferimento per concorso all'ottava qualifica, in soprannumero e senza limiti, di impiegati di settima, determinando cosi' una esuberanza di personale rispetto alle necessita' funzionali, con conseguente sottoutilizzazione delle capacita' degli appartenenti alla qualifica. Inoltre la delusione delle aspettative di carriera dei prestatori di lavoro esclusi dal concorso riservato contrasta col principio di omogeneizzazione sancito dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego, pregiudicando, anche sotto questo profilo, il buon andamento dell'amministrazione. 2. - Un secondo motivo di incostituzionalita' e' individuato dal ricorrente nella violazione del principio della vacanza organica sancito dall'art. 6 dell'accordo nazionale per il triennio 1985-1987, recepito nella legge della Regione Abruzzo 18 dicembre 1987 n. 97, il quale dispone che il reclutamento del personale regionale mediante pubblico concorso "ha luogo nel limite dei posti disponibili", cioe' vacanti. Tale violazione mette la legge impugnata in contrasto con gli artt. 1 e 10, terzo comma, della legge n. 93 del 1983, e quindi con l'art. 117 Cost., posto che nella specie non si ravvisa nessuna delle condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, consentono alla legge regionale di modificare o integrare il contenuto degli accordi sindacali al fine di adeguarlo "alle peculiarita' dell'ordinamento degli uffici della Regione e alle disponibilita' del bilancio regionale" (cfr. sent. n. 217 del 1987). 3. - Il terzo motivo, addotto dal ricorrente in riferimento all'art. 121 Cost., resta assorbito.